Adempimenti

Gli immobili per la «banda larga» non hanno rendita

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di Antonio Iovine

Novità per le compagnie telefoniche: con la circolare n. 18/E dell’8 giugno l’agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti operativi per l’applicazione del decreto legislativo 33/ 2016 (articolo 12, comma 2) che ha modificato l’articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003) e ha previsto che gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (telefonia mobile e banda larga) non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. Con la circolare 27 /E del 2016 l’Agenzia aveva già precisato che dal 1° luglio 2016 questi impianti non dovevano essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale (e quindi non tassati da quel momento) e aveva elencato alcune componenti degli stessi sicuramente da escludere (come tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, antenne, tralicci).

Con la nuova circolare l’Agenzia, dopo una classificazione degli impianti in tre tipologie prevalenti in base al tipo di struttura e di collocazione sul territorio, rispolvera il concetto catastale di uso prevalente (in caso di più destinazioni d’uso di uno stesso locale) e chiarisce che restano escluse dall’ambito agevolativo le parti di immobili suscettibili di una destinazione d’uso, anche solo prevalente, non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, quali uffici, alloggi, autorimesse, magazzini eccetera.

Sono poi fornite indicazioni per i nuovi accatastamenti e per l’adeguamento dell’iscrizione per gli immobili già censiti. In particolare viene introdotta la nuova categoria «fittizia»: F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza attribuzione di rendita. Sarà resa disponibile a partire dal 3 luglio 2017 la versione 4.00.4 della procedura Docfa che supporterà l’iscrizione.

In caso di primo accatastamento, se l’impianto comprende solo unità immobiliari per cui compete l’agevolazione, il censimento non è dovuto, salvo la facoltà di predisporre la dichiarazione per il censimento nella nuova categoria F/7 senza attribuzione di rendita, secondo l’ordinaria prassi (Pregeo e Docfa); se la dichiarazione riguardasse un complesso comprendente anche unità censibili è, invece, obbligo dichiarare nello stesso contesto anche la porzione in categoria F/7. Per gli immobili già censiti, invece, gli intestatari catastali possono presentare una dichiarazione (Docfa) per l’attribuzione della categoria F/7 utilizzando la causale di variazione “Altre”, specificando nel relativo campo descrittivo “Var. ex art. 86 dlgs 259/2003”. L’Agenzia consiglia la presentazione della variazione in quanto l’attribuzione della categoria F/7 rappresenta un elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari.

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