Adempimenti

Forfettari, l’addio al regime ordinario va indicato già nella dichiarazione Iva 2021

Gli effetti dell’ingresso nell’anno iniziato: la fattura emessa da un professionista nel 2020 con rivalsa Iva non impone modifiche anche se incassata nel 2021

di Stefano Vignoli

La crisi sanitaria del 2020 ha determinato una riduzione di ricavi e compensi generalizzata che ha spinto, in numerosi casi, imprenditori e soprattutto professionisti verso il regime forfettario. Infatti, il principale, ma non unico, requisito di accesso al regime è individuato dall’articolo 1 comma 54, lettera a), della legge 190/2014 nel limite di 65mila di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno precedente. Così numerosi contribuenti con ricavi o compensi abitualmente oltre 65mila, potrebbero essersi ritrovati sotto tale soglia nel 2020 e aver valutato di passare dal 1° gennaio 2021 al regime forfettario

Un passaggio che ha un’immediata ricaduta da un punto di vista dichiarativo in quanto i contribuenti Iva provenienti da un diverso regime che a partire dal 2021 intendono avvalersi del forfettario sono tenuti a barrare la casella del rigo VA14 del modello Iva 2021. Si tratterà dell’ultima dichiarazione Iva da presentare poiché, come evidenziano le istruzioni al modello dichiarativo, sono esonerati dalla presentazione i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario. Ciò è la naturale conseguenza del regime stesso che prevede l’emissione di fatture senza rivalsa e senza detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

La fattura emessa nel 2020

Tali regole si applicano a partire dalla decorrenza del regime forfettario: la fattura correttamente emessa dal professionista nel 2020 con rivalsa Iva non impone modifiche anche quando incassata nel 2021. Si potrebbe anche valutare di richiedere, previa comunicazione al cliente, di non applicare la ritenuta, come previsto dal regime forfettario, in quanto la stessa è collegata al momento del pagamento e non alla data di emissione della fattura.

La scelta del regime ordinario

Caso diverso è quello dell’imprenditore o del professionista che rientra nel regime naturale forfettario a partire dal 2021 ma che preferisce avvalersi del regime ordinario. In questa circostanza, va comunicata l’opzione, vincolante per il triennio 2021-2023, compilando il rigo VO33 del modello Iva con valenza anche ai fini delle imposte sui redditi. La comunicazione non deve essere effettuata nel modello dichiarativo Iva 2021 in quanto le istruzioni alla compilazione precisano che la casella 1 del rigo VO 33 deve essere barrata dai contribuenti che «hanno optato, nell’anno 2020, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari»: l’opzione per il regime ordinario nel 2021 dovrà pertanto essere comunicata con la dichiarazione Iva in scadenza ad aprile 2022.

L’omessa comunicazione dell’opzione non inficia comunque l’applicazione del regime ordinario in quanto rileva il comportamento concludente, ma il contribuente resta passibile della sanzione amministrativa da 250 euro a 2mila euro.

L’imposta sostitutiva

C’è poi un’altra questione sullo sfondo. Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali pari al 5% per i primi 5 periodi di (nuova) attività e del 15% nei successivi. In alcuni casi potrebbe risultare difficile individuare quale sia la corretta aliquota di imposta da applicare: si pensi al professionista che abbia iniziato nel 2019 aderendo al regime forfettario e nel 2020 ne sia uscito per superamento dei limiti, rientrandovi nuovamente nel 2021 a seguito della riduzione dei ricavi/compensi sotto 65mila euro.

Non è chiaro, infatti, se la (provvisoria) fuoriuscita dal regime determini l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15 per cento. Si potrebbe argomentare che l’aliquota agevolata del 5% non dovrebbe essere rimessa in discussione in quanto il legislatore ha inteso «favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi». Sul punto sarebbe auspicabile una presa di posizione dell’Agenzia.

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