Editoria, fuori campo Iva niente obbligo
Con l’introduzione dell’obbligo di emissione di e-fattura, gli editori devono valutare con attenzione le diverse modalità di applicazione dell’Iva nelle cessioni di prodotti editoriali su carta e online.
Gli obblighi in tema di fatturazione elettronica sono diversi, a seconda del regime Iva adottato e delle modalità di applicazione dell’imposta. Prodotto editoriale cartaceo: nel caso di applicazione del regime speciale Iva editoria (ex articolo 74, comma 1 lettera c) Dpr 633/1972) è necessario verificare prima gli adempimenti contabili. A tal fine, la circolare 23/E/2014 rinvia ai chiarimenti forniti dalla circolare 328/E/1997, le cui indicazioni devono ritenersi valide. Questa circolare distingue le seguenti ipotesi:
• imposta determinata applicando la forfetizzazione della resa;
• imposta determinata in base alle copie vendute, in quanto ricorrono i casi in cui è previsto tale sistema o in quanto, pur potendo applicarsi la forfetizzazione della resa, si è optato per la determinazione dell’imposta in base alle copie vendute.
Nell’ipotesi di applicazione dell’Iva con forfettizzazione della resa non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso (normalmente denominato estratto conto) deve recare l’annotazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è assolta dall’editore.
Nell’ipotesi di applicazione del metodo delle copie vendute gli editori possono emettere, per tutte le cessioni, fattura o documento equipollente nei confronti dell’altro contraente, senza separata indicazione dell’Iva (non essendo consentita la rivalsa, stante l’applicazione del regime speciale monofase), ma con l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell’imposta. La circolare n. 328/E precisa che, in alternativa alla fatturazione, gli editori possono annotare le cessioni nel registro di cui all’articolo 24 del Dpr 633/1972.
Pertanto, sia con il metodo della resa forfettaria che con quello delle copie vendute, se l’editore non emette fattura, non sussiste alcun obbligo di trasmissione di fattura elettronica. L’agenzia delle Entrate, durante il videoforum del Sole 24 Ore, ha confermato che per le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva (tra le quali sono comprese le operazioni monofase di cui all’articolo 74 del Dpr 633/72), l’operatore non sarà obbligato a emettere fattura elettronica.
Le regole tecniche stabilite dal provvedimento del direttore delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono comunque di gestire l’emissione e la ricezione via Sdi, anche di fatture elettroniche «fuori campo Iva» con il formato Xml. Pertanto, qualora l’editore decida (facoltà) di emettere fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via Sdi, utilizzando il formato Xml con il codice natura “N2”. Le stesse considerazioni possono essere ripetute in relazione ai successivi trasferimenti dei prodotti editoriali in regime speciale dagli editori ai distributori e da questi ai rivenditori (in quanto non considerate cessioni di beni). Chiaramente le cessioni e le prestazioni per le quali non trova applicazione il regime monofase bensì le regole ordinarie dell’imposta comportano l’emissione della fattura elettronica.
Esportazioni e cessioni intracomunitarie. Gli editori devono emettere fattura ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 e dell’articolo 46, comma 2 del Dl n. 331 del 1993, per le cessioni all’esportazione e le cessioni intacomunitarie. Il regime speciale Iva editoria non è infatti applicabile a tali operazioni. Gli editori dovranno decidere se emettere, per le operazioni con l’estero, fatture elettroniche o cartacee. La legge di Bilancio 2018, come noto, ha infatti introdotto l’obbligo, per tutti quei contribuenti che hanno rapporti con l’estero, di comunicare all’amministrazione finanziaria, con cadenza mensile, le fatture di acquisto e di vendita. Tale «mini spesometro mensile» è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Prodotto editoriale online. Le cessioni di prodotti editoriali in formato elettronico sono considerate, ai fini Iva, prestazioni di servizi (al pari di tutte le operazioni rientranti nel cosiddetto commercio elettronico diretto). È, pertanto, esclusa la possibilità di applicare il regime speciale (circolare n.23/E del 24/7/2014). Per queste operazioni trovano applicazione le ordinarie disposizioni di determinazione dell’imposta; ne discende l’obbligo di emissione di fattura elettronica. Si evidenzia comunque che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1 n. 6-ter) Dpr 633/1972, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell’operazione.