I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 15 al 23 settembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Aiuti bis/Agevolazioni

Legge 21 settembre 2022, n. 142, GU 21 settembre 2022, n. 221

Decreto Aiuti bis: pubblicata la legge di conversione

Il Dl 115/2022 (Decreto Aiuti bis) ha visto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, in vigore dal 22 settembre 2022.

Accise/Carburanti

Dm 13 settembre 2022, GU 21 settembre 2022, n. 221

Riduzione dell'accisa sui carburanti: proroga

Le misure adottate dal Governo, per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti, già annunciate dal Mef con Comunicato 13 settembre 2022, n. 162, hanno trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Dm – a firma congiunta del Mef e del ministero della Transizione ecologica – proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Pertanto, verrà estesa fino a tale data la riduzione di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

Imu/Credito di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 settembre 2022

Comparto del turismo: autodichiarazione per ottenere il credito d'imposta

L'articolo 22, Dl 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto un credito d'imposta per l'Imu in favore del comparto del turismo. Il provvedimento in esame ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (cd. Temporary framework), e successive modifiche, che gli operatori economici del comparto turistico sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta in esame. Il modello va presentato al fine di beneficiare del credito d'imposta per l'Imu pagata per la seconda rata del 2021, ovvero per i versamenti, fatti relativamente al medesimo periodo, a titolo di Imis e Imi, rispettivamente, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Si ricorda, che il contributo è concesso nella misura del 50% di quanto versato per la seconda rata dell'Imu/Imis/Imi per l'anno 2021 relativamente agli immobili accatastati nella categoria catastale D/2 nei quali venga gestita la relativa attività ricettiva. È, altresì, richiesto che: a) i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate; b) i beneficiari abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione spetta ai seguenti soggetti titolari di una partita Iva attiva alla data del 22 marzo 2022: imprese turistico-ricettive (comprese le imprese che esercitano attività agrituristica di cui alla legge 96/2006 e relative norme regionali), imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto fieristico e congressuale, complessi termali e parchi tematici (inclusi i parchi acquatici e faunistici di cui all'articolo 22, Dl 21/2022). Il modello di autodichiarazione – da trasmettere telematicamente (direttamente dal contribuente o avvalendosi di un soggetto incaricato di cui all'articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998) – può essere inviato a partire dal 28 settembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023. Successivamente all'invio del modello e al ricevimento della ricevuta di trasmissione e della presa in carico dell'istanza, l'agenzia delle Entrate comunicherà ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta. Il credito d'imposta – che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir (articolo 22, comma 3, Dl 21/2022) – è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta con la quale viene riconosciuto ai richiedenti. Con una risoluzione dell'agenzia delle Entrate verrà individuato il codice tributo da utilizzare, unitamente alle istruzioni per la compilazione del modello F24.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dm Sviluppo economico 1° luglio 2022, GU 15 settembre 2022, n. 216

Bonus chef senza click day: disposizioni attuative

L'articolo 1, commi 117-123, legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha stanziato delle risorse per attribuire un credito d'imposta a cuochi professionisti, al fine di sostenere il settore della ristorazione anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19. Le disposizioni attuative si rinvengono nel Dm in esame. Si conferma che il credito d'imposta, assegnato nel limite delle risorse disponibili, non dipende dall'ordine cronologico di presentazione delle istanze: il bonus spetterà a tutti i richiedenti aventi diritto, nel limite delle risorse disponibili (1 milione di euro per ciascun anno 2021, 2022 e 2023), e comunque nel rispetto del regolamento «de minimis». Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste, il Mise provvederà a ridurre in modo proporzionale l'agevolazione determinata per ciascun soggetto, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze (valide) pervenute. Resta ora da attendere l'emanazione del provvedimento che definirà contenuto, modalità e termini di presentazione delle istanze, nonché del provvedimento recante le disposizioni per la cessione del credito. Si ricorda che possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti – residenti o stabiliti del territorio dello Stato – esercenti l'attività di cuoco professionista (almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021) presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita Iva, che abbiano sostenuto, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, una o più delle spese ammissibili. Dal punto di vista oggettivo, sono ammissibili le spese relative all'acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari, come pure all'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione. È agevolata anche la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Il Dm dispone che tali spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. In linea generale, non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse, ad eccezione dell'Iva se non detraibile. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili, nell'ammontare massimo di 6.000 euro per ciascun beneficiario. Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti dovranno presentare al ministero dello Sviluppo economico, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese (vale a dire dopo il 31 dicembre 2022), un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del Mise. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, da presentare utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito concesso può, inoltre, essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità e i termini che saranno indicati con provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Avviso ministero del Turismo 21 settembre 2022, n. 12031

Agenzie di viaggio: presentazione delle istanze per il bonus digitalizzazione

Vengono fissati i termini per la nuova presentazione delle istanze di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, pari al 50% dei costi sostenuti per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, previsto dall'articolo 4, Dl 152/2021 (per le disposizioni attuative si veda il Dm 29 dicembre 2021). I soggetti beneficiari possono presentare tale richiesta dalle ore 12:00 del 30 settembre 2022 alle ore 17:00 del 30 settembre 2025. La domanda va inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata, inviando tutta la documentazione all'indirizzo pec segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it.

Agevolazioni/Bonus Sud

Circolare agenzia delle Entrate 21 settembre 2022, n. 32/E

Nautica da diporto: compatibile con il bonus investimenti nel Mezzogiorno

Vengono forniti chiarimenti circa l'applicabilità del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, comma 98, legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 175, legge 30 dicembre 2021, n. 234) con particolare riferimento al settore della nautica da diporto. In sintesi, queste le precisazioni dell'agenzia: 1) le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto possono, in linea di principio, fruire del credito Mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili, in quanto il comparto di appartenenza non è assimilabile alle attività del settore dei trasporti, escluso dall'agevolazione. L'agevolazione non opera per attività riconducibili al trasporto, come quelle connesse al noleggio a viaggio; 2) qualora l'impresa operi contestualmente in un settore escluso (trasporti) e in quello della nautica da diporto, potrà fruire del bonus investimenti nel Mezzogiorno a condizione che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d'azienda, dotati ai fini fiscali di contabilità separate; 3) devono considerarsi, in linea di principio, escluse dall'agevolazione le ipotesi in cui l'acquisto delle imbarcazioni da diporto (o di altri beni agevolabili) avvenga con finalità di mera sostituzione della flotta già esistente, senza generare un effetto di ampliamento della struttura produttiva esistente. La norma, infatti, intende agevolare gli investimenti (anche le unità da diporto utilizzate per l'attività di noleggio, al pari degli altri investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie) che siano parte integrante di un progetto di finalizzato alla «creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente» oppure «alla diversificazione della produzione». Restano, pertanto, esclusi dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati «investimenti iniziali»; 4) i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della «strumentalità» rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta. Ne consegue che i beni agevolabili devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Restano, dunque, esclusi dall'ambito oggettivo del credito d'imposta i beni merce o i beni utilizzati promiscuamente tra i soci del soggetto economico che effettua l'investimento; 5) le imbarcazioni in possesso del requisito della strumentalità e della novità (circolare agenzia delle Entrate 34/E/2016) devono costituire parte integrante di un'organizzazione d'impresa che rappresenti un punto di riferimento per l'attività di noleggio per nautica da diporto operante in uno dei territori ammissibili al beneficio. In assenza di elementi strutturali, l'esistenza di un'organizzazione – ancorché minimale – può desumersi anche da altri elementi o indizi dell'attività svolta a terra che, allo stesso modo, consentano di individuare il riferimento territoriale dell'attività (ad esempio, il rimessaggio, l'allestimento, il rifornimento di carburanti, i diritti di ormeggio e l'insieme di contatti e rapporti che, nel loro complesso, costituiscono l'attività). Non assume, invece, rilievo la circostanza che la navigazione avvenga al di fuori dei territori agevolabili; 6) ai fini contabili, sulla base delle considerazioni recentemente fatte dall'Oic (si veda il Comunicato stampa Oic 30 giugno 2022), l'agenzia ritiene che la classificazione di bilancio, nello schema di Stato patrimoniale, alla voce B.II.2 (Impianti e macchinari) ovvero alla voce B.II.3 (Attrezzature industriali e commerciali), se corretta e giustificabile, rappresenta un indicatore della circostanza che i beni acquistati rappresentino investimenti funzionali all'esercizio delle attività economiche poste in essere. Ad ogni modo, anche nell'ipotesi in cui le imbarcazioni da diporto non risultino espressamente classificate nelle predette voci, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del bonus Sud. In questo modo risulta modificato il precedente orientamento dell'agenzia, espresso con la Risposta Interpello 322/2020 e con la Risposta Interrogazione parlamentare n. 5-07730, secondo il quale era indispensabile la classificazione nelle suddette voci di bilancio ai fini dell'agevolazione.

Immobili/Bonus edilizi

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 16 settembre 2022, nn. 455 e 456

Abbattimento di barriere architettoniche da parte di associazioni

Il beneficio previsto dall'articolo 119-ter del Dl 34/2020, consistente nella detrazione del 75% della spesa sostenuta, spetta anche alle associazioni (nei casi esaminati, un'associazione di promozione sociale e un'associazione sportiva dilettantistica) che effettuano interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). Ai fini dell'agevolazione, tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al predetto avvio. Sotto il profilo oggettivo, considerato che la norma agevolativa richiama gli interventi effettuati su edifici già esistenti senza ulteriori specificazioni, il Fisco ammette alla detrazione gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale: una categoria C/4 nel caso della Risposta 456 ed un impianto sportivo nel caso della Risposta 455.

Immobili/Bonus edilizi

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 20 settembre 2022, nn. 458 e 459

Detrazioni edilizie anche se si ottiene un risarcimento assicurativo

Gli istanti chiedono all'agenzia delle Entrate di confermare che la percezione di un risarcimento e/o indennizzo assicurativo non sia ostativa al riconoscimento delle detraibilità (al 50%, 65% ovvero Superbonus al 110%, quindi articoli 16-bis del Tuir, articolo 14, Dl 63/2013 e articolo 119, Dl 34/2020) dei costi sostenuti per gli interventi edilizi destinati anche a ripristinare gli immobili danneggiati. Con due Risposte, l'agenzia analizza il caso di interventi effettuati su un immobile colpito da un incendio (Risposta 458) e il caso di danni derivanti da eventi atmosferici (Risposta 459). Il dubbio nasce dal fatto che la detrazione è ammessa limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Si poneva, quindi, il dubbio che il risarcimento assicurativo del danno facesse venir meno tale condizione. Esplicitamente viene affermato che la circostanza che i contribuenti abbiano ricevuto risarcimenti per i danni subìti dagli immobili (incendi/inondazioni, ecc.) non pregiudica la detraibilità dei costi sostenuti per gli interventi edilizi effettuati su tali immobili. In pratica, il rimborso ha avuto una mera funzione risarcitoria per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subìti dall'edificio (e dal possessore dello stesso) oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione. Già la circolare agenzia delle Entrate 25 luglio 2022, n. 28/E aveva affermato che «l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non dev'essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente».

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 settembre 2022, n. 462

Superbonus anche sugli interventi trainati degli edifici vincolati

Se, per effetto dei vincoli ai quali l'edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, non è possibile effettuare neanche uno degli interventi trainanti, il Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi trainati (ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti), fruendo della detrazione sulle spese sostenute in ambito di efficienza energetica. Fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche. Evidentemente, in tal caso, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare e l'asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Vengono anche chiariti i termini di scadenza per interventi trainati realizzati su un'unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sul punto viene precisato che per gli interventi effettuati dai soggetti destinatari della detrazione maggiorata al 110% (condomini, persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione), con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, la detrazione spetta nella misura: del 110% per le spese sostenute fino al 2023; del 70% per le spese sostenute nel 2024; del 65% per le spese sostenute fino al 2025. Pertanto, nel caso di specie, l'istante potrà beneficiare del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Immobili/Bonus edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 settembre 2022, n. 465

Eliminazione di barriere architettoniche in un condominio

Vengono fornite indicazioni circa l'agevolazione (detrazione dall'imposta lorda del 75% della spesa sostenuta) per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su di un edificio condominiale, ai sensi dell'articolo 119-ter, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). L'agenzia chiarisce che la detrazione per il superamento o l'eliminazione di barriere architettoniche è fruibile anche per le spese sostenute in un condominio a prevalenza non residenziale. L'interpretazione deriva dall'analisi letterale della norma che fa semplicemente riferimento a spese effettuate su edifici già esistenti. Il beneficio spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a: 1) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 2) 40.000 euro (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 3) 30.000 euro (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Nel caso di specie, le spese consistono nell'installazione di un ascensore in un condominio costituito da 15 unità immobiliari con finalità a prevalenza non residenziale: 12 unità di categoria A/10 (uffici/studi privati), 2 unità di categoria A/2 (abitazioni di tipo civile) e 1 unità di categoria C/6 (autorimessa). Sarà, pertanto, possibile fruire della detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto di ogni altro requisito indicato dalla disciplina di riferimento in materia.

Redditi di capitale/Dividendi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 settembre 2022, n. 454

Utili ante 2018: delibera e distribuzione entro il 2022

L'agenzia analizza il regime fiscale della distribuzione degli utili (dividendi su partecipazioni qualificate) durante il regime transitorio, introdotto dall'articolo 1, comma 1006, legge 205/2017. La riforma del regime dei dividendi operata dalla Legge di bilancio 2018 ha previsto che, dal 1° gennaio 2018, agli utili spettanti alle partecipazioni qualificate si applichi il medesimo regime stabilito per quelle non qualificate, con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Viene, però, prevista una disciplina transitoria, al fine di conservare – per gli utili maturati sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 – il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione). Tale regime si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili venga assunta entro il 31 dicembre 2022. Sono, pertanto, previste due condizioni per il mantenimento del previgente regime in materia di partecipazioni qualificate ai dividendi: 1) che gli utili siano formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017; 2) che la delibera venga assunta entro il 31 dicembre 2022. Secondo un'interpretazione dell'agenzia, non del tutto convincente, i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate incassati dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a ritenuta del 26% (articolo 27, Dpr 600/1973), anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022. L'agenzia richiama un passaggio della risoluzione 6 giugno 2019 n. 56/E, secondo cui il regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale. Secondo l'agenzia, l'arco temporale individuato dalla norma transitoria e l'applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducono alla conclusione che ai dividendi, percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate, si applica comunque la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Invero, il periodo transitorio si applica per la distribuzione degli utili «deliberata» entro la fine del 2022, senza che sia richiesta anche la materiale corresponsione del dividendo. Inoltre, il regime transitorio mira a lasciare invariato il livello complessivo di tassazione (Ires della società più Irpef del socio) al variare delle aliquote Ires che si sono susseguite negli anni. Nel regime attuale, ad un'aliquota Ires del 24% si aggiunge un'imposta sostitutiva del 26% (sugli utili distribuiti, ossia al netto dell'Ires) per giungere ad un livello di tassazione complessivo del 43% (corrispondente all'aliquota massima dell'Irpef). Tassare, a partire dal 2023, gli utili prodotti nei periodi in cui l'aliquota Ires era più alta significa penalizzare gli utili più vecchi e non rispecchiare lo spirito della norma, enunciato dalla stessa risoluzione 56/E/2019: tutelare gli utili formatisi prima dell'introduzione del nuovo regime fiscale. La Risposta in esame, invece, si pone in senso opposto a questa indicazione. Sarebbe preferibile una interpretazione che ricalchi quanto detto in relazione al regime fiscale delle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni; infatti, la circolare agenzia delle Entrate 19/E/2014, paragrafo 7 chiarisce che si applica il regime esistente al momento fissato dalla legge (la cessione delle partecipazioni; per i dividendi si farebbe riferimento alla delibera di distribuzione degli utili), ancorché la tassazione in capo al percettore avvenga secondo il principio di cassa (come avviene anche per i dividendi). Lo stesso vale per i capital gain derivanti dalla cessione delle partecipazioni con pagamento rateale: il regime fiscale viene fissato al momento della stipula dell'atto di vendita, mentre la plusvalenza dev'essere determinata proporzionalmente alle somme incassate (principio di cassa) in ogni periodo d'imposta (articolo 68, comma 7, lettera f) del Tuir).

Contenzioso/Definizione agevolata

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 settembre 2022

Liti pendenti in Cassazione: approvato il modello per la definizione agevolata

È stato predisposto il modello per aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, in attuazione dell'articolo 5, legge 31 agosto 2022, n. 130 (Riforma della giustizia tributaria). La modalità di compilazione dell'istanza conferma che per lite pendente si deve intendere quella il cui ricorso per Cassazione sia stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022. L'agevolazione consiste nel definire i giudizi in corso pagando un importo a seconda del valore della lite e dei giudizi emessi nei gradi precedenti. Precisamente: 1) se il Fisco è risultato soccombente in tutti i gradi di giudizio e il valore della lite non supera 100.000 euro, il costo della definizione è pari al 5% del valore della lite (comma 1); 2) se il Fisco è risultato soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore della lite non supera 50.000 euro, il costo della definizione è pari al 20% del valore della lite (comma 2). Dagli importi dovuti possono essere scomputate le somme già versate a qualsiasi titolo e spettanti all'ente impositore. Quest'ultima precisazione si legge nel modello di definizione, mentre la norma si riferisce agli importi versati a qualunque titolo, senza eccezioni di sorta. Sulla base di questa dubbia interpretazione, ad esempio, non è agevole sapere se risulta possibile scomputare gli importi riferiti agli aggi della riscossione. Il valore della lite si determina con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3, legge 289/2002, ossia prendendo in considerazione l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati. L'istanza di definizione va presentata: 1) tramite pec alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale (il codice dell'Ufficio legale va indicato nell'istanza). Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'istante potrebbe ricevere la notifica dell'eventuale diniego alla definizione; 2) previa sottoscrizione della stessa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario; 3) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge 130/2022. Poiché questa decorre dal 16 settembre 2022, la domanda di definizione agevolata va presentata entro il 16 gennaio 2023 (cadendo il giorno 14 di sabato). Entro il medesimo termine appena indicato: a) è possibile presentare una domanda sostitutiva di quella precedente (ad esempio per correggere errori); b) va eseguito per intero il versamento delle somme dovute (non è ammessa la rateazione). Il pagamento si esegue mediante modello F24, utilizzando gli emanandi codici tributi; ad ogni modo è escluso il pagamento mediante compensazione (precisazione che non trova alcun conforto nell'articolo 5, legge 130/2022). Per ogni controversia – ossia per ogni singolo atto impugnato, anche nei casi della riunione dei ricorsi – va presentato un distinto modello di definizione e va effettuato un distinto versamento.

Locazioni/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 21 settembre 2022, n. 221

Indice dei prezzi al consumo di luglio 2022

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente dello 0,4%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del 7,8%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 9,8%.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 16 settembre 2022, n. 49/E

Tax credit energia e gas terzo trimestre 2022: codici tributo per l'utilizzo

Sono stati istituiti i codici tributo 6968, 6969, 6970, 6971 e 6972 per l'utilizzo tramite F24 dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto – relativamente al terzo trimestre 2022 – di energia elettrica, gas naturale e carburante. Il bonus trova fondamento nell'articolo 6, Dl 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis), che ha esteso al terzo trimestre 2022 i crediti d'imposta a favore delle imprese – energivore/gasivore e non energivore/non gasivore – per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il beneficio spetta, a norma dell'articolo 7 del Decreti citato, anche alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca (di cui all'articolo 18, Dl 21/2022), relativamente alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre 2022. Tali crediti d'imposta devono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24 oppure ceduti, solo per intero, a terzi. In ogni caso l'utilizzo è ammesso entro il 31 dicembre 2022