Fattura elettronica, in arrivo la chance di sanare gli errori sull’imposta di bollo del primo trimestre
In arrivo la circolare delle Entrate che consentirà, tra l’altro, di sanare gli errori commessi ai fini della liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse via Sdi nel primo trimestre 2019. Possibilità di aderire al servizio di consultazione anche dopo il 2 settembre 2019 e di evitare il disallineamento temporale delle deleghe agli intermediari. Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia nel corso del Forum Pa 2019, svoltosi nella giornata di ieri a Roma.
Più nel dettaglio, si consentirà al contribuente di correre ai ripari e di evitare le sanzioni applicabili per gli errori eventualmente commessi nel primo trimestre (gennaio 2019-marzo 2019) nel liquidare l’imposta di bollo sulle e-fatture. Nello specifico, nel secondo trimestre sarà possibile conguagliare ciò che non è stato versato o correggere ciò che è stato erroneamente versato in misura maggiore. Tenuto conto della prima fase di avvio e del quadro normativo piuttosto confuso e mutevole, la sanatoria preannunciata si presenta senz’altro apprezzabile, se non doverosa.
Inoltre, è stato chiarito che se il contribuente si accorge di aver sbagliato a compilare i campi relativi all’imposta di bollo, non è necessario procedere all’emissione di una nota di variazione (anche se possibile). Sarà sufficiente correggere l’importo risultante dal servizio messo a disposizione per il calcolo e il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche transitate via Sdi. L’imposta di bollo, difatti, non influenza il contenuto della fattura dal punto di vista fiscale, l’importante però è tenere traccia di questa operazione in vista di una eventuale verifica.
Il servizio di consultazione
Per il servizio di consultazione, accessibile dalla home page del portale «Fatture e corrispettivi» è stato ribadito che in caso di mancata adesione entro il 2 settembre 2019, il titolare delle fatture attive e passive non potrà più vedere l’intero file delle fatture, in quanto lo stesso sarà cancellato; verranno invece mantenuti i dati fiscalmente rilevanti (ad eccezione della «descrizione»). Tuttavia, ciò non impedirà al contribuente di prestare il proprio consenso e accettare l’accordo dopo tale data con la conseguenza che solo da tale momento potrà consultare le fatture e scaricarle.
La delega
Infine, nel nuovo modello di delega che dovranno acquisire gli intermediari, delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018, non occorre sottoscrivere tutti i campi relativi ai servizi delegabili, essendo possibile flaggare solo il campo «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici». Non è nemmeno necessaria la revoca della precedente delega. In ogni caso, considerato che la durata della delega è fissata ad un massimo di due anni, si suggerisce comunque di sottoscrivere nuovamente tutti i servizi delegabili in modo da evitare il disallineamento temporale tra i servizi delegati all'intermediario prima e dopo il 21 dicembre 2018.