Imposte

Genitori separati, i limiti dell’esenzione Imu legata all’affidamento dei figli

La legge 160/19, articolo 1, comma 741, ha modificato il perimetro di applicazione dell’agevolazione

di Silvio Rivetti

Ai fini dell’esenzione Imu della casa familiare, assegnata dal giudice nell’ambito dei procedimenti di separazione e annullamento degli effetti civili del matrimonio, la legge 160/19, articolo 1, comma 741, ha radicalmente modificato il perimetro di applicazione dell’agevolazione. La nuova norma prevede, infatti, che è assimilata all’abitazione principale – e perciò è esente Imu - non più la casa assegnata al “coniuge assegnatario”, ma al “genitore affidatario dei figli”.

L’innovazione merita la massima attenzione per due motivi.

Da un lato, comporta l’ampliamento dell’agevolazione a situazioni prima ignorate dal legislatore. Facendo riferimento alla figura del “genitore” e non più a quella del “coniuge” assegnatario, determina l’estensione dell’esenzione speciale anche nei confronti delle separazioni delle coppie di fatto, purchè genitoriali (così come già riconosciuto da una parte della giurisprudenza).

Dall’altro lato, però, è da dire che l’esenzione Imu speciale non troverà più applicazione al coniuge assegnatario senza figli. Ugualmente, non avrà spazio nell'ambito dello scioglimento delle unioni civili ex legge 76/2016, i cui componenti sono equiparati per legge ai coniugi e non ai genitori.

Il nodo della maggiore età

In ogni caso, la scelta del legislatore, di collegare l’esenzione fiscale all'affidatario della prole, resta discutibile. L’affidamento, infatti, è concetto civilistico che attiene all’esercizio della responsabilità genitoriale ed è, per regola, condiviso tra i genitori separandi (nel senso che questi sono sempre tenuti ad assumere in maniera coordinata le decisioni rilevanti circa i figli, sino al compimento della maggiore età, in base all’articolo 337-ter del Codice civile).

Attribuire quindi l’esenzione Imu al genitore affidatario dei figli non solo è previsione superflua (perché il genitore è affidatario della prole per legge: e in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, non sarà certo l’altro a godere della casa familiare); ma è anche opinabile perché da tale collegamento, di cui sfugge il senso logico e giuridico, discende che, con il compimento della maggiore età, l’affidamento viene meno e dunque anche il presupposto per l’esenzione dall’imposta.

Tuttavia, se l’agevolazione Imu in esame si giustifica perché riguarda l’abitazione di riferimento dei figli, allora dovrebbe essere collegata non al genitore “affidatario”, ma al genitore che ha titolo di abitare in quella casa: ovvero al genitore “collocatario” dei figli. E se si considera che la collocazione dei figli presso un genitore non viene meno per il semplice compimento della maggiore età, ma semmai con il raggiungimento dell’autonomia economica, ne deriva che il permanere della collocazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti presso uno o l’altro genitore, in reazione alla casa familiare, comporterebbe la permanenza dell’esenzione Imu in relazione all’abitazione stessa, a migliore tutela degli interessi economici della prole non indipendente.

Del resto, se il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare attribuisce, ai fini Imu, il diritto di abitazione ex articolo 1022 del Codice civile, ovvero il diritto di abitare la casa limitatamente ai bisogni della propria famiglia, allora appare incoerente limitare l’esenzione fiscale al compimento della maggiore età dei figli.

Il diritto all’abitazione

In tema di diritto di abitazione, va poi ribadito che è riconosciuto sulla casa familiare a favore del genitore assegnatario, indipendentemente dalle formali quote di proprietà del bene. Ne deriva che, con l’accorpamento definitivo di Imu e Tasi, l’unico soggetto passivo d’imposta è solo il genitore assegnatario; e che l’immobile, in quanto assegnato, sarà da considerarsi del tutto esente dall’imposizione, purché non classificato A1, A8 o A9 .

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