Imposte

Furto di merce da esportare, può scattare il recupero Iva

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di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

Il furto di merci destinate all’esportazione comporta l’assoggettabilità a Iva dell’operazione di cessione se la sottrazione fraudolenta è avvenuta nel territorio italiano e se l’acquirente ha già avuto la disponibilità della merce, ossia se l’operazione si sia già perfezionata. Questo è il principio di diritto sancito dalla Ctr della Liguria nella sentenza 1037/4/2018 (presidente Delucchi, relatore Venturini) in un caso di furto di tabacchi destinati ad essere esportati al di fuori del territorio europeo.

La vicenda

La società ricorrente cedevaall’acquirente con sede in territorio extradoganale (Livigno) una partita di tabacchi; presentata la dichiarazione doganale, l’ufficio delle Dogane di Tirano annullava la medesima, stante il furto della merce poco dopo la partenza.

Alla luce della mancata esportazione, l’agenzia delle Entrate emetteva l’avviso di accertamento per il recupero dell’Iva relativa alla merce (rubata) e non esportata.

La Ctp accoglieva il ricorso proposto dal contribuente sulla scorta dell’inesigibilità dell’Iva per assenza del fatto generatore dell’imposta medesima. A fronte del furto della merce, non si era realizzata l’operazione di cessione a titolo oneroso e, quindi, non poteva ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell’Iva.

In riforma di tale pronuncia la Ctr ha rilevato che, nel caso di specie, l’operazione si era già correttamente realizzata, posto che al momento del furto la merce non era più nella disponibilità della società ricorrente, bensì della cessionaria.

Pertanto, sussistendo i tre presupposti essenziali dell’Iva, l’operazione va considerata imponibile nel territorio italiano, visto anche che la merce non è fuoriuscita dall’ambito eurounionale.

La giurisprudenza

Per vero, la pronuncia è in linea con l’orientamento eurounitario espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue, 14 luglio 2005, causa C-435/03, British American Tobacco International; Cgue, 8 novembre 2012, causa C-165/11, Profitube; Cgue, 11 luglio 2013, causa C-273/12, Harry Winston) in cui si afferma che che il furto di merce destinata all’esportazione prima del compimento dell’operazione di cessione, e, quindi, ancora nella disponibilità del cedente, integra una evidente causa di forza maggiore, che esclude l’assoggettamento ad Iva dell’operazione.

Caso diverso ricorre, come nella fattispecie vagliata dai giudici di appello, allorquando l’operazione di cessione era da considerarsi già perfezionata ai fini Iva, a seguito del passaggio dal venditore all’acquirente, avvenuto sul territorio italiano.

La circostanza per cui non sia seguita l’effettiva esportazione della merce, seppur per cause esterne alla volontà della società cedente, è irrilevante ai fini Iva, in quanto l’operazione di cessione si è perfezionata in un momento anteriore al furto.

Sotto tale profilo, la Ctr ha ritenuto che i documenti agli atti dimostrassero che la merce fosse già nelle mani del cessionario all’atto del furto, sicché l’operazione si era già compiutamente perfezionata, a nulla rilevando i successivi accadimenti.

Ctr Liguria 1037/4/2018

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