Esonero dal quadro RW anche per i delegati con il mandato fiduciario
L’articolo 9 della legge 97/2013 (Legge europea 2013) ha modificato la disciplina del monitoraggio fiscale valutario in relazione agli investimenti effettuati all’estero dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici fiscalmente residenti in Italia nonché dai soggetti che pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento. Dagli obblighi di monitoraggio come è noto sono esonerati coloro che affidano un mandato fiduciario a società fiduciarie autorizzate.
Le modifiche citate hanno inciso sugli obblighi dichiarativi relativi alle fiduciarie. A partire dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2014, gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di comunicare (limitatamente alle operazioni oggetto di registrazione ai sensi della normativa antiriciclaggio) i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 15.000 euro, effettuati per conto o a favore dei soggetti poc’anzi individuati.
Assofiduciaria è intervenuta, nel corso del tempo, con periodici chiarimenti, utili a dipanare le incertezze degli operatori del settore sorte in applicazione della materia. In questo senso, con la Circolare del 13 marzo 2017, la stessa ha continuato il lavoro fin qui svolto, dando ulteriori importanti delucidazioni ai propri iscritti, grazie alle risposte fornite dai propri esperti. Tra queste si rilevano alcune di particolare interesse.
Un importante chiarimento è stato fornito in relazione agli obblighi di monitoraggio che insistono sui delegati ad operare sui conti oggetto di mandato fiduciario, sia esso con o senza intestazione. La risposta che viene fornita appare, infatti, di grande impatto, soprattutto in ottica di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. La risposta, infatti, chiarisce finalmente che: «Se il titolare del conto apre un mandato fiduciario anche i delegati sono esonerati dalla compilazione sia del quadro RW sia dei quadri RM ed RT». In questo modo si riducono in maniera sensibile gli adempimenti da operarsi in caso di conti con deleghe, fornendo un grande beneficio per i contribuenti, allo stesso tempo senza intaccare in alcun modo la capacità di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
In relazione al tema del trasferimento di liquidità e dell’acquisto di titoli si registrano dei decisi passi in avanti in ottica di semplificazione. Il principio applicativo contenuto nelle risposte ai quesiti è chiaro: «Se il rapporto è optato per il risparmio amministrato, il movimento finanziario non deve essere indicato in monitoraggio». Tale comportamento deve, pertanto, essere tenuto dall’intermediario che detiene fiduciariamente il patrimonio sia che si tratti di un flusso monetario (ad esempio, rimborso finanziamento) sia che si tratti di un acquisto di titoli. Nel caso in cui, di contro, il flusso finanziario, rilevato in ingresso, sia configurabile come un nuovo apporto al mandato, lo stesso dovrà essere indicato in monitoraggio.
Altri chiarimenti, infine, anche nell’ambito delle operazioni scudate e delle polizze vita, detenute dalle società fiduciarie. In questo caso, gli esperti di Assofiduciaria hanno chiarito l’obbligo in capo alle società fiduciarie di segnalare all’amministrazione finanziaria le operazioni derivanti dal rimpatrio delle attività scudate, così come quelle relative alla liquidazione delle polizze vita. In particolare, nel caso di polizze vita non sarebbe rilevante il fatto che il beneficiario della polizza conferisca un mandato fiduciario, con il quale procedere all’incasso della liquidazione della stessa, così come non è rilevante la qualità di sostituto d’imposta posseduta dalla compagnia assicurativa estera.