FISCO E AGRICOLTURA/Il florovivaismo entrà nelle attività agricole connesse
Le attività agricole connesse aprono alle attività commerciali nel settore del florovivaismo. Lo prevede il comma 241 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 in corso di approvazione presso la Camera dei Deputati, il quale dispone che per le attività dirette alla commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10% del volume d’affari, presso altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini dell’Iva il coefficiente di redditività del 5 per cento.La nuova norma viene inserita nell’articolo 56-bis del Tuir e quindi queste operazioni finiscono nel quadro RD della dichiarazione dei redditi come le altre tipo la produzione di energia elettrica o la prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 215 del codice civile.
L’apertura del legislatore è apprezzabile in quanto una attività che è di pura commercializzazione viene inserita nel regime forfetario previsto per le attività connesse.
L’agenzia delle Entrate con le circolari 44/2002 e 44/2004 aveva rigorosamente escluso dal regime fiscale delle attività connesse, che prevede la determinazione del reddito con la percentuale del 15% per i prodotti non compresi nel Dm 15 febbraio 2015, le cessioni di prodotti acquistati e rivenduti dall’imprenditore agricolo allo stato originario. Con la legge di bilancio 2020 viene invece applicato il coefficiente di redditività del 5% sui ricavi relativi al commercio di prodotti florovivaistici, effettuato da un produttore agricolo del settore florovivaistico, a condizione che tali prodotti siano stati acquistati presso un altro produttore florovivaistico.
Quindi ad esempio il vivaista che durante le festività natalizie, resta sprovvisto di stelle di Natale le può acquistare da un altro collega ed il reddito viene calcolato con la percentuale del 5%.
L’esempio
Se il volume d’affari del produttore florovivaista è di un milione di euro può acquistare per 100mila euro di piante e fiori che poi magari rivenderà a 120mila euro: il reddito imponibile sarà pari ad 6mila euro. Non rileva se la vendita sia fatta al minuto o nei confronti di clienti grossisti.
Per la verità l’apertura che il legislatore ha fatto nei confronti del florovivaismo poteva comprendere anche altri settori come quelli dell’orto-frutta anche nei quali i produttori talvolta hanno esigenze di completare la gamma dei prodotti per soddisfare le richieste del mercato.
Gli ambiti coinvolti
Tornando al florovivaismo i produttori possono svolgere la loro attività che ai fini della imposizione diretta può rientrare in tre ambiti:
1) produzione propria per i prodotti coltivati e cresciuti nel vivaio che rientra nel reddito agrario;
2) piante e fiori acquistati presso terzi ma che nel vivaio subiscono un processo di manipolazione come il trattamento delle zolle, potatura , rinvasatura, steccatura , eccetera (agenzia delle Entrate risoluzione n. 11 del 29 gennaio 2018).Tali prodotti non devono essere prevalenti in confronto ai propri e la attività rientra nel reddito agrario;
3) piante e fiori semplicemente commercializzati nei limiti del 10% del volume d’affari, acquistati presso altri produttori agricoli, il reddito viene determinato con la percentuale del 5 per cento.