Adempimenti

Fattura elettronica, niente Iban per evitare il rischio di frodi

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Trasmissione e ricezione dei tracciati xml tramite SdI sufficienti a rispondere all'adempimento normativamente previsto ma non ancora in grado, in alcuni casi, di assicurare quella semplificazione nei processi gestionali aziendali che costituisce, unitamente al contrasto all'evasione, l'obiettivo finale dell'obbligo di fatturazione elettronica. Non appare infatti ancora abbastanza diffusa l'idea di sfruttare al meglio ed in maniera integrata l'enorme mole di dati ritraibili, anche mediante elaborazioni incrociate degli stessi, dalle fatture emesse e ricevute le quali dovrebbe in realtà rappresentare e costituire dei veri e propri facilitatori delle attività correlate ai cicli attivi e passivi di fatturazione.

Si è purtroppo rimasti ancorati, nella maggior parte dei casi, ad una visione del documento fattura come rappresentativo, se non costitutivo, dell'interezza del rapporto commerciale esistente tra le parti mentre, al contrario, la sua funzione principe, e quasi esclusiva, dovrebbe essere quella di documentare a fini fiscali l'avvenuta effettuazione dell'operazione.

Il tracciato Xml realizzato dall'Agenzia tramite Sogei risponde essenzialmente all'esigenza di documentare fiscalmente le cessioni e le prestazioni tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio nazionale, tanto da risultare obbligatorie, ai fini del corretto transito attraverso SdI, unicamente le informazioni che costituiscono gli elementi essenziali della fattura elencati all'articolo 21, comma 2 del Dpr 633/1972. Tutti i campi contenenti “altri dati” non richiesti dalla norma fiscale possono o meno essere popolati dai contribuenti, senza che ciò assuma alcuna rilevanza per il Fisco proprio in tanto ed in quanto la fattura è un documento a rilevanza tributaria e non commerciale.

In questo, come ribadito non solo dalla giurisprudenza di merito ma anche di legittimità (da ultimo Cassazione con sentenza n. 9542 del 18 aprile 2018) la fattura, sotto il profilo della prova della valida costituzione del rapporto commerciale, può al massimo rappresentare un mero indizio non potendo invece mai rilevare come valido elemento di prova di operazioni eseguite.

In attesa di utilizzare le librerie Ubl o Cii previste per la fattura elettronica negli appalti pubblici, con possibilità di inserire in maniera puntuale in campi predeterminati le informazioni utili ai cicli di fatturazione di natura non essenzialmente fiscale, al momento nulla vieta di gestire direttamente in contratto e in anagrafica una serie di dati, come ad esempio il proprio codice Iban, oppure di inviare gli stessi con strumenti sicuri oppure con meccanismi di criptazione condivisi. In questo senso, ai fini dell'effettiva ingegnerizzazione ed automazione dei processi di acquisto e vendita, diventa comunque fondamentale un'integrazione più diretta tra i software gestionali aziendali e quanto ricevuto per il ciclo passivo ed emesso per quello attivo, ad un eventuale service provider.

Anche la produzione di un file pdf, allegato alla fattura elettronica e rappresentativo della stessa, sebbene non rilevi fiscalmente deve comunque effettivamente contenere i medesimi dati fiscali, considerando che in caso di difformità l'unica informazione che vale per il Fisco è quella del tracciato Xml. La richiesta formulata dalla parte contrattualmente più forte di allegare il pdf della fattura appare un limite all'effettiva dematerializzazione dei processi, in quanto presuppone una gestione ancora attraverso un data entry delle informazioni le quali dovrebbero invece essere automaticamente acquisite dai sistemi riceventi.

Analogamente di assoluta importanza è la verifica, nella propria area riservata del sito “fatture e corrispettivi”, delle fatture che risultano essere state emesse o ricevute così da evitare eventuali errori più o meno voluti con utilizzo indebite della propria partita Iva per la generazione di fatture false.

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