FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: sanzioni, stabile organizzazione, lettere d’intenti
No alle sanzioni alo scontrino fiscale risulta emesso in anticipo di venti minuti. Per la stabile organizzazione niente misura cautelare trascorsi due anni dalla formazione del processo verbale di constatazione. La dichiarazione d’intenti tardiva salva l’esportatore abituale. L’estraneità alla pretesa tributaria legittima l’azione dell’ex amministratore della società fallita. Sono i temi della rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.
Senza sanzioni lo scontrino fiscale risulta emesso in anticipo di venti minuti
Illegittima la sanzione irrogata dall’erario per mancata emissione di scontrino sulla scorta di verbale di costatazione emesso dalla Gdf (nel caso di specie, dell’importo di due euro) se il contribuente dimostra l’emissione del documento tramite esibizione di copia dello stesso. E la circostanza che il documento sia stato “battuto” in un arco temporale di circa venti minuti prima di quanto rilevato dai militari della Gdf, non giustifica la ripresa, atteso che è logico desumere che lo stesso si riferisce all’operazione oggetto della contestazione.
Ctp Lecce, sentenza 2264/5/2017
Nessuna riqualificazione in contratto di somministrazione per l’appalto
L’Amministrazione non può riqualificare il contratto di appalto (nel caso di specie, contratto di “facchinaggio”, ossia movimentazione merci) stipulato tra una Spa ed una cooperativa) in contratto di somministrazione lavoro, e quindi recuperare l’Iva detratta dal committente, se sono presenti gli elementi caratterizzanti tale contratto – previsti dall’articolo 29 del Dpr 276 del 2003, ossia se risulta che l’appaltatore (nel caso di specie, cooperativa): a) Cura l’organizzazione dei mezzi necessari per eseguire il servizio richiesto; b) Assume il rischio d’impresa, e non si limita quindi a soli “compiti” di gestione amministrativa del personale impiegato.
Nel caso concreto sussiste il requisito sub a), perché la cooperativa garantisce la presenza di preposto, proprio dipendente, che ha il compito di monitorare la presenza degli altri dipendenti e di coordinare l’esecuzione materiale del servizio richiesto dalla committente. Sussiste, poi, il requisito sub b), perché: a) Da un lato la cooperativa, in base al contratto, s’impegna a sostituire il dipendente non gradito alla committente; b) Dall’altro lato, i mezzi meccanici, necessari per l’espletamento del servizio, sono forniti a noleggio da terzi e utilizzati in maniera del tutto autonoma dalla cooperativa.
Ctp Mantova, sentenza 111/2/2017
Stabile organizzazione, niente misura cautelare trascorsi due anni dalla formazione del Pvc
Illegittima la misura cautelare avanzata dal Amministrazione (nel caso di specie, sequestro di crediti per oltre 1,36 milioni di euro) nei confronti della società italiana riqualificata come stabile organizzazione di società estera (nel caso di specie, di società con sede in Cina) per i debiti fiscali accertati in capo a quest’ultima. Infatti, oltre al fumus boni juris, l’Amministrazione deve anche provare la sussistenza del periculm in mora, che, se assente, fa venire meno la possibilità di adottare strumenti cautelari.
Nel caso concreto, il periculum in mora non può più esistere per le seguenti motivazioni: a) La misura cautelare si basa sulla verifica effettuata da un organo ispettivo (nel caso di specie, Gdf) conclusasi nel 2015, mentre l’Amministrazione è rimasta inerte sino all’aprile 2017; b) La società contribuente non ha posto in essere atti di “dismissione” del proprio patrimonio, né tanto meno l’Amministrazione ne ha indicati; c) Il provvedimento mira a recuperare crediti sociali oramai risalenti nel tempo (dal 2012 al 2015) ed ormai già incassati; d) Non rileva la circostanza che la società con sede in Cina non dia alcuna assistenza circa il recupero di tasse non pagate da altre parti del “gruppo”, sulla base dell’articolo 30, § 1b, della Convenzione multilaterale sulla “mutua assistenza” in materia amministrativa e fiscale, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 988 e ratificata in Cina il 16 ottobre 2015.
Ctp Treviso, sentenza 390/1/2017
La dichiarazione d’intenti tardiva salva l’esportatore abituale
L’Amministrazione non può equiparare l’invio tardivo delle dichiarazione d’intenti ricevute dall’esportatore abituale alla “omessa” dichiarazione (nel caso di specie, con riferimento alle operazione del 2011, l’invio telematico della dichiarazione d’intento “ratione temporis” facente capo all’esportatore abituale è avvenuto nel luglio 2014), e sulla scorta di ciò recuperare l’Iva non esposta in fattura nella misura compresa tra il cento al duecento per cento (nel caso di specie, l’Amministrazione accerta un ammontare per oltre 144mila euro).
In primo luogo, il contribuente ha commesso una violazione “formale”, che non ostacola le attività di controllo dell’Amministrazione, se questi invia tardivamente tali dichiarazioni. In secondo luogo, il contribuente: a) Ha regolarmente emesso le fatture senza esposizione Iva, le quali sono state annotate nell’apposito registro; b) Ha numerato progressivamente le dichiarazioni d’intento ricevute; c) Ha utilizzato il modello per le dichiarazioni d’intento previsto dall’Agenzia delle entrate.
Ctr Lombardia, sentenza 2966/13/2017
L’estraneità alla pretesa tributaria legittima l’azione dell’ex amministratore della società fallita
Gode di legittimazione attiva l’ex amministratore (nel caso di specie, la carica era stata ricoperta dall’ottobre 2003 all’aprile 2006) di società poi dichiarata fallita (nel caso di specie, società dichiarata fallita nel novembre 2007) alla quale notificato un accertamento per le ritenute d’acconto non pagate (nel caso di specie, ritenute relative all’anno 2003 per oltre 38mila euro). In primo luogo, l’ex amministratore può ricorrere al giudice tributario per eccepire la propria carenza di responsabilità personale e quindi solidale per le imposte dovute della società. In secondo luogo, non rileva la circostanza che il contribuente non abbia contrastato il merito della pretesa, eccezione questa riservata al curatore fallimentare, dato che il contribuente ha agito solamente per evitare che si cristallizzasse nei sui confronti pretesa tributaria illegittima avanzata dall’Amministrazione.
Ctr Sardegna, sentenza 212/5/2017