FISCO E AGRICOLTURA/Codici Ateco troppo «ristretti» per le nuove attività agricole
I codici attività previsti dalla tabella Ateco 2007, per il settore agricolo e riportati nel primo settore A), non sono esaustivi. La questione assume una certa rilevanza nell’ambito della burocrazia in quanto per molte pratiche non solo fiscali, presso la Camera di Commercio o presso gli enti che erogano contributi nel settore agricolo, non accettano l’appartenenza al settore primario se l’impresa non presenta un codice contenuto nel primo settore A) della tabella redatta dall’agenzia delle Entrate.
La prima categoria di codici che iniziano con lo «01» e finiscono con lo «03», riguardano generalmente l settori primari e non comprendono le attività di trasformazione e quelle connesse in genere. I codici di attività che iniziano con lo 01 sono quelli relativi alle coltivazioni ed all’allevamento, il codice 02 comprende la silvicoltura, mentre la pesca e acquacoltura sono codificate con i numeri che iniziano con lo 03.
L’utilizzo ormai esclusivo della informatica comporta che talvolta qualche pratica viene “scartata” perché il codice di attività non è compreso nel primo settore di attività e cioè l’agricoltura. Sono ormai molto sviluppate le attività connesse che hanno per oggetto la trasformazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente sul fondo.
La natura agricola di queste attività dipende dal rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2135 del codice civile e cioè esse devono essere svolte dall’imprenditore agricolo che svolge anche la coltivazione del fondo o l’allevamento di animali, nel rispetto del principio della prevalenza.
Ma queste attività pur essendo certamente agricole ritrovano i loro codice di attività del settore industriale. Ad esempio la produzione del vino anche mediante l’uva propria ha codice di attività 11.02.10 mentre la produzione di uva ha il codice 1.21.00. La produzione di energia elettrica ha il codice attività 35 11 00; la produzione di formaggi ed in genere di derivati del latte ha il codice attività 10 51 20 ed ancora la lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi ha il codice 10.39.00 e così via.
Sulla natura agricola di tali attività non vi è alcun dubbio se si considera che i medesimi codici attività sono stati adottati dal ministero dell’Economia per l’individuazione delle attività rientranti nel reddito agrario (Dm 13 febbraio 2015); appare fin troppo evidente che se una attività rientra nel reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir a maggior ragione rientra anche nelle attività agricole così come definite dall’articolo 2135 del codice civile, norma quest’ultima che deve essere presa a riferimento per qualsiasi pratica amministrativa.
Talvolta peraltro le imprese agricole assumono soltanto un codice di attività inserito nei gruppi dei codici dedicati alle attività manifatturiere in quanto l’attività connessa è l’unica ad essere svolta. Si pensi ad un produttore di vino che coltiva uva da vinificare, se non gli succede mai di cedere dell’uva, non è previsto che indichi anche il codice relativo alla produzione agricola. Infatti il codice di attività deve essere assunto in base alla produzione destinata alla vendita e non all’autoconsumo.
Se l’impresa agricola talvolta provvede anche alla cessione di prodotti agricoli, deve assumere opportunamente due codici attività da rilevare uno nella tabella delle attività agricole ed il secondo nelle attività manifatturiere.