Imposte

FOCUS MINIMI/Forfettari, monitoraggio dei compensi nel quadro RS del modello Redditi

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di Giovanni Petruzzellis

I soggetti che si avvalgono del regime forfetario non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta e sono pertanto esonerati dai relativi adempimenti quali l’effettuazione delle ritenute, l’invio della Certificazione unica e la presentazione del modello 770.


A fronte di tali esoneri, tuttavia, i medesimi contribuenti sono destinatari di specifici obblighi informativi, da assolvere nella dichiarazione dei redditi.
Tra questi sussiste l’obbligo di indicare nel modello Redditi i dati relativi ai pagamenti effettuati per prestazioni di lavoro autonomo.
La richiesta di tali informazioni fa da contrappeso alla mancata applicazione delle ritenute d’acconto all’atto del pagamento dei compensi, rispondendo a un’esigenza di monitoraggio da parte del fisco rispetto a una serie di operazioni che, ancorché effettuate tra soggetti economici, sfuggirebbero altrimenti ai controlli incrociati tra le dichiarazioni dei redditi dei soggetti che effettuano la prestazione e quelle del sostituto d’imposta committente.


A tal fine i contribuenti che aderiscono al regime forfetario devono comunicare i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo II del Dpr 600/73, negli appositi righi da RS371 a RS373 del modello Redditi.

In particolare, in corrispondenza della colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta, e in corrispondenza della colonna 2 l’ammontare dei redditi stessi.

Le istruzioni per la compilazione del modello precisano che nel caso in cui siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore. La somma da indicare va assunta al netto dei contributi previdenziali addebitati a titolo di rivalsa, essendo l’obbligo di comunicazione riferito ai soli «redditi» erogati.


La circolare 10/E del 2016 dell’agenzia delle Entrate ha precisato che l’indicazione dei dati relativi ai compensi erogati va effettuata indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non sia stata effettuata, ossia anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non debba essere applicata.


I dati relativi alle spese sostenute devono essere indicati facendo riferimento alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa, pertanto, dovranno essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo d’imposta e nella misura in essa indicata.

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