Controlli e liti

Fallimenti, istanza di adesione dal curatore

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di Antonio Iorio

È il curatore legittimato a presentare l’istanza di adesione alla definizione delle liti pendenti delle società fallite Solo in caso di sua inerzia vi può provvedere l’imprenditore fallito. La circolare n. 23/E, infatti, ricorda che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, alla legittimazione processuale del curatore si affianca, nel caso di inerzia dell’organo fallimentare, quella del medesimo soggetto sottoposto a procedura concorsuale

Per quanto riguarda le sanzioni viene invece confermato che in ipotesi di irrogazione della sanzione al consulente a titolo di concorso nella violazione di dichiarazione infedele commessa dal cliente, essa non è collegata al tributo con la conseguenza che per procedere alla definizione della lite occorrerà corrispondere il 40% della penalità irrogata a nulla rilevando l’eventuale definizione da parte del contribuente che ha commesso la violazione principale.

Nel caso invece abbastanza frequente in cui al contribuente, oltre alle sanzioni collegate al tributo (dichiarazione infedele) sia irrogata anche la sanzione per irregolare tenuta delle scritture contabili che, per effetto delle regole sul cumulo giuridico viene assorbita dalla sanzione prevista per la dichiarazione infedele, il contribuente, può definire la controversia attraverso il pagamento degli altri importi contestati nell’atto impugnato e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, in quanto la sanzione unica irrogata risulta collegata al tributo e quindi non deve essere versata.

Infine, un altro chiarimento atteso riguardava la sorte dei contributi Inps pretesi con gli avvisi di accertamento. Secondo l’Agenzia, poiché la definizione delle liti riguarda solo le controversie tributarie, essa non può comportare l’annullamento della parte contributiva con la conseguenza che queste somme dovranno essere versate dal contribuente per l’intero ammontare originariamente quantificato dall’Agenzia nel provvedimento. Nella circolare non è precisato ma potrebbe spesso verificarsi che tali somme siano state oggetto di specifica impugnazione dinanzi al Tribunale e pertanto esse saranno dovute solo in esito alla decisione del giudice. Va da sé che la definizione alla lite principale potrebbe influenzare il giudice del lavoro circa la bontà della contestazione .

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