Adempimenti

Forfettari e fattura elettronica: tutti i casi in cui è già obbligatoria (o conveniente)

Le ipotesi di introduzione dell’obbligo impongono di fare il punto sugli obblighi e i vantaggi per chi si adegua già oggi

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Nella prospettiva della possibile introduzione - in un prossimo futuro - dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario (si veda l’articolo sul Sole 24 Ore), vale la pena considerare quelli che già oggi rappresentano obblighi o incentivi per l’adozione di questo meccanismo

Forfettari e Pa
Tanto per cominciare, la scelta di emissione generalizzata di fatture elettroniche potrebbe risultare conveniente per i forfettari che agiscono come fornitori di Pubbliche amministrazioni. Le operazioni nei confronti di tali soggetti sono infatti già assoggettate all’obbligo di emissione della fattura elettronica Pa.

Split payment e richieste del cliente
Inoltre, in molti casi la fattura elettronica è pretesa da altri soggetti. Per esempio, da operatori che ricadono in regime di split payment, ma che non sono pubbliche amministrazioni (in ipotesi, uno dei primi 40 del Ftse Mib).

Gli incentivi per la e-fattura
Aggiungere alle fatture elettroniche emesse per obbligo di legge (o per espressa richiesta/pretesa del cliente) anche quelle nei confronti dei restanti cessionari/committenti potrebbe non rappresentare un onere eccessivo (si ricorda che le fatture elettroniche dei forfettari devono riportare – dal 1° gennaio 2021 – il codice natura N2.2).

La scelta, anzi, potrebbe rivelarsi vantaggiosa in termini di organizzazione degli adempimenti amministrativi. Tanto più se si considera che, a quel punto, avendo il proprio fatturato interamente documentato da fatture elettroniche, il forfettario può beneficiare della riduzione di un anno dei termini d’accertamento ai fini delle imposte sui redditi. Riduzione che potrebbe diventare di due anni, se il soggetto forfettario garantisce anche la tracciabilità degli incassi/pagamenti oltre 500 euro, visto che l’operatore rientrerebbe, ancorché per scelta e non per obbligo, fra i soggetti di cui all’articolo 1 del Dlgs 127/2015 (ossia quelli tenuti all’emissione dell’e-fattura) per i quali opera tale più ampia riduzione.

Si tenga inoltre conto del fatto che, se il forfettario ricade nella platea dei soggetti tenuti all’obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi, la decisione di certificare le operazioni mediante fattura immediata (che, di regola, andrebbe consegnata al cliente seduta stante) potrebbe evitare l’installazione del registratore telematico e altresì che, se tale fattura è una fattura elettronica, a quest’ultimo vantaggio potrebbero sommarsi i benefici sopra ricordati (riduzione dei termini d’accertamento).

Forfettari e reverse charge
Bisogna infatti ricordare che, pur essendo un soggetto sostanzialmente estraneo al “mondo Iva”, l’operatore in regime forfetario mantiene però gli obblighi previsti per gli acquisti di beni e servizi che ricadono nel regime del reverse charge (interno ed esterno), per i quali è tenuto all’assolvimento e versamento dell’imposta. La “conversione” alla modalità elettronica di esecuzione degli adempimenti potrebbe pertanto coinvolgere anche la trasmissione al Sistema d’interscambio dei documenti con i quali si attua l’inversione contabile/autofatturazione (a seconda dei casi, si tratterà di documenti con codice TD16, TD17, TD18 o TD19), contribuendo a una sempre maggiore uniformità di comportamenti.

Uniformità che, a questo punto, potrebbe estendersi alla conservazione dei documenti. La scelta per l’emissione delle fatture attive in modalità elettronica comporta infatti l’obbligo della loro conservazione sostitutiva. Con le medesime modalità potrebbero quindi essere conservate anche le fatture passive ricevute elettronicamente, omogeneizzando ulteriormente i processi.

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