Controlli e liti

Dividendi esenti da ritenuta: decisivo il prelievo all’estero

di Paolo Arginelli e Giorgio Gavelli

Non ha diritto al rimborso della ritenuta, subita sui dividendi pagati dalla partecipata italiana (in applicazione della direttiva 435/90/CE), la società madre olandese che non dimostri di essere stata «effettiva e materialmente incisa», su tali proventi, dall’imposta sul reddito nel proprio Stato di residenza. A dirlo è la Ctr Abruzzo 55/6/2019 (presidente Menna, relatore Spiniello) depositata lo scorso 21 gennaio.

La società olandese aveva chiesto il rimborso della ritenuta subitasui dividendi distribuiti dalla partecipata italiana, ai sensi dell’articolo 27-bis del Dpr 600/1973, secondo cui le società “madri” hanno diritto - a richiesta - al rimborso della ritenuta se soddisfano una pluralità di requisiti, tra cui quello di essere soggette nello Stato di residenza a una delle imposte indicate nella direttiva (senza fruire di regimi di opzione o di esonero).

Secondo la società appellante è sufficiente provare la mera soggettività passiva all’imposta, senza pretendere il materiale e concreto assolvimento sui dividendi percepiti. Il giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto “indefettibile” la prova – da parte del soggetto che chiede il rimborso – dell’effettivo e materiale esborso delle imposte sui redditi, sostenendo che, in mancanza, sarebbe tradito lo scopo della disciplina in oggetto, che consisterebbe nello scongiurare una duplicazione dell’onere tributario.

La sentenza in esame desta più di una perplessità per vari motivi.

1. Il mancato assoggettamento a imposta della società madre, per comportare l’inapplicabilità della direttiva deve derivare da una disposizione normativa di esenzione e non dalla mera circostanza di fatto che la società madre non sia tenuta, in una particolare annualità, a versare le imposte (ad esempio per assenza di redditi imponibili).

2. L’esenzione applicata nello Stato della madre deve essere di natura soggettiva (e riguardare, pertanto, la società in quanto tale) e non meramente oggettiva in relazione ai dividendi percepiti. Se così non fosse, una società madre esentata nel proprio Stato di residenza sui dividendi percepiti (in base all’articolo 4, comma 1, lettera a) della Direttiva), non potrebbe beneficiare dall’esenzione della ritenuta in Italia, in palese violazione del diritto europeo (articolo 5).

3. L’argomento teleologico avanzato dal giudice di appello è fallace poiché confonde la doppia imposizione internazionale sotto due profili:

giuridico (tassazione di uno specifico reddito – il dividendo – in capo allo stesso soggetto, da parte di due Stati diversi);

economico (tassazione dello stesso utile, economicamente inteso, in capo a due soggetti diversi – la società partecipata, quale reddito di impresa, e la società madre, quale dividendo – da parte di due Stati diversi).

La direttiva mira a eliminare anche la doppia imposizione economica, come si evince dall’obbligo di applicare sia l’articolo 4 che l’articolo 5.

In conclusione, il diniego dell’esenzione da ritenuta in Italia, giustificato dal fatto che il dividendo beneficia di un regime di esenzione nello Stato della società-madre, o che quest’ultima non ha versato imposte per ragioni contingenti, tradisce lo spirito della legge, essendo l’utile già stato tassato in capo alla figlia italiana che lo ha prodotto.

Gli altri approfondimenti

Dividendi e interessi, istruzioni per l’uso (clicca qui per consultarlo)
tratto da Sistema Frizzera

Ctr Abruzzo 55/6/2019

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