Flat tax incrementale, l’incognita della rettifica
Nel documento di prassi definitivo che sarà emanato dalle Entrate è auspicabile l’inserimento di un chiarimento relativo alla compatibilità del regime della flat tax incrementale con gli impatriati
La bozza di circolare relativa alla flat tax incrementale, che sarà in consultazione pubblica fino al prossimo 15 giugno, contiene una serie di chiarimenti relativi al nuovo regime agevolato (si veda lo speciale «Partite Iva, come e a chi si applica la flat tax incrementale»).
Esclusi i «nuovi»
In relazione al perimetro dei soggetti ammessi al beneficio, la circolare in bozza, se da un lato include le persone fisiche titolari di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo per almeno un periodo d’imposta nel triennio 2020-22, dall’altro esclude coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 2023.
Dall’applicazione di tale linea interpretativa consegue che i «nuovi» sarebbero chiamati a sostenere un carico fiscale più alto rispetto a chi può applicare il regime, a parità di reddito prodotto nel 2023. L’Ufficio parlamentare di bilancio, nell’ambito dell’audizione parlamentare del 5 dicembre 2022, ha rilevato che le finalità della norma non sono espresse nella relazione illustrativa ed è problematico individuarle. Ciò posto, l’individuazione dei soggetti ai quali si applica il regime agevolato dovrebbe avvenire in linea con il consolidato orientamento della Corte costituzionale sul tema della discrezionalità del legislatore nell’individuare i presupposti impositivi, alla luce del quale quest’ultimo deve «pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non-arbitrio (Corte costituzionale 4/1954 e 83/2015)». Ricordiamo inoltre che nella circolare 59/E del 2008 l’assenza di un reddito pregresso per fruire di un diverso regime agevolato non è stata considerata ostativa dalle Entrate.
Compatibilità con gli impatriati
Nel documento di prassi definitivo che sarà emanato dalle Entrate è auspicabile l’inserimento di un chiarimento relativo alla compatibilità del regime della flat tax incrementale con quello degli impatriati. A parere di chi scrive, nel caso del nuovo regime agevolato, non sono applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare 33/E del 2020, in cui il regime degli impatriati è stato ritenuto non cumulabile con quello della “flat tax tradizionale” in quanto i redditi prodotti in regime forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.
In altre parole, una volta determinato in via forfettaria il reddito di lavoro autonomo o d’impresa, non è possibile usufruire dell’ulteriore riduzione della base imponibile prevista dal regime degli impatriati, considerato che il reddito determinato in base ai coefficienti di redditività non sconta alcuna tassazione progressiva ai fini Irpef. Viceversa, nel caso della flat tax incrementale, una volta determinato il reddito imponibile che concorre alla determinazione del reddito complessivo applicando il regime degli impatriati, ai fini della determinazione dell’eventuale quota soggetta all’imposta sostitutiva del 15% va effettuato un raffronto tra il reddito determinato nel periodo d’imposta 2023 e quello più alto dichiarato nei periodi d’imposta precedenti.
Rettifica del reddito dichiarato
La disposizione normativa, ai fini della determinazione della base imponibile, fa riferimento alla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo “determinato” nel periodo d’imposta 2023 e quello più elevato “dichiarato” nel periodo 2020-2022. Nella circolare definitiva è sicuramente auspicabile un chiarimento in merito alle eventuali conseguenze della rettifica in aumento e/o in diminuzione del reddito dichiarato in tale periodo, in relazione, ad esempio, ad attività di accertamento da parte dell’agenzia delle Entrate oppure nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa da parte del contribuente.
Inoltre, nel caso in cui l’attività di accertamento riguardi il periodo d’imposta 2023, andrebbe chiarito se la maggiore imposta accertata possa essere calcolata o meno applicando l’aliquota sostitutiva del 15%, in presenza di un incremento del reddito in questione.
Sarebbe opportuna infine l’integrazione della normativa primaria, nella quale manca la consueta disposizione alla luce della quale «per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette».
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera