Adempimenti

FISCO E AGRICOLTURA/Coltivatori diretti e Iap, i redditi dei terreni non si riportano nel quadro RN

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di Gian Paolo Tosoni


Molte dichiarazioni dei redditi del 2017 degli agricoltori che i soggetti interessati si apprestano a predisporre, sono singolari ed insolite, nel senso che il quadro RN che riepiloga i redditi rimane in bianco. Ci si chiede quindi perché farle e trasmetterle. Infatti le persone fisiche proprietarie e/o conduttori di terreni agricoli, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) o di coltivatore diretto, con l’iscrizione previdenziale nella gestione agricola, devono evidenziare nel quadro RA i redditi dei terreni ma poi non li riportano nel quadro RN usufruendo dell’esclusione da Irpef (questi redditi si riportano solo nel rigo RN50 ai fini delle prestazioni assistenziali e previdenziali). Infatti l’articolo 1, comma 44, della legge 232/2016 dispone che per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicale ed agrario non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali all’articolo 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Le istruzioni al modello Redditi 2018 richiedono la compilazione del quadro RA nei righi 1 e 3 in cui si riportano le tariffe d’estimo non rivalutate. In base alle istruzioni al modello (non chiarissime per la verità), si deve procedere alla rivalutazione del reddito dominicale nella misura del 80% e del reddito agrario del 70 per cento. Questa rivalutazione non si applica soltanto quando i terreni sono concessi in affitto a giovani agricoltori che al momento della stipula del contratto non avevano compiuto l’età di quarant’anni; in questo caso il proprietario non rivaluta il reddito dominicale ed il giovane affittuario non rivaluta il reddito agrario. Questa rivalutazione deve essere eseguita anche dai titolari dei redditi dei terreni in possesso della qualifica di Iap o di coltivatore diretto ancorché poi il reddito non venga dichiarato. Quindi i redditi dei terreni così determinati vengono sommati tra loro (reddito dominicale per il proprietario e reddito agrario per il coltivatore) e la somma viene esposta nel rigo 13 del quadro RA (reddito fondiario non imponibile) e lì si ferma.

Quindi se il contribuente non ha altri redditi il quadro RN («Determinazione dell’Irpef») rimane inesorabilmente in bianco a parte l’indicazione non sostanziale nel rigo RN50. Inutile perdere tempo con il riporto di eventuali oneri deducibili o detraibili che andrebbero indicati nel quadro RP in quanto non troverebbero alcuna capienza con il reddito o l’imposta relativa essendo assenti.

Può essere che il contribuente debba riportare dei crediti di imposta, oppure l’acconto Irpef inavvertitamente versato ed in questo caso li riporterà nel rigo RN che chiuderà a credito, che poi finirà nel quadro RX con la scelta se chiederlo a rimborso o in compensazione.
Analoga procedura deve essere seguita dal socio coltivatore diretto o Iap di società semplici che dovrà riportare la quota dei redditi dei terreni a lui spettante, nel quadro RH 13 e li si ferma.

Questa strana dichiarazione dei redditi pone altri questioni collaterali. Ad esempio occorre stabilire se il reddito dei terreni esposto nel quadro RA come reddito fondiario non imponibile, concorra a formare il limite di 2.840,51 euro al fine della spettanza della detrazione per persone a carico. Il dato letterale del comma 2, dell’articolo 12 del Tuir, fa riferimento al reddito complessivo che viene richiamato nel rigo RN1 dove i redditi non soggetti ad Irpef non devono essere riportati; quindi un agricoltore con un reddito dei terreni anche superiore al predetto limite, escluso da Irpef, può essere considerato a carico ad esempio del coniuge o del genitore.

Il reddito agrario riportato nel quadro RA, esente da Irpef viene invece assunto, nella misura rivalutata del 70%, ma non del successivo 30%, ai fini del calcolo del numero degli animali allevati ai sensi della lettera B dell’articolo 32 del Tuir. Ciò al fine del calcolo degli animali eccedenti per la compilazione del quadro RD della dichiarazione dei redditi.

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