Elusiva l’operazione di merger leveraged cash out
È elusiva l’operazione di merger leveraged cash out (di seguito Mlco): si tratta di un’operazione ove tutti o alcuni soci di una società vendono le proprie quote a un’altra società, sempre detenuta, in tutto o in parte, dai medesimi soci, dopo averle rivalutate in base alla più volte reiterata agevolazione fiscale che permette, appunto, di rivalutare le predette quote attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva che nel 2019 era del 10 e dell’11 per cento a seconda che, rispettivamente, si trattasse della rivalutazione di una partecipazione non qualificata o qualificata.
Dopo tale cessione di quote a un’altra propria società che, a quel punto, funge da holding, quest’ultima paga il corrispettivo dovuto o attraverso i dividendi incassati dalla società acquisita ovvero attraverso un indebitamento presso terzi. La società target potrebbe anche venire successivamente incorporata dalla holding.
Proprio in merito all’operazione in oggetto, l’agenzia delle Entrate si è espressa attraverso il principio di diritto n. 20 del 23 luglio scorso, andando sostanzialmente a definirla abusiva. Nella fattispecie le partecipazioni di una società vengono cedute a un’altra società (veicolo) che è partecipata da uno dei quattro soci cedenti e dai suoi due figli.
Afferma, dunque, l’agenzia delleEntrate che le operazioni poste in essere sono prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale in quanto la ratio della rivalutazione delle partecipazioni è quello «consistente nel favorire la circolazione delle stesse».
Secondo l’Agenzia il cedente ha voluto sostituire la tassazione del dividendo con la tassazione del capital gain, tassazione avvenuta, appunto, con imposta sostitutiva ridotta a seguito della rideterminazione del valore delle quote.
Il tema della elusività o meno dell’operazione di Mlco in commento è estremamente delicata e si è dell’opinione che l’Agenzia non abbia tenuto debitamente conto in primis di quanto statuisce il quarto comma dell’articolo 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente che dispone che «Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale» nonché della libertà del contribuente di poter porre in essere riorganizzazioni aziendali con i sistemi, ovviamente leciti, come nel caso in commento, liberamente scelti dal contribuente stesso.
Inoltre, nel momento in cui la società target non ponga nemmeno in essere la distribuzione di dividendi, trovando presso soggetti terzi le disponibilità finanziarie per pagare le quote acquisite, si ritiene che ciò sia un ulteriore tassello che non dovrebbe essere però ritenuto necessario per evidenziare la mancanza di elusività dell’operazione bensì, come detto, una libera scelta finalizzata alla riorganizzazione aziendale.
Anche la conclusione dell’Agenzia non è affatto condivisibile visto che arriva ad affermare che «Il suddetto vantaggio fiscale indebito non risulterà, comunque, effettivamente conseguito fintanto che non siano incassati i relativi pagamenti da parte del genitore cedente».
In altre parole: va bene la rivalutazione della partecipazione e la sua cessione alla società veicolo ma deve essere evitato il pagamento.
Tale ulteriore considerazione appare estremamente squilibrata e va a cozzare con la già citata libertà di scelta in capo al contribuente della «strada» fiscale che comporta il minor carico. Sembra, dunque, che l’agenzia delle Entrate stia basando le proprie valutazioni in tema di elusione andando ad analizzare se le operazioni risultano lineari ovvero se in qualche modo appaiano più complesse «taggando» immediatamente come elusive le seconde.