I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 7 al 14 gennaio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Operazioni escluse

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 gennaio 2022, n. 2

Rimborso ai soci di una società consortile dei contributi versati in eccesso

Non è soggetto ad Iva il rimborso al socio della società consortile del contributo alle spese di funzionamento della società erogato in misura superiore al dovuto. Sebbene, infatti, la società consortile a responsabilità limitata sia una società a tutti gli effetti e il fatto che sia senza fini di lucro non faccia venir meno la sua soggettività Iva, tuttavia – come osserva l'agenzia – «le somme versate dai soci nell'ambito di rapporti associativi non configurano, di norma, ipotesi impositive, per carenza dei presupposti oggettivi, in quanto non costituiscono il corrispettivo di specifiche prestazioni di servizi ed evidenziano, in definitiva, operazioni finanziarie poste in essere nell'ambito del rapporto organico che lega gli associati all'ente associativo». Pertanto, non si applica l'Iva ai rimborsi del contributo – in denaro o in natura – fornito in eccedenza dal consorzio socio della società consortile in quanto, non sussistendo un rapporto sinallagmatico tra le due parti, i rimborsi costituiscono «delle mere movimentazioni di denaro e, come tali non soggette a Iva, tenuto conto altresì che il socio stesso potrebbe imputarle nuovamente a contributo rispetto ai costi di funzionamento dell'esercizio successivo».

Iva/Operazioni imponibili ed esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 gennaio 2022, n. 8

Servizio di custodia di titoli e valori

L'articolo 10, comma 1, numero 1), Dpr 633/1972 prevede l'esenzione da Iva per taluni servizi finanziari (es. servizio di tesoreria e cassa per conto di un Comune), ad esclusione dei servizi di custodia di titoli e valori; detti ultimi servizi sono assoggettati ad Iva. Se, però, il contraente del contratto – che include anche prestazioni oggettivamente assoggettate al tributo – non ha mai usufruito del servizio di custodia di titoli e valori il corrispettivo annuo pagato dal Comune alla banca può fruire dell'esenzione da Iva, in quanto le prestazioni assoggettate al tributo non sono mai state eseguite. Infatti, il Comune aveva goduto solo di prestazioni di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese dell'ente (operazioni esenti), mentre non aveva usufruito del servizio di custodia di titoli e valori (prestazioni assoggettate ad Iva) e, presso la Tesoreria comunale, non c'erano valori e titoli in custodia gestiti dall'Istituto di credito.

Iva/Import ed export

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2022, n. 14

Operazioni con San Marino: circolazione delle merci con il modello T2

Sono forniti chiarimenti in merito alla documentazione necessaria da fornire in caso di operazioni di acquisto di beni provenienti dall'Unione europea e destinati ad una società sita nella Repubblica di San Marino (RSM). Si chiarisce che nelle importazioni di beni nella Repubblica di San Marino dal territorio comunitario il trasferimento della merce dev'essere sempre accompagnato dal documento di prova T2, che attesta il fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione europea. Ciò in quanto la Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell'Unione europea e, pertanto, gli acquisti o le vendite di beni effettuati da o verso un soggetto passivo Iva, stabilito in uno Stato Ue, da un operatore sanmarinese, costituiscono per quest'ultimo un'importazione o un'esportazione da o verso il territorio comunitario e che l'assolvimento dell'Iva avverrà tramite procedura doganale. Solo gli scambi tra l'Italia e la Repubblica di San Marino non avvengono in tal modo, mancando una dogana fisica tra i due Stati: in questo caso l'Iva è assolta secondo le modalità indicate nel Dm 26 giugno 2021 (che ha abrogato il Dm 24 dicembre 1993). Nel caso di esportazioni (cessioni dalla Repubblica di San Marino) verso uno Stato membro della Ue diverso dall'Italia, la Rm 123/E/2009 ha chiarito che dette operazioni possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese a specifiche condizioni.Lo stesso vale per le importazioni (da un Paese Ue, diverso dall'Italia, e fino allo Stato del Titano): il soggetto sammarinese può avvalersi di un rappresentante fiscale in Italia, assoggettando i beni ad Iva mediante il meccanismo del reverse charge. Ma, poiché tali operazioni restano pur sempre delle importazioni (il rappresentante fiscale non deve emettere una fattura non imponibile Iva ai sensi dell'articolo 8, Dpr 633/1972), il trasferimento della merce deve sempre essere accompagnato dal documento di prova T2. A seguito di chiarimenti ottenuti dall'agenzia delle Dogane, l'agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 3 della decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra Comunità europea e RSM (che stabilisce, tra l'altro, la documentazione doganale da utilizzare nell'ambito della circolazione delle merci tra gli Stati membri della Ue e RSM) «prevede l'obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione. Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente». La normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione della predetta documentazione. Pertanto si ritiene che la qualificazione fiscale della transazione (che nel caso di specie avviene attraverso un rappresentante fiscale stabilito in Italia), sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall'Italia verso San Marino, non abbia alcuna rilevanza in ordine alla prova che l'operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica.

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2022, n. 15

Cessione di un impianto sportivo natatorio ai Comuni

Se la cessione di un impianto sportivo natatorio è qualificabile come cessione di ramo di azienda, e non come mera assegnazione di bene immobile, è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva. L'operazione si qualifica come cessione di azienda se il complesso trasferito ha la possibilità di proseguire, in capo al cessionario, l'attività d'impresa, ossia se il complesso di beni materiali e immateriali permette di svolgere un'attività economica autonoma e attuale, purché mantenga la sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento. Nel caso in esame, sulla base degli elementi ricavabili dall'istanza e dalla documentazione ad essa allegata, l'agenzia ritiene che l'insieme dei beni costituenti l'impianto sportivo integri, di fatto, una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un'organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività economica a sé stante. Pertanto, l'operazione così delineata non sconta l'Iva. Non sconta neppure l'imposta di registro, stante l'assenza di un corrispettivo e, quindi, si ricade nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 2, commi 47-54, Dl 262/2006).

Irpef/Addizionali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2022, n. 11

Addizionale Irpef: emolumenti corrisposti sotto forma di bonus e stock option

Ai dirigenti di una banca, che ricoprono la carica di amministratori presso un'altra società appartenente al medesimo gruppo, vengono corrisposti emolumenti sotto forma di bonus e stock option. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale Irpef del 10% (articolo 33, Dl 78/2010): a) occorre considerare distintamente le componenti retributive dei due rapporti di lavoro. La banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà, quindi, calcolare l'importo da assoggettare all'addizionale del 10% considerando solo le componenti retributive erogate ai propri dipendenti per l'attività di dirigente e non anche il compenso percepito da questi ultimi per l'attività di amministratore svolta, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso un'altra società operante nel settore finanziario; b) le remunerazioni percepite nell'ambito del patto di non concorrenza (articolo 2125 del Codice civile) e del patto per il prolungamento del preavviso devono essere ricondotte alla quota variabile della retribuzione da assoggettare all'addizionale del 10%.

Bollo/E-fatture

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 gennaio 2022, n. 7

Fatture elettroniche: applicazione dell'imposta

Le fatture che indicano (esclusivamente) il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono esenti dall'imposta di bollo (tabella allegata all'articolo 6, Dpr 642/1972). Il tributo è dovuto, nella misura di 2,00 euro, in presenza di corrispettivi relativi ad operazioni non assoggettate ad Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro (tariffa allegata all'articolo 1, Dpr 642/1972). Con l'occasione, viene precisato che in presenza di fatturazione nei confronti della Pubblica amministrazione, l'emissione del documento – anche se riferito a importi non soggetti a Iva – deve avvenire esclusivamente in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).

Registro e ipo-catastali/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 gennaio 2022, n. 6

Edilizia residenziale pubblica: acquisti di immobili da privati

Il regime agevolativo di cui all'articolo 32, comma 2, Dpr 601/1973 – applicabile per l'acquisto di alloggi destinati al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie inserite nelle graduatorie per l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica – si applica anche agli attidi acquisto presso privati di immobili da destinare ad alloggi finalizzati alla realizzazione di un programma di edilizia sovvenzionata. Si ricorda che l'agevolazione (tuttora applicabile grazie all'articolo 20, comma 4-ter, Dl 133/2014) consiste nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipo-catastali, purché ricorrano i seguenti requisiti: 1) soggettivo: sono legittimati a realizzare gli alloggi in attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e i soggetti ad essi subentrati quali ATER, ACER, ALTER (Risposta Interpello 358/2019; articolo 1, Dpr 1035/1972; articolo 1, legge 560/1993); 2) oggettivo: si applica solo agli atti e ai contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al Titolo IV della legge 865/1971 (Cm 9 luglio 1999, n. 151; Rm 333/E/2007). In questa categoria rientrano soltanto gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici mentre sono esclusi gli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata, alloggi realizzati, cioè, da privati operatori. Nel caso di specie, sono stati ammessi alle agevolazioni gli atti conseguenti alla Convenzione attuativa di un programma finalizzato all'acquisto di alloggi a libero mercato da destinare alle famiglie inserite nelle graduatorie per l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica, stipulata tra un Comune e un'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia (ARTE) costituita a seguito della trasformazione dello IACP e subentrata nella titolarità di tutti i beni e rapporti attivi e passivi originariamente facenti capo a quest'ultimo.

Imposta sui servizi digitali/Gruppo societario

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 gennaio 2022, n. 16

Servizi digitali: calcolo della soglia di ricavi per l'applicazione dell'imposta

Ai fini dell'imposta sui servizi digitali (articolo 1, comma 36, legge 30 dicembre 2018, n. 145), la nozione di «gruppo» include le entità che si consolidano integralmente o pro-rata, in conformità ai principi contabili applicabili. Nello stesso senso si era già espressa la Cm 23 marzo 2021, n. 3/E. In virtù di tale principio, per il superamento della soglia di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati, la società consolidante, nel cui bilancio sia iscritta una partecipazione tra le «Attività destinate alla dismissione» in applicazione dell'IFRS 5, pertanto non oggetto di consolidamento, non dovrà considerare i ricavi generati dalla partecipata. Occorrerà, comunque, verificare l'assoggettamento di detta società all'imposta sui servizi digitali, avendo riguardo ai valori del bilancio (consolidato, nel caso oggetto di interpello) redatto da quest'ultima.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Circolare agenzia delle Entrate 7 gennaio 2022, n. 1/E

Tax credit canone patrimoniale per impianti pubblicitari: chiarimenti

Sono forniti chiarimenti circa il credito d'imposta di cui all'articolo 67-bis, Dl 73/2021, destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a privati che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l'affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico. Molteplici sono le precisazioni, tra le quali: 1) l'agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell'importo versato per lo scorso anno a titolo di canone (e non anche quanto riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento). Sul punto si ricorda che il Provvedimento agenzia delle Entrate n. 295258/2021 ha stabilito che tale comunicazione può essere inviata dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 utilizzando i canali telematici dell'agenzia; 2) il credito d'imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all'anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi; 3) il credito d'imposta spetta nei limiti della disciplina «de minimis»; 4) il credito d'imposta rientra tra gli aiuti erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'articolo 10-bis, Dl 137/2020, con la conseguenza che lo stesso risulta fiscalmente irrilevante.

Agevolazioni/Regime impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 gennaio 2022, n. 3

Lavoratori impatriati: prestazione svolta in smart working

Un lavoratore dipendente era precedentemente residente in Svizzera, con iscrizione all'Aire. Nel settembre 2021 è rientrato in Italia. Da tale momento ha cominciato a lavorare in smart working, mentre la presenza fisica in Svizzera si è limitata a soli 5 giorni al mese. Avendone i requisiti, fruisce del regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147) a decorrere dai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia nel 2022 e per i successivi quattro periodi di imposta. Pur continuando a lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero, la prestazione è svolta (parzialmente) in Italia in telelavoro. Nel caso di specie, per stabilire il periodo d'imposta a partire dal quale trova applicazione il regime speciale, non rileva la disciplina della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, bensì occorre riferirsi unicamente alla normativa interna sulla residenza contenuta nell'articolo 2 del Tuir. Pertanto, il lavoratore potrà essere considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2022, in quanto – a mente del citato articolo 2 – sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni all'anno, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 gennaio 2022, n. 4

Agevolazioni «prima casa»: revoca della richiesta dei benefici

L'istante intende conoscere il parere dell'agenzia delle Entrate nel caso in cui lo stesso avesse, dapprima, revocato la dichiarazione di voler fruire delle agevolazioni «prima casa» (articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, Dpr 131/1986) e ottenuto la riliquidazione delle imposte pagate e avesse, successivamente, richiesto il beneficio per il medesimo immobile. Tra i requisiti necessari vi è quello per il quale l'acquirente deve dichiarare di voler stabilire, nei 18 mesi successivi all'acquisto, la residenza nel Comune in cui intende acquistare l'immobile abitativo. Nel caso specifico, il contribuente – acquirente dell'immobile nell'anno 2020 – ha trasferito la residenza nel Comune in cui ha sede l'unità abitativa. Per motivi di salute, però, ha dovuto lasciare la casa acquistata e a trasferirsi in un altro Comune. Venuti, in tal modo, a cadere i presupposti per il regime di favore, il contribuente ha chiesto all'agenzia delle Entrate la riliquidazione delle imposte dovute (con aggiunta di interessi ma non di sanzioni), che ha versato nel 2021. In seguito, per il sopraggiungere di ulteriori problemi di salute, l'istante torna nel Comune in cui aveva acquistato l'immobile. Secondo la Rm 105/E/2011, una volta dichiarato, nel rogito, di possedere i requisiti prima casa (che include la dichiarazione in cui ci si impegna di trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto di compravendita) non è possibile rinunciare alle agevolazioni fruite, trattandosi dell'esercizio di una opzione. Però, è ammessa la revoca del beneficio opzionato se, per motivi anche personali, il dichiarante si trova nelle condizioni di non poter soddisfare l'impegno preso. Nel caso di specie, è vero che l'istante ha provveduto a ritrasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l'immobile dopo aver presentato la revoca della dichiarazione di intento, ma ciò è avvenuto prima del decorso del termine di 18 mesi dalla data di acquisto. Pertanto, l'agenzia ritiene possibile presentare una revoca della precedente istanza di riliquidazione e fruire dell'agevolazione già richiesta.

Agevolazioni/Fondo perduto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2022, n. 13

Contratti di locazione: contributo a fondo perduto per la riduzione del canone

L'istante ha presentato un'istanza di contributo, relativa alla rinegoziazione del canone, per il periodo dal 23 giugno 2020 al 22 giugno 2021. Ora intende presentare una seconda istanza, relativa alla rinegoziazione relativa al periodo dal 23 giugno 2021 al 22 luglio 2022.Però il software per la presentazione dell'istanza ad oggi non consente l'inoltro della relativa istanza di ammissione, in quanto risulta già presentata una prima istanza. L'agenzia ricorda che il contributo – disciplinato dall'articolo 9-quater, Dl 137/2020 (Decreto Ristori) – è destinato ai locatori che, dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, hanno ridotto i canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell'anno 2021. Altra condizione richiesta è che il rapporto locatizio sussista alla data del 29 ottobre 2020. Il bonus, diversamente, non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020. La norma così recita: «per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29/10/2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore». Poiché la seconda rinegoziazione è avvenuta in data successiva al 25 dicembre 2020 soddisfa il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo. Per essere ammesso al contributo, il locatore deve presentare all'agenzia delle Entrate un'istanza di revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini, allegando la documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione, nonché una nota nella quale specifica in modo puntuale i motivi dell'errore. Il comma 2 dell'articolo 9-quater citato prevede che «ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo». Il successivo comma 3 stabilisce, tra l'altro, che «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo». Il provvedimento è stato emanato dall'agenzia delle Entrate in data 6 luglio 2021: nel comunicato stampa dello stesso giorno è stato affermato che il contributo è destinato ai locatori che dal 25 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto i canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell'anno 2021. Le rinegoziazioni, a mente del citato articolo 9-quater, possono anche essere più di una, ma pur sempre aventi data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge istitutiva del contributo). Di conseguenza, il contributo in esame non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell'articolo 9-quater citato – che deve applicarsi a decorrere dalla sua entrata in vigore – e, quindi, per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 rinegoziati in diminuzione. Pertanto, nella fattispecie prospettata: 1) è assolto il requisito della sussistenza del contratto di locazione alla data del 29 ottobre 2020; 2) la seconda rinegoziazione (relativa al periodo dal 23 giugno 2021 al 22 luglio 2022) soddisfa il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo, in quanto il contratto è stato oggetto di una prima rinegoziazione per la diminuzione del canone. Ne deriva che il locatore può essere ammesso a richiedere il contributo, ma sarà opportuno presentare istanza di autotutela dell'esito del rigetto, unitamente ad una nota con la quale l'istante specifichi i motivi dell'errore.

Agevolazioni/Ecobonus

https://ecobonus.mise.gov.it/news/simple-news-folder/ecobonus---dal-13-gennaio-riaprono-le-prenotazioni-per-ciclomotori-e-motocicli

Ecobonus motocicli: prenotazione degli incentivi

Dalle ore 10.00 del 13 gennaio 2022 i concessionari possono accedere alla piattaforma «ecobonus.mise.gov.it» per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e di motocicli. Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione. Le risorse a disposizione per l'anno in corso sono pari a 20 milioni di euro, così come per il 2023, mentre per il triennio 2024-2026 sono stati stanziati 30 milioni all'anno.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 7 gennaio 2022, n. 5 e 11 gennaio 2022, n. 10

Superbonus: calcolo delle superfici delle unità immobiliari destinate a residenza

Il Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020), relativamente agli interventi su parti comuni di fabbricati residenziali in condominio, spetta soltanto se le spese riguardano un edificio a «prevalente» uso residenziale (Cm 24/E/2020). Nel caso esaminato con la Risposta 10, il condominio è composto da tre edifici. Il primo è costituito da sole abitazioni, il secondo da unità abitative e non, il terzo è di categoria castale D/6 (locali destinati ad attività sportiva), strutturalmente separato e con accesso autonomo. Il dubbio riguarda le modalità di calcolo del rapporto tra la superficie dei fabbricati a uso residenziale e di quella delle unità non residenziali, rilevante per valutare l'applicabilità o meno della detrazione del 110% (le superfici residenziali devono essere almeno il 50% della superficie complessiva). Per cui ci si chiede se nel calcolo dev'essere incluso anche l'unità D/6, nel qual caso la superficie residenziale del complesso risulterebbe pari al 45% di tutto il condominio. L'agenzia chiarisce che, ai fini del Superbonus, nel calcolo della superficie complessiva destinata a residenza devono essere conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali che fanno parte dell'edificio, comprese quelle rientranti nelle categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9) e incluso il fabbricato con indipendenza funzionale e accesso autonomo dall'esterno. Se la superficie complessiva delle unità residenziali non raggiunge il 50%, possono beneficiare della detrazione del 110% per gli interventi «trainanti» realizzati sulle parti comuni del fabbricato soltanto i proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nello stesso fabbricato. In quest'ultimo caso, inoltre, potranno beneficiare della detrazione del 110%, anche per gli interventi «trainati», i soli proprietari delle unità immobiliari residenziali (Cm 30/E/2020). Nel caso specifico, il locale sportivo va incluso nel calcolo, in quanto – ai fini della verifica della prevalente funzione residenziale di un condominio composto da tre edifici – occorre tener conto di tutti gli edifici che compongono il condominio e, pertanto, anche del terzo edificio, a nulla rilevando che quest'ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualmente provvisto di accesso autonomo dall'esterno. L'indipendenza funzionale e l'accesso autonomo dall'esterno è rilevante, infatti, spiega l'agenzia, soltanto in relazione all'identificazione delle abitazioni unifamiliari o delle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari e non ai fini della individuazione dei condomini. Pertanto, poiché – nell'ipotesi descritta – la superficie complessiva destinata ad abitazioni rispetto all'intero condominio è pari al 45% della superficie complessiva dei tre edifici, il Superbonus per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori unità immobiliari destinate ad abitazione, i quali potranno fruire della detrazione anche per i relativi lavori «trainati» realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali, a patto che non appartengano alle categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9). Il caso esaminato con la Risposta 5 riguarda i lavori di efficientamento energetico e antisismici su edificio di un unico proprietario (con usufrutto parziale a favore di un altro soggetto), composto da unità abitative residenziali e non. Nello specifico, l'edificio è composto da un unico corpo di fabbrica che comprende due unità residenziali, una pertinenza e un'unità censita nella categoria catastale C/6. Secondo l'agenzia, in assenza della prevalenza della residenzialità, gli interventi sulle parti comuni possono fruire della detrazione al 50% per il recupero del patrimonio edilizio ma non possono accedere al Superbonus (nello stesso senso la Risposta Interpello 397/2021). In pratica, due pesi e due misure: nel caso in cui ci sia un condominio, anche in assenza di prevalenza, il Superbonus spetta solo ai possessori di unità abitative, mentre in caso di unico proprietario spetta solo il bonus casa (50%).

Fiscalità internazionale/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 gennaio 2022, n. 18

Branch exemption: quando si configura una stabile organizzazione all'estero

L'accesso al regime della branch exemption (articolo 168-ter del Tuir) è ammesso in presenza di una stabile organizzazione all'estero. L'entità ivi costituita ha lo scopo di partecipare ad una gara in appalto, purché rispetti i seguenti requisiti: 1) dispone all'estero di un immobile come sede d'affari, locato per tredici mesi, e di un magazzino per il deposito della strumentazione; 2) svolge funzioni esecutive del contratto di appalto, confermate dalla licenza commerciale ottenuta all'estero, non riducibili al mero deposito o all'immagazzinamento della merce né, in generale, ad attività con carattere ausiliario o preparatorio, ma sono parte integrante dell'attività imprenditoriale della casa madre. I requisiti posseduti dalla branch rispecchiano, infatti, quelli previsti dalla definizione di stabile organizzazione contenuta dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato estero – che a loro volta ricalcano quelli del Modello OCSE – e precisamente: 1) esistenza della sede d'affari, con dello spazio fisico effettivo a qualunque titolo detenuto (nel caso di specie, l'immobile e il magazzino detenuti in locazione); 2) fissità della sede d'affari, ossia con un certo grado di permanenza (nel caso di specie, la durata del contratto di locazione e il contratto stipulato con la società appaltante); 3) svolgimento dell'attività d'impresa della casa madre in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d'affari: è necessario che l'impresa non residente svolga una parte significativa della propria attività economica attraverso la medesima sede estera (nel caso di specie, le operazioni svolte dalla branch sono parte integrante dell'attività imprenditoriale di casa madre).

Accertamento delle imposte/Fondazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2022, n. 9

Fondazione di famiglia nel Liechtenstein: riqualificazione fiscale

Una fondazione di famiglia nel Liechtenstein ha come beneficiari gli eredi italiani subentrati ai fondatori deceduti. Secondo l'agenzia delle Entrate, l'ente è inesistente ai fini fiscali italiani, a causa dell'ingerenza dei beneficiari nella gestione del patrimonio dell'ente. L'ingerenza dei beneficiari è confermata dalle clausole statutarie e dalle modalità attraverso le quali, concretamente, è stato realizzato lo scopo principale della fondazione. La fondazione è, dunque, considerata un soggetto interposto rispetto ai potenziali beneficiari (articolo 37, comma 3, Dpr 600/1973), con l'effetto che, dal punto di vista dell'imposizione diretta, i redditi formalmente prodotti dalla fondazione, successivamente alla morte dei fondatori, sono da assoggettare a tassazione in capo ai beneficiari secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza. Diventa, altresì, obbligatorio assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all'estero, con conseguente obbligo di indicazione dei relativi valori nel quadro RW del modello Redditi, nonché di liquidazione dell'Ivie e dell'Ivafe nei casi in cui siano dovute. Ai fini delle imposte indirette, le somme attribuite dalla fondazione ai beneficiari italiani assumono rilevanza ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni: in particolare, le somme derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare della fondazione rappresentano dei trasferimenti mortis causa dai beneficiari (i fondatori residenti in Italia) ai propri eredi e, pertanto, in capo agli stessi è applicabile l'imposta sulle successioni, da calcolare sull'ammontare delle somme effettivamente percepite dai beneficiari. Considerato, infine, che la percezione delle somme di denaro in esame, costituisce l'evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità, gli eredi ed attuali beneficiari della fondazione dovranno provvedere a presentare la dichiarazione integrativa.

Lavoro autonomo occasionale/Adempimenti

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 11 gennaio 2022, n. 29

Prestazioni autonome occasionali: comunicazioni preventive

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcune indicazioni circa l'obbligo di comunicazione dell'utilizzo di lavoratori autonomi occasionali, previsto dal Dl 146/2021 (che ha novellato il comma 1 dell'articolo 14, Dlgs 81/2008), in capo ai committenti che operano in qualità di imprenditori (articoli 2083 e 2083 del Codice civile). Le novità si applicano ai rapporti avviati successivamente all'entrata in vigore della citata disposizione (quindi dal 21 dicembre 2021). Per i lavori iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati al momento dell'emanazione della Nota in esame, viene previsto che la comunicazione andrà effettuata entro i successivi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio 2022. Per tutti i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, rimane fermo il regime ordinario, per cui la comunicazione andrà effettuata – all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante sms o posta elettronica e comunque con le modalità di cui all'articolo 15, Dlgs 81/2015 – prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. Si ricorda che la violazione degli obblighi menzionati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale sia stata omessa o risulti una comunicazione tardiva (pertanto la sanzione potrà essere multipla). Non è prevista la procedura di diffida di cui all'articolo 13, Dlgs 124/2004.

Dichiarazioni annuali/Iva

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022, n. 11160

Modello Iva 2022: approvazione

È stato approvato il modello Iva 2022, e le relative istruzioni alla compilazione, per dichiarare i dati riferiti al periodo d'imposta 2021. In esso troviamo i nuovi campi per inserire le operazioni relative alla compravendita di beni anti-Covid e le nuove regole per l'applicazione dell'Iva nell'e-commerce. La scadenza della trasmissione telematica è fissata al 2 maggio 2022 (in quanto il 30 aprile cade di sabato).

Dichiarazioni annuali/Imposte dirette

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022, n. 11169

Modello CU 2022: approvazione

È stata approvata la nuova Certificazione Unica (modello CU 2022), nonché le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati, da effettuarsi nel mese di febbraio e fino al 16 marzo 2022.

Dichiarazioni annuali/Imposte dirette

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022, n. 11185

Modello 730/2022: approvazione

È stato approvato il modello 730/2022 (nello specifico i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1) e le relative istruzioni alla compilazione, per dichiarare i redditi del periodo d'imposta 2021. Il modello recepisce le novità dello scorso anno e modifica il Quadro C, oltre che dal punto di vista contenutistico (per recepire le disposizioni in tema di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente), anche dal punto di vista grafico.

Dichiarazioni annuali/ Imposte dirette

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022, n. 11224

Modello 770/2022: approvazione

È stato approvato il nuovo modello dichiarativo dei sostituti d'imposta (modello 770/2022), da trasmettere entro il 31 ottobre 2022, per indicare i dati relativi all'anno 2021.