Adempimenti

Holding società semplici, non c’è sempre l’obbligo di dichiarazione dei redditi

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di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

Le holding in forma di società semplice che svolgono attività di gestione statica di partecipazioni, che nel periodo d’imposta 2017 non hanno percepito dividendi, né ceduto partecipazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2249 del Codice civile, 1 e 6 Dpr 600/1973 non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. In tal senso si è espressa anche la Dre Piemonte con la risposta ad un interpello n. 901-171/2017 del 7 Aprile 2017 ( clicca qui per consultarla ).

L’articoli 1 Dpr 600/1973, in linea generale, dispone che «ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di redditi».

Di conseguenza, tutti i soggetti passivi Irpef ed Ires che:

•possiedono redditi in denaro o natura rientranti nelle categorie di cui all’articolo 6 Tuir (redditi fondiari, di capitale, lavoro dipendente, lavoro autonomo, d’impresa e/o diversi) anche se non ne consegue alcun debito d’imposta;

•sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili;

•devono necessariamente presentare la dichiarazione dei redditi.

Allo stesso tempo, l’articolo 6 Tuir prevede che le società di persone siano soggette all’obbligo di dichiarazione al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascuno socio per trasparenza.

Soffermando l’attenzione sulle società semplici, ai sensi dell’articolo 2249 codice civile, è opportuno ricordare che le stesse non potendo avere per oggetto sociale l’esercizio di attività commerciale, non producono reddito d’impresa e, a differenza delle altre società di persone, non solo non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili, ma il reddito da queste prodotto non è ricollegabile al reddito d’impresa in forza della presunzione di cui al comma 3 del citato articolo 6, ma mantiene la categoria reddituale che rappresenta.

Di conseguenza, così come previsto per le persone fisiche, anche le società semplici potranno conseguire differenti tipologie di reddito e le stesse, per trasparenza, saranno imputate ai propri soci in base alle quote di partecipazione.

Alla luce di quanto sopra, la Dre Piemonte con la risposta all’interpello citato (n. 901-171/2017 del 7 aprile 2017) ha chiarito che nel caso di società semplice che svolge l’attività di gestione di partecipazioni, gli eventuali utili percepiti ai sensi dell’articolo 44 Tuir sono classificati quali redditi di capitale e quindi tassati nel periodo d’imposta di percezione, ma nel caso in cui non fosse distribuito alcun dividendo il contribuente (in tal caso la società) non percepisce alcun reddito e di conseguenza non sussistendo le condizioni sopra evidenziate non è soggetta all’obbligo di dichiarazione dei redditi.

Dre Piemonte, risposta a interpello 901-171/2017

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