Contabilità

Forfettari con perdite «ante-regime»: recupero a più velocità nel modello Redditi

Il rigo LM37 è stato aggiornato per tenere conto delle regole transitorie sullo scomputo introdotte nel 2019

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di Gianluca Dan

Il quadro dei contribuenti in regime forfettario accoglie nel rigo LM37 (Perdite pregresse), colonna 3, le perdite deducibili in misura pari al 60 per cento. Il quadro è stato aggiornato rispetto a quello dello scorso anno che riportava nella medesima colonna le perdite scomputabili al 40% per tener conto della disciplina transitoria prevista dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018).

È noto che i forfettari, imprese o autonomi che siano, non possono generare perdite fiscali dell’esercizio e tanto meno perdite riportabili a nuovo. Anche qualora la gestione reale dell’attività determinasse un ammontare di costi/spese superiori ai ricavi/compensi la determinazione forfettaria del reddito, basata sull’applicazione degli appositi coefficienti di redditività da applicare ai componenti positivi, non può mai determinare un importo negativo.

Riporto perdite nel regime forfettario
Il comma 68 della legge istitutiva (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014) consente al contribuente forfettario di utilizzare le perdite pregresse maturate nei periodi precedenti a quello da cui decorre il regime agevolato in deduzione dal reddito determinato secondo le modalità forfettarie (circolare 10/E del 4 aprile 2016). Le perdite fiscali possono essere computate in diminuzione del reddito forfettario secondo le regole ordinarie del Tuir.

Così le perdite d’impresa realizzate da questi soggetti prima dell’ingresso nel regime, realizzate in periodi di applicazione della contabilità ordinaria, sono utilizzabili esclusivamente in abbattimento del reddito d'impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore all’80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta.

Qualora invece le perdite realizzate prima dell’ingresso nel regime agevolato si riferiscano a periodi d’imposta in cui gli stessi erano in contabilità semplificata in base all’articolo 66 del Tuir, solamente le perdite maturate dal periodo d’imposta 2017 in poi possono essere oggetto di riporto sulla base delle disposizioni dell’articolo 8, comma 3, del Tuir, come modificato dalla legge di Bilancio per il 2019, nel rispetto del peculiare regime transitorio.

Il regime transitorio prevede che le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata con altri redditi in base all’allora vigente articolo 8, comma 1, del Tuir, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

● nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

● nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa:

● per il periodo d’imposta 2019, in misura non superiore al 40%, per l’intero importo che trova capienza in essi;

● per il periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60%, per l’intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa:

● per il periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% per l’intero importo che trova capienza in essi.

Compilazione del rigo LM37
La compilazione della colonna 6 del rigo LM37 (perdite pregresse) è quindi possibile solo in presenza di un contribuente forfettario nel 2020 che ha un bagaglio di perdite riportabili rinveniente da un precedente regime fiscale. Nella colonna 6 possono essere indicate le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al Dl 98/2011, riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, indicate nel rigo LM50 del modello Redditi PF 2020.

Ricordiamo che nel rigo LM50 vanno indicate le eventuali perdite formatesi nel regime di vantaggio non compensate. Tali perdite, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Tuir, sono scomputate dal reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi (circolare 4 aprile 2016, 10/E).

Invece le imprese che hanno aderito al regime forfettario dal 2020 e che nei periodi d’imposta precedenti non compilavano il quadro LM, indicano nella colonna 3 del rigo LM37 (Misura limitata 60%) le eventuali perdite d’impresa in contabilità semplificata realizzate nei periodi d'imposta dal 2017 al 2019, utilizzabili in misura limitata del 60% (le istruzioni al modello Redditi PF, fascicolo 3, pagina 42 indicano solo le «perdite d’impresa in contabilità semplificata realizzate nel periodo d'imposta 2017 e 2018» ma vien da se che stante il regime transitorio possono essere scomputate anche quelle del 2019).

Nella colonna 4 vanno invece esposte le perdite pregresse delle imprese in contabilità ordinaria utilizzabili in misura limitata dell’80%, e nella colonna 5 le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, utilizzabili in misura piena, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del Tuir. Nella stessa colonna 5 vanno altresì indicate da parte dei contribuenti che si trovavano nel regime di vantaggio (o dei vecchi minimi), le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, riportabili senza limiti temporali.

La sommatoria degli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati anche nella colonna 6 del rigo LM37.

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