FISCO E AGRICOLTURA/Il capitale dei soci sovventori non concorre a formare la base Ace
Il capitale delle società cooperative sottoscritto dai soci sovventori o soci finanziatori non concorre a formare la base dell’ Ace in quanto è restituibile ai soci anche prima della liquidazione dell’ente. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate nella risposta 87/2018 a interpello ( clicca qui per consultarla ).
Si ricorda che nelle società cooperative i soci possono finanziare la cooperativa in varie forme e cioè con il socio sovventore ai sensi della legge 59/1992, ovvero come socio finanziatore ai sensi dell’articolo 2526 del Codice civile. Le somme versate alle società cooperative vengono iscritte in una particolare sezione del patrimonio netto ed i soci hanno diritto di voto; essi possono essere rappresentati nel consiglio di amministrazione nella misura massima di un terzo dei componenti, come pure i voti in assemblea non possono superare il terzo. L’articolo 2514 del codice civile prevede che la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non può essere superiore a due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, ciò al fine di mantenere la natura di cooperativa a mutualità prevalente. Per i soci finanziatori quindi non c’è limite, mentre i soci sovventori non possono ricevere più del 2% dei dividendi distribuiti ai soci cooperatori.
La cooperativa quindi può emettere strumenti finanziari partecipativi che sono assimilati al capitale in quanto sono collocati fra le voci del patrimonio netto ma sono a termine, nel senso che al momento della sottoscrizione viene stabilito un termine per il rimborso.
L’agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello dopo aver superato la circostanza che trattandosi di cooperativa agricola la quale non avrebbe potuto usufruire dell’Ace ai sensi dell’articolo 9 del Dm 3 agosto 2017, in quanto la cooperativa determinava il reddito in base al bilancio e non con il reddito agrario (articolo 1, comma 1093 della legge n. 296/2006), ha approfondito il tema degli strumenti partecipativi.
Ricorda l’Agenzia che ai fini dell’Ace rilevano i conferimenti in denaro versati dai soci e partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci; in effetti i soci sovventori e finanziatori nelle coop sono soci con diritto al voto.
L’incremento del patrimonio netto ai fini della agevolazione si determina sull’incremento del capitale proprio agevolabile, senza obbligo di restituzione. Invece per loro natura gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative hanno una durata limitata anche se alla scadenza essi possono essere prorogati.
Tuttavia per tale circostanza le somme di denaro versate dai soci sovventori e finanziatori rappresentano un conferimento di denaro con obbligo di restituzione e questo non consente il beneficio fiscale come precisato nella relazione illustrativa del decreto Ace del 14 marzo 2012.
Pertanto l’aumento di capitale effettuato con queste modalità non è idoneo a far scattare l’agevolazione.
Agenzia delle Entrate, interpello 87/2018