Esame sugli sconti Ires per gli enti non commerciali in vista del modello Redditi
Gli enti non commerciali devono verificare gli eventuali obblighi di tassazione Ires sui redditi del 2017, da dichiarare anche in assenza di debiti d’imposta. Scade infatti il 31 ottobre l’invio telematico della dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali (Modello Enc).
Sono potenzialmente interessati tutti i soggetti con qualifica di ente non commerciale (articolo 73, comma 1 lettera c) del Tuir), a prescindere dalla forma giuridica o dalla iscrizione in registri speciali.
In caso di attività commerciale esclusiva o principale, l’ente dovrà compilare il modello SC per le società di capitali, sempre obbligatorio per cooperative, imprese sociali e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
Le Onlus invece, sono esonerate dal modello Ires (ma non dall’Irap) per le attività istituzionali solidaristiche anche d’impresa, qualificate non commerciali dall’articolo 150 comma 1 del Tuir, e per quelle connesse non imponibili (comma 2). Di contro, rilevano gli altri redditi fondiari, di capitale e diversi eventualmente prodotti.
Per gli altri enti non commerciali la sommatoria delle varie tipologie reddituali, incluso quello d’impresa, determina il reddito complessivo, in base all’articolo 143 del Tuir tassato al 24 per cento. L’aliquota si riduce al 50% solo per enti con personalità giuridica che operano in ambiti specifici di attività (articolo 6 del Dpr 601/1973).
Il focus, dunque, è sulla proprietà o altri diritti reali di godimento su terreni e fabbricati (quadri RA e RB), sia in caso di immobili a disposizione, sia locati. Sono invece esclusi da Ires i fabbricati adibiti a sedi aperte al pubblico (musei, biblioteche, e così via) e quelli non locati destinati esclusivamente al culto, mentre godono di riduzioni dell’imponibile se di interesse storico e artistico.
Obbligo dichiarativo anche per i redditi di capitale (quadro RL sezione I-A) derivanti da utili e altri proventi assimilati da partecipazioni qualificate e non, che concorrono all’Ires per il 100% anziché del previgente 77,74%, se prodotti e formati dal 2017. Nessun modello Enc invece per i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva come gli interessi di conti correnti, obbligazioni o titoli del debito pubblico.
Attenzione anche ai redditi “diversi” (quadro RL, sezione II) in caso di plusvalenze da cessione di fabbricati o terreni non edificabili, acquisiti o costruiti da non più di cinque anni, ecslusi quelli arrivati per successione. In questa categoria rientrano altresì gli immobili all’estero, la cessione di diritti d’autore, le sublocazioni e le attività commerciali “occasionali”.
Se l’ente svolge un’attività d’impresa “abituale” deve presentare la dichiarazione anche in assenza di redditi, ad esempio perché in perdita o per la sola inattività della partita Iva. Le perdite fiscali non hanno limiti nel ridurre il reddito e sono riportabili non oltre il quinto anno se l’ente è in contabilità ordinaria (quadro RF). Se, invece, è in semplificata (quadro RG) eventuali eccedenze possono diminuire qualunque altra tipologia di reddito, ma senza riporto.
I costi promiscui attribuiti con pro-rata all’area commerciale (articolo 144, comma 4 del Tuir ) sono da segnalare nel quadro RS (righi 24-26).
È necessario poi un check-up per gli enti associativi che escludono dalla commercialità i corrispettivi specifici di associati e partecipanti per l’attività svolta in attuazione degli scopi tipici (articolo 148, comma 3, del Tuir). Oltre a barrare la casella nel frontespizio, è essenziale il rispetto formale e sostanziale delle clausole statutarie obbligatorie (comma 8) e l’invio del modello Eas, anche tardivo con la remissione in bonis, per non decadere dall’agevolazione.
Le associazioni che adottano il regime forfettario stabilito dalla legge 398/1991 (RG2, col.4) potranno procedere ad alcuni test di verifica. Tra questi, l’opzione Siae e la conferma in dichiarazione Iva, il calcolo del limite dei proventi per cassa entro i 400mila euro o in base agli introiti fatturati ancorché non riscossi (circolare dell’agenzia delle Entrate 18/E/2018), la non concorrenza al reddito di particolari proventi in caso di associazione sportiva (articolo 25 della legge 133/1999), le annotazioni nel modello Dm 11/2/1997.
Infine, va sempre compilato il quadro RW sul monitoraggio fiscale per i titolari di investimenti e attività estere di natura finanziaria, esclusi i depositi e conti correnti di valore massimo sotto 15mila euro.