Adempimenti

Forfettari, domanda per la riduzione dei contributi da presentare entro il 28 febbraio

Il regime agevolato per il 2023 vale per commercianti e artigiani già in attività nel 2022, ma che non avevano ancora beneficiato della riduzione

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di Alessandra Caputo

Scade il prossimo 28 febbraio il termine entro cui i contribuenti forfettari possono presentare la domanda di riduzione dei contributi. Attenzione, però: l’agevolazione spetta solo per gli iscritti nella gestione commercianti e artigiani.

I commi 76-84 della legge 190/2014 prevedono un regime contributivo agevolato per i soggetti che applicano un regime forfettario. In particolare, il comma 77 dispone che il reddito determinato ai fini fiscali costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 233/1990 e che, su tale reddito, si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%.

L’articolo 1 della legge 233 del 1990 richiamato ha ad oggetto le regole per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; ne consegue l’esclusione dalla riduzione contributiva per i contribuenti iscritti in altre gestioni (ad esempio, gestione separata Inps o cassa dottori commerciasti, eccetera).

La riduzione si applica sulla contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente.Questo regime contributivo ha natura facoltativa e prevede la presentazione di una apposita domanda da parte dell’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge. La domanda deve essere presentata in modalità telematica, accedendo al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” dal portale Inps e compilando l’apposito modulo.

Come ricordato dall’Inps nella circolare 19 dello scorso 10 febbraio, possono verificarsi tre casi ai fini della applicazione del regime contributivo agevolato:

O i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 continueranno ad applicare la riduzione nel 2023, a condizione che continuino ad essere in possesso dei requisiti richiesti e che non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso;

O i soggetti che hanno intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023;

O i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

In sostanza, coloro che devono presentare domanda entro il 28 febbraio prossimo sono quei contribuenti già in attività nel 2022 ma che, per questo anno, non hanno beneficiato della riduzione e che intendono farlo per il 2023. Si ricorda che la circolare dell’Inps n. 19 già citata definisce anche le aliquote di contribuzione previste per il 2023 che sono pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti. Per i redditi superiori a 52.190, le aliquote sono aumentate di un punto percentuale (artigiani 25%; commercianti 25,48%).

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