Adempimenti

E-commerce, semplificata la vendita intra Ue

Atteso l’esame preliminare del Cdm sulle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2021. Possibile gestire il business dal Paese di stabilimento o di identificazione

di Benedetto Santacroce

Atteso all’esame preliminare del Consiglio dei ministri il Dlgs di attuazione delle direttive UE 2017/2455 e 2019/1995 con la nuova regolamentazione Iva che dal 1° luglio 2021 informerà le vendite on line unionali. Il decreto, oggetto di una specifica consultazione pubblica, disciplina in modo puntuale:
I. la definizione di vendite a distanza con diretta rivisitazione dei connessi principi di territorialità dell’imposta;
II. le procedure di semplificazione (UE e extra-UE) per le cessioni unionali verso consumatore finale (B2C) con cui gli operatori extracomunitari e comunitari potranno gestire direttamente con lo Stato di identificazione o di stabilimento tutte le transazioni realizzate in altri Stati membri (Oss);
III. il trattamento Iva delle cessioni B2C effettuate attraverso i “ facilitatori” (marketplace);
IV. le semplificazioni previste per le importazioni di beni con valore non superiore a 150 euro e, sempre in tema di importazioni, la nuova procedura alternativa dello Ioss.

Vendite a distanza

Le vendite a distanza oggetto della riforma Iva sono identificate all’articolo 38 bis del Dl 331/93. Tale disposizione definisce due tipologie di operazioni: le vendite a distanza intraUe, vale a dire le vendite in cui i beni sono spediti o trasportati da uno Stato membro diverso da quello di destinazione e le vendite a distanza di beni importati, vale a dire le vendite i cui beni provengono da un Paese o territorio terzo e sono destinati ad uno Stato membro. In entrambi i casi i trasporti devono essere effettuati dal fornitore o per suo conto e le vendite devono essere effettuate nei confronti di consumatori finali ovvero in relazione ad operazioni non imponibili ex articolo 72 del Dpr 633/72 ovvero nei confronti di soggetti che non sono tenuti ad applicare l’Iva sugli acquisti intracomunitari (ad esempio, enti non soggetti passivi).

Sono escluse dalla definizione le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare e assiemare a cura del fornitore. Per i beni soggetti ad accisa possono essere oggetto di vendite a distanza solo se effettuate nei confronti di consumatori finali ovvero se la cessione sarebbe esente anche nei confronti di un soggetto passivo ovvero di ente non soggetto passivo.

Tassazione e regime Oss

Le vendite a distanza sono tassate ai fini Iva nello Stato di destinazione a meno che le stesse (comprese le prestazioni di servizio intracomunitarie nei confronti di non soggetti d’imposta) non abbiano superato, in riferimento a tutti gli Stati membri, nel periodo d’imposta la soglia di 10.000 euro. Solo in questo caso la tassazione è nel Paese del fornitore.

Nel caso in cui si supera la soglia e, dunque, quando la tassazione Iva avviene a destinazione, la nuova regolamentazione introduce una novità di particolare interesse. Infatti, consente al fornitore (in luogo di prendersi una posizione Iva in ogni Stato membro di consumo) la possibilità di agire direttamente dal proprio Stato di stabilimento (operatore UE) o di identificazione (operatore extra-UE) presentando al termine del mese successivo al trimestre una dichiarazione che indichi tutte le vendite effettuate nel trimestre, distinte per Stato membro di destinazione con le aliquote previste nei singoli Stati di consumo. Questo meccanismo definito Oss (one shop stop) disciplinato dagli articoli 74 quinquies e sexies del Dpr 633/72 è di grande semplificazione specialmente per le medie e piccole imprese, in quanto non obbliga le stesse a seguire le legislazioni degli Stati di consumo, se non in relazione all’aliquota applicabile e, per ogni problematica, di poter fare affidamento sul fisco nazionale anche in caso di contrasto con quello di consumo.

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