Adempimenti

Esterometro, spartiacque del 1° luglio per le sanzioni

Pronte le istruzioni operative della Guardia di finanza. Nel nuovo adempimento il limite massimo è di 400 euro mensili

Estensione del perimetro soggettivo dei contribuenti obbligati alla fatturazione elettronica, analisi delle novità dell’esterometro con esclusione delle operazioni di importo unitario inferiore a cinquemila euro e decorrenza del nuovo trattamento sanzionatorio a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 in avanti. È il contenuto essenziale delle istruzioni operative rilasciate ai reparti dal Comando generale della Guardia di Finanza.

Al fine di orientare l’attività di servizio, infatti, sono state aggiornate le indicazioni in precedenza rese tenuto conto dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica e della modifica alla disciplina dell’esterometro. Il documento in commento, pur concentrando l’attenzione sulle novità normative intervenute, testimonia comunque l’interesse dell’amministrazione finanziaria a indagare e verificare utilizzando i dati ritraibili dalle transazioni certificate elettronicamente.

Nel dettaglio, alla luce delle novità introdotte dai Dl 36/2022 (Pnrr 2) e 73/2022 (semplificazioni), le istruzioni ricordano l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti passivi che rientrano nel «regime di vantaggio», a quelli che applicano il «regime forfettario» e alle Asd che hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. L’ampliamento del perimetro soggettivo ha trovato applicazione dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi superiori a 25mila euro, con decorrenza invece dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. La norma riconosce comunque una sorta di sanatoria per gli obbligati dal 1° luglio 2022, disponendo che solamente per il terzo trimestre del 2022, è consentito emettere la fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anziché entro il termine ordinario.

In riferimento all’esterometro, vengono ricordate le nuove modalità di comunicazione e le relative tempistiche, l’esclusione dall’obbligo comunicativo dei dati relativi ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia quando di importo non superiore a 5mila euro per singola operazione, ma soprattutto la decorrenza del nuovo trattamento sanzionatorio: l’omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022 viene sanzionata infatti in misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensile. Per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2022, trova invece applicazione la medesima sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, ma entro il limite massimo di mille euro per ciascun trimestre.

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