Adempimenti

Esonero contributivo respinto, indennità di maternità a rischio

Il messaggio 3216/2021 dell’Inps: il rigetto della domanda fa perdere il beneficio

di Matteo Prioschi

Il rigetto della domanda di esonero contributivo parziale, introdotto dalla legge 178/2020, può comportare la perdita dell’eventuale indennità di maternità/paternità, congedo parentale o malattia chiesta dal lavoratore autonomo.

Con il messaggio 3216/2021 pubblicato il 24 settembre, Inps ricorda che agli iscritti alle gestioni commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l’indennità di maternità/paternità o quella di congedo parentale non possono essere erogate se i contributi non sono regolarmente versati rispettivamente nel periodo indennizzabile o nel mese antecedente il congedo.

Qualora, però, abbia chiesto l'esonero contributivo, la prestazione di maternità/paternità viene corrisposta in modalità provvisoria a fronte di una dichiarazione di responsabilità in cui il lavoratore afferma di aver chiesto l'esonero.

Tuttavia, una volta completato l'esame delle richieste di esonero, qualora il lavoratore si vedesse rifiutare la sua, l'indennità di maternità/paternita o di congedo parentale dovrà essere restituita in quanto indebitamente corrisposta.

Discorso analogo viene fatto per gli autonomi iscritti alla gestione separata, per i quali si aggiunge l'indennità di malattia. Anche per costoro, se hanno chiesto l'esonero, le prestazioni vengono erogate provvisoriamente: se poi la domanda viene respinta, le stesse devono essere recuperate. Fa eccezione il caso in cui, nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, il requisito contributivo sia raggiunto a prescindere dall'esonero contributivo: in tale situazione maternità/paternità e congedo parentale devono essere gestiti normalmente.

Inoltre per la malattia, sempre nel caso in cui il requisito sussista, l'importo della relativa indennità va verificato dopo la gestione della domanda di esonero in quanto il corrispettivo da riconoscere è correlato al numero di mensilità accreditate.Il messaggio 3216/2021 sembra presupporre che tutti quelli che hanno chiesto l'esonero non abbiano versato i contributi alle scadenze previste dopo la circolare 124/2021.

Un'opzione, questa, consentita dal paragrafo 6 della circolare, che però comporta, in caso di rigetto della domanda, l'obbligo di versare successivamente i contributi maggiorati delle sanzioni. Quindi non è detto che tutti quelli che hanno chiesto l'esonero si trovino nella situazione descritta dal messaggio (i contributi si possono versare e poi chiederne la restituzione o la compensazione in caso di esonero).

Inoltre, dato che chi non ha versato, può farlo successivamente in caso di rigetto della domanda, la revoca delle prestazioni potrebbe non essere immediata, dando tempo di regolarizzare la situazione contributiva.Con il messaggio 3217/2021 viene invece fornito un chiarimento in merito al requisito del calo di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi che deve esserci stato nel 2020 rispetto al 2019.

Qualora un lavoratore autonomo abbia avviato l'attività nel 2019, e quindi non abbia maturato l'intera annualità, il calo va verificato confrontando il l'ammontare medio mensile del 2020 con quello del 2019. Il messaggio dice «sulla base dell'importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame». Quindi se ne conclude che per il 2020 si prendono in considerazione sempre dodici mesi, mentre per il 2019 possono essere meno, in base a quando l'attività è partita.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©