Gli Eltif sulle orme dei Pir: esenti i redditi di capitale
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Una prima risposta incisiva alla condizione di stallo dei nuovi Pir, emessi a partire dal 1° gennaio 2019 e disciplinati dal Dm del 7 maggio 2019 è data dall’impulso agli Eltif (European long term investment funds) fornito dal decreto crescita. Infatti, attraverso il passaggio alla Camera è stato introdotto un regime di regolamentazione di questi fondi che si basa sul meccanismo proprio dei Pir, consentendo le stesse agevolazioni fiscali riservate a questi ultimi. Ma vediamone la portata.
L’articolo 36-bis del decreto è per l’appunto rubricato come disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine. Viene previsto (comma 1) che i redditi di capitale (articolo 44 comma 1 lettera g del Tuir) e quelli diversi (articolo 67 comma 1 lettera c-ter del Tuir) derivanti dagli investimenti negli Eltif (articolo 1 comma 1 lettera m-octies.1 del Tuf) realizzati anche mediante l’investimento in Oicr (articolo 1 comma 1 lettera K del Tuf) da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato non sono soggetti ad imposizione. Analogamente quindi alla misura dei Pir, anche in questo caso:
● l’agevolazione è rivolta al retail
●si può investire in Eltif o in fondi di Eltif (ovvero in fondi che a loro volta investano integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni di Eltif);
●è prevista la detassazione dei redditi di capitale e diversi rivenienti.
Esiste poi un vincolo quantitativo all’investimento, non superiore a 150mila euro nell’anno e a 1,5 milioni di euro euro complessivamente, a fronte della sottoscrizione di quote o azioni di uno o più Eltif o di uno o più fondi di Eltif (comma 2). A partire dal 2020 possono beneficiare di questo speciale regime fiscale gli investimenti (diretti o indiretti) in Eltif che presentano tutte le seguenti caratteristiche (comma 3):
●il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
●almeno il 70% del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (Ue) 2015/760, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell’articolo 11 del medesimo regolamento (Ue) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del Tuir o in Stati membri Ue o aderenti al See con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Al di là dei limiti quantitativi di investimento, analogamente ai Pir le somme sono largamente indirizzate verso imprese radicate sul territorio nazionale. Proprio per la valutazione del rispetto di tale requisito della lettera b) si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del regolamento (Ue) 2015/760 (comma 4). Viene replicata anche la condizione di detenzione dell’investimento diretto o indiretto (holding period) di cinque anni. Analogamente ai Pir, in caso di cessione delle quote o azioni detenute negli Eltif o nei fondi di Eltif prima della scadenza del quinquennio, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo (secondo mese successivo per i Pir) a quello in corso alla data della cessione.
Tuttavia, in caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal presente articolo trovano comunque applicazione qualora il controvalore sia integralmente investito in un altro Eltif o fondo di Eltif entro 90 giorni dalla cessione o dal rimborso (comma 5).
Il venir meno delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 fa venir meno le agevolazioni per i redditi dell’investimento diretto o indiretto negli Eltif e comporta l’obbligo di corresponsione delle imposte non pagate, unitamente agli interessi, ma senza applicazione delle sanzioni (comma 6). L’altro volano fiscale garantito agli Eltif, come anche ai Pir, è dato dalla mancata applicazione dell’imposta sulle successioni in caso di trasferimento mortis causa delle azioni o quote detenute negli Eltif o in fondi di Eltif (comma 7). Con decreto del Mef sono stabilite ulteriori disposizioni per l’attuazione del presente articolo (comma 8). È poi esplicitamente previsto che le disposizioni dell’articolo 36-bis del decreto si applicano in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell’anno 2020 (comma 9). Tuttavia, l’efficacia delle disposizioni in questione è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea, richiesta a cura del Mef (comma 9).
In conclusione possono essere sviluppate alcune considerazioni. La review dei Pir non sembra trovare l’apprezzamento del mercato in quanto i vincoli posti all’investimento, consistenti in un 5% a favore di strumenti finanziari negoziati su Mtf e in un altro 5% destinato ai fondi di venture capital, manca del necessario gradualismo che avrebbe dovuto accompagnare la misura. In questo senso gli Eltif, come fondi chiusi, sono perfettamente compatibili con la natura illiquida dell’investimento, connessa al fatto che le Pmi necessitano del cosiddetto capitale paziente.
Dl 34/2019 coordinato con le modifiche della legge 58/2019 di conversione