FISCO E AGRICOLTURA/L’abitazione è rurale se il rapporto di lavoro supera i 100 giorni annui
Le abitazioni utilizzate dai lavoratori dipendenti delle imprese agricole sono rurali se il rapporto di lavoro ha una durata superiore a 100 giornate annue svolte dal medesimo lavoratore. Lo precisa La Direzione centrale del Catasto in una nota rivolta alla Provincia autonoma di Trento.
La questione esaminata riguarda la qualifica di fabbricato rurale per le abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento (articolo 9, comma 3 bis, lettera f del Dlgs 557/1993). La direzione del Catasto afferma che non è possibile cumulare il numero di giornate lavorative di tutti i dipendenti che usufruiscono dell’alloggio anche in tempi diversi. Quindi ad esempio se nei primi sei mesi dell’anno la abitazione è utilizzata dal dipendente Bianchi che lavora per 60 giornate e nel secondo semestre viene abitata dal dipendente Rossi che lavora 50 giornate, pur essendo il totale delle giornate lavorative superiori a 100, la abitazione non può essere considerata rurale in quanto la casa avrebbe dovuto essere utilizzata dallo stesso dipendente che lavora in azienda più di 100 giornate nell’anno. La direzione del Catasto fornisce questa interpretazione in quanto con il termine “abitazione” si intende un utilizzo riconducibile non a un alloggio occasionale per esigenze correlate a lavori di breve durata stagionali o a carattere saltuario. Infatti secondo l’Agenzia il numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, cui fa riferimento la norma di legge, è relativo alla durata dell’attività esercitata dai dipendenti a tempo determinato assunti in base alla normativa sul collocamento.
Riteniamo che l’interpretazione del Catasto sia oltremodo rigorosa, in quanto la norma sulle costruzioni rurali dispone che il fabbricato è rurale quando è asservito al fondo agricolo; quindi la natura strumentale del fabbricato non può venire meno se la abitazione è utilizzata da più di un dipendente nel corso di un anno. Proprio la natura stagionale di molte operazioni agricole può richiedere l’impiego di lavoratori che cambiano nel corso dell’anno.
Si ricorda che le abitazioni utilizzate dai lavoratori dipendenti a tempo determinato con almeno 101 giornate lavorative annue, oppure a tempo indeterminato sono collocate dal citato articolo 9 del Dl 557/1993 fra i fabbricati strumentali, ancorché la categoria catastale sia di tipo «A». Tale collocazione rende queste abitazioni esenti da Imu ai sensi dell’articolo 1, comma 708 della legge 147/2013.
Queste abitazioni utilizzate dai dipendenti sono le uniche che usufruiscono dell’esenzione totale da Imu in quanto in generale le abitazioni rurali non hanno alcuna esenzione da Imu ad eccezione di quelle utilizzate come abitazione principale dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale. Si ricorda che le costruzioni rurali devono essere individuate in catasto se non con la categoria A6 non più utilizzata dagli uffici del Territorio, ma con l’annotazione specifica di ruralità.