Adempimenti

Energia, accise ridotte senza invio

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

In materia di agevolazioni per le accise sull’energia elettrica, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si applica anche quando, per beneficiare di aliquote ridotte, il contribuente ha omesso una preventiva comunicazione prevista per legge, se tuttavia non sono dubbi i presupposti per l’accesso al beneficio.

Al vaglio della Ctr Lombardia, sezione di Brescia, (sentenza 1558/23/2018, presidente Palestra, relatore Sacchi) è infatti giunta – non ultima e non unica in materia – una questione afferente l’applicabilità dell’aliquota di imposta agevolata per l’autoconsumo di energia prodotta da parte di imprese ad elevati consumi.

Anche se il precedente quadro normativo era di fatto analogo all’attuale, occorre premettere che, dal 1° giugno 2012, con l’entrata in vigore del Dlgs 16/2012, l’aliquota d’imposta sull’energia elettrica è stata determinata sulla base di scaglioni che hanno quale soglia massima il consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, oltre il quale l’accisa è calcolata in misura forfettaria ed agevolata.

L’adempimento

Con riferimento ai soggetti autoproduttori di energia elettrica, per l’applicazione delle aliquote agevolate, la norma dispone che il contribuente è tenuto a trasmettere all’ufficio competente una apposita comunicazione, entro il giorno 20 del mese successivo, relativa ai consumi di energia autoprodotta nel mese. Sulla base di tale disposizione, nel dettaglio, è previsto che, «ai fini dell’applicazione dell’aliquota di Euro 0,0075 al kWh o dell’imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell’agenzia delle Dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente».

Può capitare che tali comunicazioni siano omesse da parte del contribuente, ovvero ancora trasmesse in ritardo, anche di pochi giorni.

La linea delle Dogane

Sulla base di questo solo fatto, con approccio del tutto formalistico, alcuni uffici delle Dogane hanno proceduto al recupero dell’imposta per intero. Quanto precede, poi, nonostante da verifiche effettuate, diverse comunicazioni, registrazioni di contatori, contabilità interne ed esterne ed altra documentazione utile esaminata dalla Dogana, non sia dubbio l’effettivo consumo dell’impresa.

In sostanza, ad essere contestata non è la quota di consumo in sé (o un eventuale dubbio sulla stessa), ma solo la mancata comunicazione, dalla quale discenderebbe il recupero dell’imposta e l’applicazione delle collegate sanzioni.

In realtà, la ratio della norma appare essere di tutt’altro tenore ed essa avrebbe il solo fine di garantire l’ufficio che in ciascun mese si verificano le previste soglie di consumo, non “spalmabili”, invece, su più mesi.

Ciò non toglie, dunque, che l’effettivo consumo - se provato o addirittura neppure contestato o, di più, anche riconosciuto dall’autorità di controllo - sia ciò che conferisce il diritto all’agevolazione, a prescindere dall’avvenuto invio, per tempo, della comunicazione di legge.

Il verdetto

È questo, in sostanza, ciò che ha stabilito la Ctr Lombardia che conferma il primo grado di giudizio, visto che è certo e incontestato il superamento della soglia di consumo prevista per poter fruire dell’esenzione di imposta, «il termine del giorno 20 di ogni mese non è perentorio a pena di decadenza dell’agevolazione menzionata». Quanto precede, anche in considerazione della «giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui il mancato adempimento di prescrizioni di natura formale non determina la perdita del diritto per l’applicazione di agevolazioni e/o esenzioni in materia di accise, stante la sussistenza dei requisiti sostanziali ed oggettivi disposti dal Testo unico sulle accise».

Ctr Lombardia, sentenza 1558/23/2018

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