Revisori enti locali, approvazione rendiconti entro il 31 maggio - Dai commercialisti arriva la check-list
I chiarimenti del Cndcec dopo la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 9 marzo 2020
Entro il termine prorogato al 31 maggio dal decreto Cura Italia gli enti locali dovranno approvare i rendiconti, e ieri Ancrel e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili hanno pubblicato lo schema di relazione, che potrà essere utilizzato dai revisori, insieme alle check-list di cui è corredato (premesse, servizi per conto terzi e verifiche organismi partecipati).
Lo schema di relazione tiene conto delle novità che interessano le chiusure dell’esercizio 2019, compresi i recentissimi chiarimenti sulle regole di finanza pubblica arrivati con la circolare della Ragioneria generale dello Stato 5 del 9 marzo 2020, particolarmente attesa dopo la deliberazione 20/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Alla luce delle recenti precisazioni il singolo ente è tenuto a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 118/2011 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese con utilizzo avanzo, fondo pluriennale vincolato e debito). Nello specifico, ai fini dei vincoli di finanza pubblica, ogni comune e provincia o città metropolitana deve conseguire a consuntivo un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. La nozione di equilibrio è declinata alla voce W1 del prospetto «Verifica equilibri» modificato dal decreto 1° agosto 2019. Inoltre è in capo all’ente un obbligo di “tendere” al rispetto dell’equilibrio di bilancio di cui alla voce W2 del prospetto, ferma restando l’assenza di sanzioni nel caso di mancato conseguimento di questo parametro.
Debuttano con il rendiconto 2019 anche l’obbligo di allegare al documento dimostrativo del risultato di amministrazione i tre prospetti relativi alle quote accantonate, vincolate e destinate.
Il fondo crediti dubbia esigibilità dovrà essere quantificato, fra le quote accantonate, utilizzando necessariamente il metodo ordinario. Tuttavia l'eventuale disavanzo generato dall’abbandono del metodo semplificato potrà essere ripianato secondo regole speciali che prevedono quindici anni, a partire dal 2021. Potrà pure essere recuperato in cinque anni, con quote costanti l’eventuale disavanzo da stralcio di cartelle esattoriali sotto i mille euro (articolo 11-bis, comma 6, del Dl 135/2018).
Gli enti che hanno utilizzato l'accantonamento dell’anticipazione di liquidità (Fal) per il fondo crediti dubbia esigibilità (articolo 2, comma 6 del Dl 78/2015 e comma 814, della legge 205/2017), dopo la sentenza della Corte costituzionale 4/2020, sono costretti a riaccantonare il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione 2019. Tuttavia potranno ripianare l’eventuale disavanzo generato dal riaccantonamento calcolando ogni anno una quota di rientro pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata.
Fra le novità anche lo stato patrimoniale, da approvare in forma semplificata anche da parte degli enti con meno di 5mila abitanti che hanno scelto di non tenere la contabilità economica integrata con la finanziaria.
Infine, per l’esercizio del controllo e la firma della relazione l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.