I provvedimenti dal 23 al 30 giugno
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana
Imposte dirette/Flat tax
Circolare agenzia delle Entrate 28 giugno 2023, n. 18/E
Flat tax incrementale: diffuse le istruzioni
Il documento di prassi definisce l'ambito applicativo e le modalità di determinazione della flat tax incrementale al 15%, introdotta dall'articolo 1, commi 55-57, legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023). Viene confermato, quanto all'ambito soggettivo, che sono interessati alla misura le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un'arte o una professione in forma individuale. Sono esclusi: a) le persone fisiche che nel 2023 applicano il regime forfetario, salvo che non fuoriescano (immediatamente) dal regime in parola per via del superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno (nel qual caso, infatti, il reddito verrebbe ad essere determinato con le modalità ordinarie per l'intero anno d'imposta 2023); gli imprenditori agricoli, fatto salvo il reddito derivante dall'applicazione del regime di cui agli articoli 56, comma 5 e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti (si tratta, rispettivamente, degli agricoltori che conducono allevamenti eccedentari e li tassano in base ai parametri e di coloro che svolgono attività eccedenti i limiti del reddito agrario, come la produzione di vegetali, attività connesse di beni, prestazioni di servizi, commercio di piante). In sostanza, pare siano esclusi i titolari del solo reddito agrario, mentre vi rientrerebbero gli imprenditori agricoli che producono reddito d'impresa (ad esempio, oltre a coloro che esercitano le attività da ultimo citate, coloro che producono energia elettrica e coloro che svolgono le attività di agriturismo, enoturismo e oleoturismo); b) i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza; c) i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata. Resta ferma la possibilità dell'applicazione della tassa piatta per eventuali redditi personali derivanti dall'esercizio dell'impresa individuale e/o dell'attività di lavoro autonomo, come pure per i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone o di capitali detenuta in regime d'impresa (in questo caso il reddito conseguito costituisce componente del reddito d'impresa dell'imprenditore individuale). Quanto alla modalità di calcolo della tassa piatta, questa si applica sulla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro. In sostanza, occorre: 1) effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente (a prescindere dal regime fiscale adottato in uno degli anni dal 2020 al 2022); 2) applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l'aliquota del 15%. I redditi da considerare per l'applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF, RG e RD. L'ulteriore quota di reddito, non assoggettata a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini Irpef (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito. Ai fini della progressività, non si considera la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale (articolo 3, comma 3, lettera a) del Tuir). La flat tax incrementale non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l'attività dal 2023, in quanto per essi non è possibile determinare l'incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente. Nessuna preclusione, invece, se l'attività non è stata svolta per l'intero triennio oggetto di osservazione: è sufficiente che il contribuente abbia svolto la propria attività per almeno un'intera annualità tra quelle del triennio di riferimento. In tal caso si andrà a verificare l'esistenza dell'incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d'imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto che il contribuente abbia conseguito redditi per l'intero triennio di osservazione. Fermo restando che l'attività dev'essere svolta per almeno un'intera annualità, il raffronto per l'individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento è effettuato ragguagliando all'intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell'attività per una frazione dell'anno. Infine, ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali: a) non mutano le modalità di calcolo in relazione al periodo d'imposta 2023; b) non si tiene conto dell'applicazione della disciplina della flat tax incrementale (articolo 1, comma 57, legge 197/2022). In altre parole, per il periodo d'imposta 2024 l'importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie Irpef.
Iva/Note di variazione
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 giugno 2023, n. 359
Piani attestati di risanamento inefficaci: nota di credito e variazione in diminuzione
Ferma restando la possibilità di ridurre l'imponibile e l'imposta a fronte del mancato pagamento di una cessione/prestazione, a seguito dell'avviso di una procedura che vede il rilascio di un piano attestato di risanamento (Principio di diritto 10 gennaio 2023, n. 1), qualora detto piano risultasse inefficace, il cedente prestatore – che aveva emesso la nota di credito – non ha l'obbligo di effettuare una variazione in aumento. L'obbligo scatta solo se il cessionario/committente ha pagato il corrispettivo dell'operazione. Pertanto, se il cessionario o committente non adempie al pagamento dovuto al cedente o prestatore, in conseguenza di uno degli eventi di cui all'articolo 26, commi 2, 3 e 3-bis, Dpr 633/1972, quest'ultimo ha facoltà di emettere una nota di credito, recuperando l'imposta corrispondente. Per quanto attiene ai piani attestati di risanamento, la variazione in diminuzione può essere operata a decorrere dalla data di pubblicazione del piano nel Registro delle imprese (comma 3-bis citato). Non necessita l'effettuazione di una variazione in aumento nel caso in cui il piano di risanamento non vada a buon fine, in quanto questo, ancorché non sia qualificabile come vera e propria procedura concorsuale, attesta inequivocabilmente la definitività «dell'acclarato omesso pagamento da parte del cessionario committente», consentendo la rettifica – in negativo – della fattura precedentemente emessa.
Iva/Aliquote
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 giugno 2023, n. 362
Cessione di prodotti dietetici: aliquota applicabile
L'aliquota Iva applicabile alla cessione di un prodotto dietetico classificato alla voce doganale 21.06.90 (ex 2107) - «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove» - della Nomenclatura Combinata viene individuata sulla base dell'accertamento tecnico di competenza dell'agenzia delle Dogane, che ne esamina la composizione e la qualificazione merceologica (circolare agenzia delle Entrate 32/E/2010). In tal caso l'aliquota applicabile è quella del 10% ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III allegata al Dpr 633/1972 (Risposte Interpello 332/2021; 333/2021; 382/2021; 383/2021; 386/2021; cfr. anche Corte di Giustizia Ue, cause riunite nn. da C-410/08 a C-412/02).
Iva/Aliquote
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 giugno 2023, n. 363
Servizi di affettamento e confezionamento dei salumi: aliquota applicabile
Ai servizi di affettamento, pesatura e confezionamento (in vaschette o buste) dei salumi si applica l'aliquota Iva ordinaria. Poiché detti servizi non attengono alla produzione dei beni, non possono fruire della stessa aliquota Iva applicabile alla loro cessione (10%), poiché il beneficio è riservato alle sole prestazioni strettamente funzionali alla produzione dei beni. L'articolo 16, comma 3, Dpr 633/1972 – al fine di escludere aliquote Iva diversificate per i beni che siano acquisiti in forza di un contratto d'opera, appalto e simili piuttosto che per effetto di una compravendita – prevede che alle «prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili» si applica la medesima aliquota relativa alla cessione dei beni prodotti. Nell'ambito di operatività di questa disposizione rientrano tutte le lavorazioni dei beni (attività di montaggio, assiemaggio, adattamento ad altri beni, trasformazioni e modificazioni), fatta eccezione per le riparazioni in quanto relative a una fase successiva alla produzione del bene (risoluzione 550016/1991). Secondo l'articolo 1, comma 7, Dl 417/1991 nell'ambito della produzione di beni di cui all'articolo 16 citato «devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni». Il dubbio dell'istante è se i servizi in esame rientrano nel concetto di produzione; in tal caso si applicherebbe l'aliquota ridotta ai sensi del numero 56) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 (conserve di carne, applicabile anche al salume stagionato, come il prosciutto; cfr, circolare 14/1981). L'agenzia delle Entrate nega l'aliquota ridotta, giacché l'affettatura e il confezionamento non sono determinanti per rendere il prodotto identificabile, completo e finito (come nel caso dell'imbottigliamento del vino; cfr. risoluzione 354780/1983; e come per le lavorazioni su forme intere di formaggio, come la pulitura e l'etichettatura; cfr. risoluzione 550016/1991); pertanto, tali servizi – svolti nel momento dell'immissione in commercio e, quindi, in una fase successiva alla produzione – non sono funzionali alla produzione del bene.
Bollo/Appalti
Provvedimento agenzia delle Entrate 28 giugno 2023 e Risoluzione agenzia delle Entrate 28 giugno 2023, n. 37/E
Contratti pubblici: versamento telematico dell'imposta di bollo
Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 dell'allegato I.4 del Dlgs 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), dal 1° luglio 2023, per i contratti pubblici l'imposta di bollo è versata dall'appaltatore con modalità esclusivamente telematiche utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide), il quale richiede che vengano indicati i codici fiscali delle parti (appaltatore e stazione appaltante; il codice di quest'ultima si riporta nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare»; inoltre, dovrà essere indicato il nuovo codice identificativo «40» che consente la corretta identificazione, direttamente nel modello, del soggetto controparte del contratto) e il Codice identificativo di gara (Cig) per assicurare la tracciabilità e la riconducibilità effettiva a ciascun procedimento di gara da cui deriva la stipula del contratto. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 1573 (istituito con la risoluzione 37/E/2023). Ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici potranno essere stabilite con successivi Provvedimenti del direttore dell'agenzia, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici della piattaforma pagoPA che comunque garantisce la digitalizzazione dei procedimenti. Ciò, in linea con gli obiettivi di piena digitalizzazione del procurement e di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e, ancora, con lo sviluppo di nuove soluzioni di integrazione e semplificazione degli adempimenti per cittadini, imprese e pubbliche Amministrazioni, connessi al pagamento delle imposte.
Redditi di impresa/Patent box
Circolare Assonime 28 giugno 2023, n. 20
Nuovo Patent box: analisi delle recenti novità
Il documento fa il punto della disciplina, recentemente modificata dal legislatore e commentata dall'Amministrazione finanziaria (circolare 5/E/2023), del nuovo Patent box. Un aspetto di interesse riguarda la documentazione 2021 utile ad ottenere la penalty protection: l'opzione è ammessa anche mediante dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva fino al 28 febbraio 2023. Poiché sono stati poi concessi 6 mesi per predisporre il fascicolo con firma elettronica e marca temporale, questa scadenza è slittata a fine maggio (per chi ha inviato la dichiarazione nei termini ordinari di fine novembre 2022) o al prossimo 28 agosto 2023 (per chi ha inviato la dichiarazione tardiva nei 90 giorni). L'Assonime ha, altresì, rilevato alcune criticità derivanti dalla condizione dell'utilizzo dei beni immateriali, interpretata in maniera restrittiva dall'agenzia delle Entrate. Inoltre, viene auspicato un intervento legislativo diretto ad eliminare la preclusione, attualmente prevista dalla normativa, in merito alla possibilità di agevolare i costi di ricerca e sviluppo infragruppo. Infine, viene fatta un'analisi circa la possibilità di considerare tra i costi rilevanti ai fini dell'agevolazione quelli derivanti dai piani di stock option ai dipendenti.
Fiscalità internazionale/Utili
Dm 26 giugno 2023, GU 26 giugno 2023, n. 147 e Risoluzione agenzia delle Entrate 26 giugno 2023, n. 34/E
Utili black list: attuazione del regime di affrancamento e versamento dell'imposta sostitutiva
Il Decreto contiene le misure attuative del regime di affrancamento degli utili black list previsto dall'articolo 1, commi 87-95, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). La disciplina prevede l'integrale esclusione dalla formazione del reddito per gli utili (e le riserve di utili) non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 197/2022, derivanti da soggetti (direttamente o indirettamente) partecipati residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, con assoggettamento degli stessi ad imposizione sostitutiva, a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime d'impresa. L'opzione per l'affrancamento può essere esercitata con riferimento a tutti o parte degli utili (e riserve di utile) relativi al medesimo soggetto partecipato e anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 168-ter del Tuir. L'imposta sostitutiva è calcolata applicando all'ammontare degli utili oggetto di affrancamento le aliquote previste, pari al 9% (per i soggetti Ires) o al 30% (per i soggetti Irpef). Le aliquote sono ridotte di 3 punti percentuali (dunque, rispettivamente, pari al 6% e 27%) in ipotesi di rapido rimpatrio, ossia al rispetto delle seguenti condizioni: a) gli utili devono risultare percepiti dal soggetto controllante residente entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (generalmente, il 30 giugno 2024). Va osservato che questo beneficio compete solo in caso di controllo della partecipata estera; b) gli stessi utili devono essere accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto (precisamente, fino al termine del secondo esercizio successivo a quello di prima iscrizione). L'accantonamento a riserva dev'essere disposto in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio di percezione degli utili (articolo 6, comma 2 del Decreto). Così, se gli utili sono rimpatriati nel 2023, la riserva va iscritta in sede di approvazione del bilancio, ad esempio, nel mese di aprile 2024. L'obbligo di accantonamento non opera, evidentemente, per coloro che sono in regime di contabilità semplificata. Secondo la Relazione illustrativa al Decreto la riserva può essere computata ai fini della base Ace. In caso di perdite, non si può dar luogo alla distribuzione di utili e la riserva dev'essere costituita o integrata con utili successivi. Al mancato rispetto delle condizioni previste, il contribuente dovrà versare la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota ordinaria e l'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota ridotta. Tale versamento va effettuato entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio. I soggetti che si avvalgono del regime agevolato dichiarano nell'apposita sezione dei modelli Redditi 2023 (sezione XXV del quadro RQ) l'ammontare degli utili e delle riserve di utile per i quali intendono esercitare l'opzione, con indicazione distinta per ciascuna partecipata estera. Sotto il profilo soggettivo, l'articolo 2 del Decreto precisa che, nel caso di partecipazioni indirette, l'opzione può essere esercitata sia se il soggetto intermedio è un soggetto residente controllato, sia se questo è un soggetto non residente anch'esso controllato. Nel primo caso, l'opzione è esercitata dal soggetto residente intermedio, in virtù del principio per cui chi opta e versa l'imposta sostitutiva è il soggetto «più vicino al confine» (in tal senso la Relazione illustrativa) e che percepisce per primo gli utili della controllata a regime privilegiato. Con riguardo alla base imponibile dell'imposta sostitutiva, l'articolo 3 del Decreto dispone che l'ammontare degli utili (secondo la definizione resa dall'articolo 44 del Tuir), risultanti dal bilancio 2021 della partecipata, ponderato per la quota di partecipazione, è ridotto dell'importo degli utili percepiti prima del 1° gennaio 2023. Secondo la Relazione illustrativa l'affrancamento è possibile anche per gli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, se il documento che formalizza la distribuzione (ad esempio, una delibera assembleare) è stato approvato prima di tale data. Inoltre, ai fini della loro quantificazione, gli utili esteri sono convertiti in euro al tasso di cambio con la valuta estera del giorno di chiusura dell'esercizio 2022. In merito all'opzione, l'articolo 4 del Decreto prevede che essa può essere esercitata distintamente sia per ciascun soggetto partecipato, sia con riferimento ad una sola parte degli utili black list. L'articolo 5 del Decreto precisa le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, la quale va versata in un'unica soluzione, senza possibilità di fruire della compensazione di crediti nel modello F24, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022. Dovrebbe, quindi, applicarsi la possibilità di fruire dello slittamento di 30 giorni dal termine di versamento, con la maggiorazione dello 0,40%. Per il versamento si utilizza il modello F24 Elide, riportando il codice tributo 1723 istituito con la risoluzione 34/E/2023. Qualora si fruisca della riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote dell'imposta sostitutiva (per via del rimpatrio degli utili entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia, generalmente, il 30 giugno 2024; cfr. articoli 6 e 7 del Decreto attuativo) va utilizzato il codice tributo 1724. La risoluzione citata istituisce, altresì, il codice tributo 1725 denominato «Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva ordinaria e l'imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197». Secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa, l'omesso o l'insufficiente versamento dell'imposta (che scadeva il 30 giugno 2023, a pochi giorni dall'emanazione del Decreto, fatta salva la proroga al 20 luglio 2023 per i soggetti Isa) non fa venire meno gli effetti dell'opzione, ma si applicano solo le regole sanzionatorie in tema di imposte sui redditi (per cui, ad esempio, il mancato versamento nei termini può essere sanato con le ordinarie regole previste per il ravvedimento operoso). Infatti, l'articolo 4, comma 2 del Decreto, come pure l'articolo 1, comma 91, primo periodo, legge 197/2022, stabilisce che l'opzione si perfeziona con l'indicazione degli utili nella dichiarazione riferita al 2022 (quadro RQ, sezione dedicata a «Utili e riserve di utile»). Sugli utili affrancati non è riconosciuto alcun credito per le imposte pagate all'estero (articolo 8, comma 8 del Decreto).
Agevolazioni/Crediti di imposta
Provvedimento agenzia delle Entrate 23 giugno 2023 e Risoluzione agenzia delle Entrate 26 giugno 2023, n. 35/E
Adeguamento dei Registratori Telematici: utilizzo del bonus
Le disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini ha richiesto l'adeguamento di Registratori Telematici (RT) e server RT, tenendo conto delle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal Dl 30 aprile 2022, n. 36, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini. Con Provvedimento agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023, n. 15943 è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei RT alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria per l'adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. A fronte del sostenimento della spesa per l'adeguamento spetta un credito d'imposta (articolo 8, Dl 18 novembre 2022, n. 176; Provvedimento agenzia delle Entrate 231943/2023). Il bonus – che spetta nella misura del 100% della spesa sostenuta per l'intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento – è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (da inviare tramite i canali telematici messi a disposizione dell'agenzia delle Entrate), senza che operino le limitazioni di carattere generale. Il codice tributo da utilizzare è il 7032, istituito con la risoluzione 34/E/2023. L'utilizzo del credito è ammesso a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all'adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.
Agevolazioni/Crediti di imposta
Avviso agenzia delle Entrate 26 giugno 2023
Bonus energia 2022: riaperto il canale telematico
Con apposito comunicato, l'agenzia informa che «Con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023 è stata estesa l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l'acquisto di prodotti energetici. Pertanto, si rende noto che è stato riaperto il canale telematico per consentire l'invio della suddetta comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile». Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2, comma 5, Dl 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) e 1, comma 6, Dl 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), entro il 16 marzo 2023 i beneficiari di taluni crediti d'imposta dovevano inviare all'agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione (secondo il modello approvato con il Provvedimento 16 febbraio 2023) contenente l'importo del credito maturato nel 2022. L'obbligo di comunicazione ha riguardato i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica/gas naturale relativi: 1) al terzo trimestre 2022 (articolo 6, Dl 115/2022); 2) ai mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, Dl 144/2022); 3) al mese di dicembre 2022 (articolo 1, commi 1 e 2, Dl 176/2022). Il mancato invio della comunicazione entro il termine del 16 marzo 2023, comporta l'impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 17 marzo 2023. Poiché l'invio della comunicazione nel termine indicato non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti in esame (secondo il dettato normativo, infatti, l'omissione della comunicazione nel termine indicato non inficia l'esistenza del credito d'imposta ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione), l'agenzia ha ritenuto possibile sanare la violazione (avente natura «formale») mediante l'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, Dl 16/2012 (risoluzione 19 giugno 2023, n. 27/E). In tale evenienza il contribuente dovrà versare, tramite il modello F24 Elide, la sanzione di 250 euro, indicando il codice tributo 8114. La regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e, comunque, prima dell'utilizzo dei bonus ed entro il termine massimo di utilizzo, ossia il 30 settembre 2023 (per i bonus relativi al terzo e quarto trimestre 2022; cfr. articolo 1, comma 3, Dl 176/2022). Infine, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (Provvedimento agenzia delle Entrate 16 febbraio 2023, n. 44905, punto 2.5), versare la sanzione e poi inviare la comunicazione corretta. In ogni caso, i crediti d'imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni (nel caso, entro il 30 settembre 2023).
Agevolazioni/Crediti di imposta
Provvedimento agenzia delle Entrate 27 giugno 2023
Bonus energia secondo trimestre 2023: cessione e tracciabilità dei crediti riconosciuti
Con riguardo al credito d'imposta energia relativo al secondo trimestre 2023 (articolo 4, commi 2-5, Dl 34/2023 e articoli 1, commi 2-5, 45 e 46, legge 197/2022), le comunicazioni delle cessioni dei crediti devono essere inviate dal 6 luglio fino al 18 dicembre 2023. Di fatto, viene prevista, anche per il secondo trimestre 2023, l'estensione delle modalità di attuazione - di cui al Provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2022 - delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici (articolo 4, comma 8, Dl 34/2023). Si ricorda che i crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Immobili/Bonus edilizi
Circolare agenzia delle Entrate 26 giugno 2023, n. 17/E
Bonus edilizi: raccolta dei principali documenti di prassi
Dopo le circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E – a commento degli oneri detraibili e degli oneri deducibili – l'agenzia delle Entrate diffonde la terza parte della raccolta dei principali documenti di prassi utili a Caf, professionisti e contribuenti ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2022. In particolare, oggetto di analisi sono: a) la detrazione Irpef del 50% spettante in relazione agli interventi volti al recupero edilizio e al bonus acquisti di case ristrutturate, di cui all'articolo 16-bis del Tuir (bonus casa); b) la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici con determinate caratteristiche, se effettuato in concomitanza con gli interventi di recupero edilizio, di cui all'articolo 16, comma 2, Dl 63/2013); c) la detrazione Irpef/Ires (spettante nella misura che va dal 50% all'85%) a fronte degli interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl 63/2013 (sisma bonus); d) la detrazione Irpef/Ires (spettante nella misura che va dal 50% al 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica di cui agli articoli 1, commi 344-347, legge 296/2006 e 14, Dl 63/2013 (ecobonus); e) la detrazione Irpef/Ires (spettante nella misura che va dall'80% all'85%) per gli interventi combinati di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico su parti comuni di edifici condominiali, di cui all'articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/2013 (bonus combinato sisma-eco); f) il Superbonus (detrazione del 110%) di cui all'articolo 119, Dl 34/2020; g) la detrazione Irpef/Ires (spettante nella misura del 90% o del 60%) per gli interventi di rifacimento delle facciate degli edifici di cui all'articolo 1, commi 219-223, legge 160/2019 (bonus facciate); h) la detrazione Irpef del 36% per gli interventi di sistemazione a verde e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1, commi 12-15, legge 205/2017 (bonus verde); i) la detrazione Irpef/Ires (spettante nella misura del 50% o del 110%) a fronte dell'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, di cui agli articoli 16-ter, Dl 63/2013 e 119, comma 8, Dl 34/2020); l) la detrazione Irpef/Ires del 75% di cui all'articolo 119-ter, Dl 34/2020 (bonus barriere). Proprio su quest'ultima agevolazione (limite di spesa 50.000 euro, quindi la detrazione spetta al massimo per 37.500 euro) – che è confermata fino al 31 dicembre 2025 e che consente l'accesso allo sconto in fattura o alla cessione del credito – intervengono i chiarimenti più corposi, tra i quali quello secondo cui nell'abbattimento delle barriere architettoniche (su qualsiasi immobile, a prescindere dalla categoria catastale) vi rientrano anche il cambio di infissi, di pavimenti, di porte, di bagni e degli impianti (ad esempio, elettrici, citofonici). Ciò a condizione che vengano rispettati i requisiti tecnici indicati dal Dm Lavori pubblici 236/1989. Ai fini dei successivi controlli, occorre esibire un'autocertificazione «attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione» non eccede il massimale ammissibile (in caso di lavori condominiali, è necessaria una dichiarazione dell'amministratore sul rispetto dei suoi adempimenti) e la documentazione (ad esempio, l'attestazione del professionista che ha progettato l'intervento) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal regolamento 236/1989 citato. Altro aspetto di rilievo, riguarda gli effetti derivanti dall'omissione della preventiva comunicazione alla Asl (qualora prevista dalla normativa extra fiscale): la violazione costituisce una causa di decadenza dalla detrazione, senza possibilità di regolarizzazione, nemmeno tramite l'istituto della remissione in bonis. Infine, viene affermato che per i contribuenti persone fisiche, che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o di arte o professione, in caso di acquisto di un credito d'imposta di cui all'articolo 121, Dl 34/2020 ad un prezzo inferiore al valore nominale del suddetto credito, il differenziale positivo che viene a determinarsi non costituisce reddito non rientrando in alcuna categoria reddituale.
Immobili/Bonus edilizi
Provvedimento agenzia delle Entrate 27 giugno 2023
Cessione del credito e sconto in fattura: competenza territoriale degli Uffici
Nelle ipotesi di cessione del credito o di sconto in fattura (articolo 121, Dl 34/2020), il luogo della commissione della violazione utile a individuare la competenza (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 31-35, legge 234/2021), in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario (individuato ai sensi degli articoli 58 e 59, Dpr 600/1973), è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, al momento di utilizzo del credito. Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all'Allegato A del Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle Entrate, che la determina con riferimento alle Direzioni Provinciali.
Accertamento delle imposte/Isa
Provvedimento agenzia delle Entrate 23 giugno 2023
Anomalie dei dati Isa: comunicazioni ai contribuenti
Sono state definite le modalità con cui sono rese disponibili: 1) le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini Isa per il triennio 2019-2020-2021, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili; 2) le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni, utilizzando lo specifico software. L'Allegato 1 al Provvedimento in esame indica che le anomalie interessano, tra l'altro: a) imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell'indicatore durata delle scorte); b) soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel modello Redditi 2022 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli Isa per importi superiori a 2.000 euro; c) soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli Isa «4-Periodo di non normale svolgimento dell'attività» per i periodi 2019-2020-2021 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello Isa); d) imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2021, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; e) imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (Isa CG68U) con incongruenze, per il 2021, tra l'Isa presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso; f) soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (Isa BG91U) che presentano, per il 2021, incongruenze tra l'Isa presentato e il quadro dei dati contabili; g) imprese che hanno presentato l'Isa CG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2021 incongruenze tra l'Isa presentato e gli elementi specifici dell'attività dichiarati; h) soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d'imposta 2021, hanno dichiarato nel frontespizio del modello Isa la condizione di «Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale» o la condizione «Pensionato» e tale informazione non trova riscontro nella Certificazione Unica; i) professionisti che, per il periodo 2021, hanno indicato nel quadro H del modello Isa il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d'affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2022; l) professionisti che, per il 2021, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell'attività del modello Isa un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2022; m) imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2021, hanno dichiarato nel campo «F05 – Altri proventi e componenti positivi» un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello RLI per contratti in vigore nell'anno 2021; n) altre anomalie nell'utilizzo delle cause di esclusione relative all'inizio e alla cessazione dell'attività e all'emergenza pandemica (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l'esercizio in maniera prevalente di una delle attività escluse dagli Isa a causa della pandemia, ma il dato non trova corrispondenza nel codice Ateco dichiarato). Se sono rilevate più anomalie, le comunicazioni segnalano le 3 più gravi.Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti disponibili. A fronte della comunicazione, è ammesso fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall'agenzia, come pure correggere gli errori presentando una dichiarazione integrativa, al fine di comunicare i dati rilevanti corretti.
Riscossione/Codici tributo
Risoluzione agenzia delle Entrate 23 giugno 2023, n. 33/E
Giochi a distanza: codici tributo per il versamento di penali e interessi
I codici tributo istituiti, come richiesto dall'agenzia delle Dogane (in linea con il Dm 18 luglio 2003 che consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attualmente agenzia delle Dogane e dei Monopoli), riguardano il versamento delle penali e degli interessi per inadempimenti diversi dal mancato versamento del canone di concessione, e delle somme per la proroga onerosa delle licenze. Nello specifico, sono istituiti i codici tributo: 5495 e 5496, rispettivamente, per la penale e gli interessi per inadempienze convenzionali che non riguardano il canone di concessione; 5497 e 5498, per la proroga onerosa fino al 31 dicembre 2024 che ha interessato gli apparecchi da divertimento e intrattenimento (concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, stabilita dalla legge di Bilancio 2023; cfr. articolo 1, commi 123 e 124, lettera b), legge 197/2022). Il versamento delle somme relative ai quattro codici tributo deve avvenire tramite il modello F24 Accise.
Riscossione/Pagamenti tracciabili
Determinazione agenzia delle Dogane 26 giugno 2023, n. 355282/RU
Tabaccai: obbligo del Pos
A seguito della revoca della Determinazione agenzia delle Dogane 25 ottobre 2022, n. 487172/RU – che prevedeva l'esenzione dall'obbligo di accettare i pagamenti a mezzo Pos per le transazioni che avevano per oggetto tabacchi e valori bollati – i tabaccai tornano ad avere l'obbligo di accettare pagamenti elettronici. Le soluzioni offerte dal mercato bancario e finanziario, con tariffe «flat», permettono di superare la criticità (riduzione dei guadagni per via delle commissioni) che aveva portato alla Determinazione che esentava dall'obbligo di accettare carte di credito/debito per le transazioni relative a sigarette e altri tabacchi, francobolli, marche da bollo. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni amministrative in vigore dal giugno 2022 per chi non accetta pagamenti con la carta, pari ad un importo fisso di 30 euro a cui si somma una cifra aggiuntiva pari al 4% calcolata in base all'importo della transazione.
Riscossione/Codici tributo
Risoluzione agenzia delle Entrate 26 giugno 2023, n. 36/E
Rideterminazione del valore delle cripto-attività: codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva
L'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Tuir qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. I soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 possono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva nella misura del 14%. Inoltre, in luogo dell'imposta di bollo (articolo 13, Parte I, della Tariffa allegata al Dpr 642/1972) si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto dell'articolo 19, comma 18-bis, Dl 201/2011 (Ivafe). Al fine di consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva, vengono istituiti i codici tributo 1715, 1716, 1717 e 1727.
Rivalutazioni/Partecipazioni
Circolare agenzia delle Entrate 26 giugno 2023, n. 16/E
Rivalutazione di partecipazioni, affrancamento di quote Oicr e polizze: chiarimenti
Sono forniti chiarimenti in merito alla disciplina della rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni, quotate e non quotate (per queste ultime e per i terreni, siano essi edificabili e con destinazione agricola, la circolare 1/E/2021 contiene l'elenco delle fonti normative e degli interventi interpretativi in materia), nonché sulla disciplina dell'affrancamento delle quote degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e delle polizze assicurative, come previsto dalla legge di Bilancio 2023. Si ricorda che il legislatore ha esteso l'agevolazione consistente nella possibilità di rideterminare il costo fiscale alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione, possedute al 1° gennaio 2023 (articolo 1, commi 107-109, legge 197/2022). La rivalutazione si perfeziona attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva del 16%, o della prima rata di essa, entro il 15 novembre 2023; per le partecipazioni non quotate, occorre altresì che entro il 15 novembre 2023 sia redatta la perizia giurata di stima; per quelle quotate, invece, risulta necessario redigere un prospetto in cui indicare il valore normale preso a riferimento per la determinazione dell'onere fiscale. A tali fini, il valore normale (articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir) è determinato in base alla media aritmetica delle quotazioni borsistiche riferite al mese di dicembre 2022. In caso di applicazione dei regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito, qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023, occorre fornire prova all'intermediario di aver versato prima della cessione l'imposta sostitutiva o la prima rata di essa. Quanto all'affrancamento dei redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni degli Oicr (articolo 1, commi 112 e 113, legge 197/2022), l'opzione si esercita assoggettando a imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'opzione dev'essere resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto; in mancanza di tale rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (tenendo conto di eventuali proroghe degli ordinari termini di versamento). Possono essere oggetto di affrancamento i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2022, nonché alla data di esercizio dell'opzione. Secondo l'agenzia, l'opzione può essere esercitata dai contribuenti che si avvalgono del regime della dichiarazione, mentre non può essere esercitata ove il contribuente adotti il regime del risparmio gestito, in quanto esso è caratterizzato da una tassazione per maturazione. Secondo l'Amministrazione finanziaria l'opzione si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva; dal che deriva che il contribuente può avvalersi dell'affrancamento anche prima del versamento dell'imposta da parte dell'intermediario, a condizione che questo riceva la provvista entro il 30 giugno 2023 ed effettui il versamento entro il 16 settembre 2023; se l'opzione non è stata esercitata nella dichiarazione dei redditi, è ammessa la remissione in bonis, a condizione che sia stato effettuato il versamento dell'imposta. Per l'agenzia l'affrancamento si estende a tutte le quote o azioni appartenenti alla stessa categoria omogenea determinata secondo le previsioni di cui all'articolo 94, comma 3 del Tuir. Con riguardo alle polizze di assicurazione (articolo 1, comma 114, legge 197/2022), il contribuente può affrancare la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, mediante versamento – entro il 16 settembre 2023 - di un'imposta sostitutiva del 14%. L'opzione è ammessa per le polizze vita – indipendentemente dalla data di stipula del contratto assicurativo – che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo il codice delle assicurazioni private (articolo 2, comma 1, Dlgs 209/2005), con l'effetto che risultano esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (polizze unit linked). Sono, altresì, escluse: a) le polizze di puro rischio, ossia quelle per le quali le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, l'invalidità e l'inabilità dell'assicurato; b) le polizze sprovviste di una prestazione a scadenza o di un valore di riscatto; c) le polizze assicurative multi-ramo; d) i piani individuali di previdenza complementare in forma assicurativa; e) i contratti di rendita vitalizia aventi funzione previdenziale, anche qualora costituiti esclusivamente con il ricorso al ramo I, in quanto relativi a rendimenti rientranti tra redditi assoggettati a imposta anno per anno sul maturato.
Decreto Alluvioni/Agevolazioni
Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 26 giugno 2023, n. 6
Sospensione dei termini e indennità una tantum: chiarimenti
Il documento analizza le principali novità del Dl 61/2023 (Decreto Alluvioni). In particolare, quelle riguardanti:
a) la sospensione di versamenti e adempimenti. Viene ricordato che sono stati sospesi, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, taluni termini (quelli relativi ad adempimenti e versamenti tributari, adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, Dpr 600/1973, ossia quelli derivanti da redditi di lavoro dipendente e assimilati ai redditi di lavoro dipendente, nonché delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef). La sospensione opera nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al Decreto. Per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi è possibile attendere il 20 novembre 2023 (per gli adempimenti Inps e Inail occorre attendere apposite istruzioni da parte degli Istituti competenti). In tal caso il versamento è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione;
b) l'indennità una tantum spettante ad autonomi e professionisti dei territori di Emilia- Romagna, Marche e Toscana. Viene in proposito fatto rinvio alla circolare Inps 54/2023, con la quale sono state dettate le istruzioni operative per la compilazione della domanda, da presentarsi entro il 30 settembre 2023. Va ricordato che possono accedere al beneficio i co.co.co. di cui all'articolo 409 cpc iscritti alla Gestione separata dell'Inps, dell'Inpgi e dell'Enpapi, i soggetti iscritti presso le Casse professionali autonome, nonché i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica. Beneficiano dell'indennità anche i titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza iscritti alla Gestione commercianti, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri dell'Inps (compresi gli Iap e i coadiuvanti e coadiutori), i pescatori autonomi, i professionisti con cassa (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici) e i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l'obbligo contributivo presso la Gestione speciale ex Enpals. Ai fini dell'accesso, i suddetti soggetti devono aver sospeso l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e devono avere, alla medesima data, la residenza o il domicilio ovvero devono operare, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come indicati nell'allegato 1 al Decreto. L'indennità è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 ed è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni (massimo 3.000 euro). Secondo il documento di prassi in commento, l'indennità una tantum costituisce reddito ai fini fiscali e, pertanto, sugli importi riconosciuti saranno operate dall'Inps le relative ritenute (messaggio Inps 2264/2023).
Decreto Bollette bis/Agevolazioni
Dl 28 giugno 2023, n. 79, GU 28 giugno 2023, n. 149
Decreto Bollette bis: proroga delle misure contro il caro bollette
Il Decreto, in vigore dal 29 giugno 2023, proroga per il terzo trimestre di quest'anno le misure di sostegno in favore di famiglie e imprese contro il caro bollette. Ad esempio, viene confermata la riduzione dell'aliquota Iva (che si applica nella misura del 5%) sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Viene previsto che, se le somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota ridotta si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Vengono, altresì, prorogati: a) l'azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas; b) il bonus sociale rafforzato per gli sconti sulle bollette di luce e gas per i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute.
Decreto Lavoro/Agevolazioni
Legge approvata il 29 giugno 2023
Decreto Lavoro: conversione in legge
La legge di conversione del Dl 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro) contiene diverse conferme e novità di seguito illustrate.
Assegno di inclusione
La misura di sostegno sostituirà, dal 1° gennaio 2024, il reddito di cittadinanza (Rdc). L'Assegno, destinato ai nuclei familiari con componenti disabili, minorenni, over 60 e, novità introdotta in sede di conversione, componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica Amministrazione. Tra le altre novità, si segnalano: 1) la possibilità di richiedere l'Assegno tramite i Caf; 2) la precisazione che i nuclei beneficiari con figli sotto i 14 anni sono tenuti ad accettare un'offerta di lavoro a tempo indeterminato solo qualora il posto di lavoro non ecceda la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Per i contratti a termine, invece, è stato previsto che, in alternativa a una distanza massima di 80 chilometri del luogo di lavoro rispetto al domicilio del soggetto, il luogo di lavoro sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. L'importo dell'Assegno, come per il Rdc, è di 500 euro al mese, più un contributo per il canone di locazione pari a 280 euro al mese. Se il nucleo è costituito da tutte persone almeno 67enni o disabili gravi l'importo mensile è di 630 euro più 150 euro di contributo locazione. La misura è erogata per 18 mesi; successivamente, dopo una pausa di un mese, può essere rinnovata per periodi ulteriori di 12 mesi. Tra i criteri d'accesso, i richiedenti devono essere residenti in Italia da almeno 5 anni, avere un Isee non superiore a 9.360 euro, e un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza. Quanto al Rdc, dal 1° agosto 2023 i percettori della misura di sostegno occupabili che hanno iniziato a percepire il sussidio prima del 1° gennaio 2023 perderanno il sostegno economico. Il Rdc ha una durata di soli 7 mesi per gli occupabili, in previsione della cancellazione del Rdc nel 2024.
Contratti a termine
È stata modificata la disciplina dell'applicazione delle causali relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine (Dlgs 15 giugno 2015, n. 81). Nello specifico, viene esclusa anche per i rinnovi (al pari di quanto avviene per le proroghe) l'esigenza delle causali, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi. A tali fini, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei 12 mesi non si tiene conto del periodo temporale (del rapporto) previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. In sostanza, i contratti a termine possono proseguire oltre i 12 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, entro la scadenza temporale del 30 aprile 2024. Infine, in sede di conversione in legge, è stato previsto che anche i rinnovi, e non solo le proroghe, saranno senza causali fino a 12 mesi.
Somministrazione di lavoro
Viene modificata la disciplina (che opera in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi) del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Il legislatore esclude dal computo del limite (pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore) i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato.
Comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali)
Viene previsto, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, un bonus per i dipendenti, consistente in un trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. La somma – erogata direttamente il datore di lavoro, che recupererà il credito maturato in compensazione, e che non concorre alla formazione del reddito – spetta ai lavoratori aventi un reddito (dell'anno 2022) fino a 40.000 euro.
Cuneo fiscale e fringe benefit
È confermato il testo originale del Decreto in relazione alla riduzione contributiva e all'innalzamento a 3.000 euro (ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico) della soglia di esenzione per i fringe benefit. Sono esentasse fino a 3.000 euro anche se le somme sono erogate per rimborsare il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Su questa somma di 3.000 euro, secondo una modifica operata in sede di conversione in legge, non si pagano né tasse (come già era previsto) né contributi.
Stralcio dei debiti contributivi
In sede di conversione in legge è stata prevista una disposizione che consente ai lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell'Inps nonché ai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, anche in qualità di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di poter presentare domanda all'Istituto di previdenza per il versamento della contribuzione pensionistica intaccata dallo stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro. La possibilità è ammessa limitatamente ai contributi per i quali non sia scaduto il termine quinquennale di prescrizione e il versamento dovrà avvenire, in un'unica soluzione o in rate mensili di pari importo, entro il 31 dicembre 2023.