Fondo perduto grandi imprese, possibile richiedere entrambi i contributi
1In sintesi
Al fine di sostenere le imprese nel periodo emergenziale, nei mesi scorsi, il Dl Sostegni Dl 41/2021) e il Dl Sostegni bis (Dl 73/2021) hanno previsto l’introduzione di alcuni contributi a fondo perduto, riservati però ai contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore dei predetti decreti (quindi, per coloro i quali hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare si fa riferimento al 2019).
Con la legge di conversione del Dl Sostegni bis (legge 106/2021), veniva però introdotto l’articolo 1, comma 30-bis, che ha previsto l’estensione di due dei predetti contributi anche a favore di soggetti che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro.
Coloro che hanno i requisiti per accedere, possono trasmettere la domanda, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, fino al 13 dicembre 2021 (il canale è stato aperto il 14 ottobre scorso).
I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Il modello e l’istanza sono stati approvati con il provvedimento 268440/2021 del 13 ottobre scorso delle Entrate.
2I soggetti ammessi
I contributi in esame spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro.
Restano esclusi i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
● hanno attivato la partita Iva dopo il 31 dicembre 2019 (tranne nel caso di erede che ha aperto una partita Iva successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita Iva prima di tale data e nel caso di soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l’attività);
● l’attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dei contributi (che sono 23 marzo 2021 per il contributo “Sostegni” e 26 maggio 2021 per i contributi “Sostegni bis - automatico e attività stagionali”, di cui si dirà più avanti);
● enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir;
● intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir.
3I contributi a fondo perduto e le condizioni per accedere
I contributi che sono stati estesi anche ai contribuenti con ricavi/compensi più elevati e che possono ora essere richiesti sono i seguenti:
● contributo “Sostegni” (Dl 41/2021) che spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. A coloro i quali chiedono e ottengono questo contributo, spetta anche un ulteriore contributo, previsto dal Dl Sostegni bis, definito “Sostegni bis - automatico”, pari al 100% di quanto già accreditato con il Dl Sostegni;
● contributo “Sostegni bis – Attività stagionali" (Dl 73/2021) che spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Come per il contributo del Dl Sostegni, anche in questo caso, al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi e il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui sopra ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
4La misura del contributo
Il credito spetta in misura diversa a seconda della domanda presentata.
In particolare, se viene richiesto esclusivamente il contributo “Sostegni”, il contributo è determinato in misura pari al 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Se si richiede esclusivamente il contributo “Sostegni bis - attività stagionali”, il contributo è pari al 30% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Se vengono richiesti entrambi, per il contributo “Sostegni bis - attività stagionali” si applica la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Si ricorda che, in ogni caso, per tutti i soggetti l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.
5Le modalità
L’istanza deve essere presentata all’agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel modello di comunicazione.
A seguito della presentazione del modello viene rilasciata una ricevuta di presa in carico (o lo scarto, in caso di errori); successivamente, l’agenzia delle Entrate effetti dei controlli e comunica l’accoglimento della richiesta o l’eventuale scarto.
Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito; in alternativa all’accredito diretto, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, i contributi possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Il termine ultimo per procedere alla trasmissione dell’istanza è il 13 dicembre 2021.
I contribuenti che scelgono l’utilizzo dei crediti in compensazione, in luogo dell'accredito diretto, potranno utilizzare uno dei codici tributo istituiti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 63E/2021 e cioè:
● “6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - articolo 1, comma 30-bis, lett. a), Dl 73/2021” per il contributo “Sostegni”;
● “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - articolo 1, comma 30-bis, lett. b), Dl 73/2021” per il contributo “Sostegni bis – attività stagionali” riconosciuto in misura pari al 20%;
● “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - articolo 1, comma 30-bis, lett. c), Dl 73/", per il contributo “Sostegni bis – attività stagionali” riconosciuto in misura pari al 30%..
Il modello F24 va compilato indicando l’ammontare del credito nella sezione “Erario” e indicando, quale anno di riferimento, quello in cui il contributo a fondo perduto è riconosciuto.
In breve
● Contributo “Sostegni”
- Cosa di ottiene. A valle dell'elaborazione positiva dell’istanza, il contribuente ottiene il riconoscimento del contributo “Sostegni” e del contributo “Sostegni bis – automatico”.
- In che misura. Contributo “Sostegni” = 20% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche + Contributo “Sostegni bis - automatico” in misura pari al 100% del contributo “Sostegni”.
● Contributo “Sostegni bis - attività stagionali”
- Cosa si ottiene. In questo caso, a valle dell’elaborazione positiva dell’istanza, il contribuente ottiene il riconoscimento del solo contributo “Sostegni bis - attività stagionali”.
- In che misura. Contributo “Sostegni bis – attività stagionali” = 30% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
● Contributo “Sostegni” + Contributo “Sostegni bis - attività stagionali”
- Cosa si ottiene. In questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell’istanza, il contribuente ottiene il riconoscimento di entrambi i contributi mentre non è previsto il riconoscimento del contributo “Sostegni-bis automatico”.
- In che misura. Contributo “Sostegni” = 20% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche + Contributo “Sostegni bis – attività stagionali” = 20% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Indice
- 1. In sintesi
- 2. I soggetti ammessi
- 3. I contributi a fondo perduto e le condizioni per accedere
- 4. La misura del contributo
- 5. Le modalità