La riclassificazione dei normali «margini dell’appaltatore» edile in compensi di «mero coordinamento amministrativo» e/o finanziario dell’intervento, con conseguente disconoscimento dei relativi bonus edilizi, deve essere dimostrata «in modo puntuale» dall’amministrazione finanziaria, essendo irrilevante che l’impresa appaltatrice si sia presentata, contrattualmente e/o commercialmente, come «general contractor», che non disponga «di una propria azienda in grado di eseguire i lavori e debba necessariamente...
Riproduzione riservata Ⓒ

