Adempimenti

Holding, da comunicare all’anagrafe tributaria le azioni immobilizzate

Nessuna apertura da parte dell’agenzia delle Entrate nell’ambito del contrasto all’evasione

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di Alessandro Germani

Le partecipazioni in società quotate devono essere comunicate all’Anagrafe tributaria dalle holding industriali laddove detenute fra le immobilizzazioni finanziarie. È questa la risposta n. 15 della consulenza giuridica di ieri.

L’istanza è stata presentata dalla associazione nazionale delle holding di partecipazione. A seguito del recepimento della direttiva Atad, è stato introdotto nel corpo del Tuir l’articolo 162-bis che disciplina gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, stabilendo determinati adempimenti fiscali. In particolare, la holding miste, così come gli altri intermediari finanziari fra cui le banche, sono tenute alle comunicazioni mensili e annuali dei rapporti finanziari ai sensi degli articoli 7 del Dpr 605/73 e 11 del Dl 201/11.

L’aspetto riguarda anche le partecipazioni in società quotate iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie. Secondo l’associazione, tuttavia, tale adempimento risulterebbe di scarsa rilevanza ai fini del raggiungimento degli scopi per cui è previsto, ovvero di contrasto all’evasione fiscale, di svolgimento delle indagini finanziarie, di riscossione mediante ruolo di somme e di svolgimento di accertamenti di tipo penale o patrimoniale.

Peraltro la comunicazione mensile di azioni di società quotate non avrebbe valore in quanto tali rapporti non sembrano poter celare evasione fiscale o rapporti “sospettosi”, trattandosi spesso di dati già noti, anche considerato che la compagine societaria di entità quotate sui mercati regolamentati è già pubblica e disponibile, a richiesta, presso la banca depositaria.

La risposta dell’Agenzia risulta di chiusura. Viene ribadito che è oggetto di comunicazione da parte degli operatori finanziari qualunque rapporto intrattenuto con la clientela (circolari 18/E/07 e 32/E/06), su base mensile e annuale.

In particolare, su base mensile vanno comunicate le aperture e le cessazioni del periodo relative ai rapporti (provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008) mentre le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi si comunicano annualmente (provvedimento del 25 marzo 2013). Costituisce parte della comunicazione l’indicazione del titolare effettivo dei rapporti (provvedimento del 25 gennaio 2016). Tali comunicazioni si innestano nell’ambito delle cosiddette indagini finanziarie di contrasto all’evasione fiscale e per l’analisi del rischio di evasione. Dal 1° gennaio 2016 tutte le comunicazioni sono fatte attraverso l’infrastruttura Sid e le holding (di cui all’articolo 162-bis comma 1 lettera c del Tuir) restano tra i soggetti tenuti all’adempimento. Esso riguarda le partecipazioni, se iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, con il codice rapporto 22 (si vedano le Faq sul sito delle Entrate del 20 febbraio 2020). Escludendo le partecipazioni non detenute durevolmente, le altre vanno comunicate indipendentemente dal fatto che siano quotate o meno, indicando anche il titolare effettivo (ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 25 gennaio 2016 n. 13352), dato che non è riscontrabile, a richiesta, presso la banca depositaria.

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