Imposte

Esenzione Imu per le proprietà dei coltivatori diretti

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di Alessandra Caputo

Conferma dell’esenzione da Imu per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Iap (Imprenditore agricolo professionale), anche in forma di società e abolizione della esenzione sui fabbricati rurali strumentali. Sono queste alcune delle novità previste in materia di Imu dal Ddl Bilancio 2020.

La legge di Bilancio riscrive la disciplina dei tributi locali prevedendo l’unificazione di Imu e Tasi; la Tari resta, invece, soggetta ad una autonoma disciplina. Con riferimento ai terreni agricoli vieni anzitutto precisato che sono tali quelli iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compresi quelli non coltivati. Non si fa, quindi, più riferimento alla definizione contenuta nel Dlgs 504/92 secondo cui per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice civile.

L’aliquota base per i terreni agricoli è fissata in misura pari allo 0,76% ma è facoltà dei Comuni aumentarla fino all’1,06% o azzerarla. Confermate poi le attuali esenzioni da imposizione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap, comprese le società agricole, per i terreni ubicati nei comuni montani di cui alla circolare 9/1993, per quelli ubicati nelle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà indivisa e inusucapibile.

Confermata anche la agevolazione secondo cui si considerano non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al Dlgs 99/2004, comprese le società agricole. Si noti che il testo di legge prevede l’applicazione delle agevolazioni con riferimento alle società agricole “di cui all’articolo 1, comma 3» del Dlgs 99/04 e non invece a quelle di cui all’articolo 2 del medesimo decreto. Ne consegue che per fruire delle agevolazioni è sufficiente che la società svolga esclusivamente le attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile e che sia in possesso della qualifica di Iap; non è, invece, necessario che la società abbia nella denominazione sociale l’indicazione “società agricola” in quanto tale requisito è contenuto nell’articolo 2.

Per gli immobili rurali strumentali viene, invece, prevista l’applicazione dell’imposta con aliquota base dello 0,1% con possibilità per i Comuni di azzerarla. Si ricorda che ad oggi, questi fabbricati sono esenti da Imu in base a quanto disposto dal comma 704 della legge 147/2013 (comma di cui è prevista l’abrogazione) mentre sono soggetti a Tasi con aliquota massima dell’1 per mille.

Per l’identificazione degli immobili che possono essere definiti rurali strumentali si deve sempre far riferimento all’articolo 9, comma 3bis del decreto legge 557/93; sono, quindi, gli immobili destinati allo svolgimento di una delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile e che siano accatastati in categoria D/10 o, se di altra categoria, che abbiano l’annotazione di ruralità.

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