Adempimenti

Fusioni tra banche, niente imposta di bollo per l’incorporata

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di Alessandro Germani

Nella fusione per incorporazione fra due banche l’incorporante non è tenuta al versamento delle rate bimestrali dell’imposta di bollo che competono all’incorporata e che scadono dopo il perfezionamento della fusione. Parimenti l’incorporante potrà compensare l’eventuale credito che risulta dalla liquidazione definitiva dell’incorporata. Sono questi i chiarimenti di ieri della risposta a interpello 229/2019 in tema di imposta di bollo, unitamente ad altri sull’imposta sostitutiva sui finanziamenti.

L’articolo 15 del Dpr 642/72 prevede che il pagamento del bollo in modo virtuale venga effettuato con rate bimestrali e con liquidazione definitiva entro il mese di gennaio successivo (comma 5). L’acconto, pari al 70% delle somme provvisoriamente liquidate, viene versato entro il 16 aprile da Poste, banche, enti e società finanziarie e assicurazioni. L’Agenzia chiarisce che a seguito della fusione l’incorporante non è tenuta al versamento delle rate bimestrali per conto della banca incorporata, ma solamente delle rate bimestrali e dell’acconto dovuto per l’anno successivo in base alla propria originaria liquidazione provvisoria.

Per quanto concerne, poi, la rinuncia all’autorizzazione (dell’incorporata) trova applicazione l’ultimo comma dell’articolo 15 in base al quale l’interessato dà comunicazione scritta e presenta la dichiarazione di cui al comma 5 per il periodo intercorrente fra il 1 gennaio e il giorno della rinuncia. Quindi l’incorporante dovrà presentare:
•la rinuncia
•e la liquidazione consuntiva per la frazione d’anno dell’incorporata
entro il mese di gennaio dell’anno successivo, come chiarito anche nelle istruzioni al modello di dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale. Semaforo verde circa la possibilità di utilizzare in compensazione il credito dell’incorporata dalle rate bimestrali e dall’acconto dell’incorporante, in luogo dell’istanza di rimborso, informando gli uffici territoriali delle società coinvolte.

Circa l’imposta sostitutiva sui finanziamenti l’articolo 20 del Dpr 601/73 stabilisce che le banche devono presentare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio la dichiarazione contenente le operazioni di finanziamento effettuate nell’esercizio stesso e liquidano l’eventuale saldo a debito. Contestualmente, si determina a titolo di acconto una somma pari al 95% dell’imposta sostitutiva sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente, da versarsi in due rate, di cui la prima pari al 45% entro il termine di presentazione della dichiarazione (aprile) e la seconda, per il residuo, entro il sesto mese successivo al predetto termine (ottobre).

L’Agenzia chiarisce che l’incorporante presenta la dichiarazione per l’incorporata per la frazione dall’inizio dell’esercizio alla data di efficacia della fusione (provvedimento 270335/17). Pertanto l’incorporante avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti dell’incorporata entro 4 mesi dall’efficacia della fusione. Il secondo acconto non è dovuto se la dichiarazione conclusiva è presentata dall’incorporante prima della scadenza del predetto acconto.

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