Fatture elettroniche del Ctu al Tribunale, il nodo delle detrazioni
In attesa che si chiuda il confronto con le Entrate, il ministero della Giustizia – con la nota dell’8 febbraio scorso – raccomanda ai tribunali e agli altri uffici giudiziari di accettare le fatture emesse dai consulenti tecnici d’ufficio (Ctu). Il problema nasce con la circolare 9/E/2018 sullo split payment, con cui l’Agenzia ha affermato che i Ctu devono fatturare non più alla parte tenuta al pagamento (come in passato), ma agli uffici giudiziari. Una presa di posizione che crea difficoltà a livello di trattamento delle fattura (la Pa deve accettarla ma non è il soggetto debitore) e di detraibilità dell’Iva.
Con l’introduzione della fattura elettronica si aggravano, le difficoltà in tema di fatturazione dei compensi maturati dai consulenti tecnici d’ufficio (Ctu). Sul punto è intervenuto anche il ministero della Giustizia (direzione generale della Giustizia civile) con nota dell’8 febbraio 2019.
La questione
L’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2018 , relativa alle modifiche dello split payment, si è occupata dei compensi dovuti ai soggetti operanti su incarico del giudice. L’intervento era finalizzato a chiarire se per il soggetto obbligato al pagamento dovesse o meno trovare applicazione la disciplina dello split payment. La circolare, in una dichiarata ottica di semplificazione, concludeva per l’inapplicabilità dello split payment, ma apportava notevoli e inaspettate novità in tema di fatturazione dei compensi dovuti ai Ctu.
L’Agenzia osservando che l’attività del Ctu è finalizzata alla realizzazione dell’interesse della giustizia, rammentava che il titolare passivo del rapporto di debito è la parte onerata al paga-mento, secondo il provvedimento del giudice. Tuttavia, precisava che la parte è tenuta al pa-gamento di prestazioni rese a favore dell’ufficio giudiziario e quindi al di fuori del sinallagma commissione-prestazione. Ne consegue – secondo le Entrate che richiamano la propria circolare 9/1982 – che il Ctu è obbligato a emettere fattura ed esercitare la rivalsa dell’Iva nei confronti dell’ufficio giudiziario che ha conferito l’incarico. Nella fattura emessa, il Ctu è tenuto a evidenziare che il pagamento avviene con denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento giudiziale.
Le conclusioni a cui è giunta la circolare 9/E/2018 hanno suscitato negli operatori molte perplessità. Innanzitutto non ha convinto il richiamo alla circolare 9/1982 che, in verità, concedeva la facoltà di emettere fattura nei confronti o della parte o dell’ufficio giudiziario. Nella prassi, i Ctu hanno sempre emesso la fattura nei confronti della parte e tale comportamento non è mai stato censurato dall’Agenzia. In secondo luogo si pone il problema della detrazione dell’Iva per la parte che paga il compenso. Infatti, se il Ctu è tenuto a esercitare la rivalsa e a emettere fattura nei confronti dell’ufficio giudiziario, ci si chiede come la parte possa detrarre l’Iva addebitata dal Ctu. In terzo luogo si pone il problema della gestione, da parte dell’ufficio giudiziario, di fatture pervenute che non devono essere pagate dalla Pa.
L’intervento del ministero della Giustizia
Su quest’ultimo punto è intervenuto il ministero della Giustizia con la nota dell’8 febbraio scorso, per dare istruzioni agli uffici giudiziari che richiedono, sempre più numerosi, spiegazioni su come gestire le fatture elettroniche pervenute. Il ministero, consapevole delle criticità createsi, comunica che già dal 26 settembre 2018 ha avviato interlocuzioni con le Entrate che, però, sono ancora in attesa del relativo esito. Nel frattempo, raccomanda agli uffici giudiziari di accettare le fatture elettroniche che emesse dai Ctu in conformità alla circolare 9/E/2018. Poi, suggerisce ai funzionari di chiuderle utilizzando la funzione del sistema di gestione “dichiarazione di pagamento/chiusura debito”. Ciò per non far risultare in capo alla Pa debiti inestinti che, nella realtà, non sono tali.
L’intervento ministeriale costituisce ulteriore motivo per sperare che l’Agenzia torni, nell’ottica di una vera semplificazione, alle istruzioni impartite con la circolare 9/1982 e conceda nuovamente ai Ctu la facoltà di emettere la fattura nei confronti della parte onerata al pagamento.