I titoli di debito delle Srl «frenati» dalla responsabilità dei sottoscrittori
La Fondazione nazionale dei dottori commercialisti ha emanato un dettagliato documento per illustrare le varie modalità con cui le società a responsabilità limitata possono emettere titoli di debito, come fonte di finanziamento alternativa rispetto all’indebitamento bancario, considerato che, a questo tipo di società non è consentito di emettere obbligazioni.
La norma del Codice
La possibilità di emettere titoli di debito da parte delle Srl è prevista dall’articolo 2483 del Codice civile, con regole abbastanza stringenti, poste a tutela degli investitori, fra le quali, in particolare le seguenti:
1)La possibilità di emissione deve essere prevista dall’atto costitutivo.
2)I titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.
3)In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
La responsabilità dei sottoscrittori
Il documento della Fondazione illustra in dettaglio le regole che ne disciplinano l’emissione e la circolazione. Viene in particolare affrontato il problema della responsabilità dei sottoscrittori, ossia gli investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale (in prevalenza, le banche; le imprese di investimento; gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; le imprese di assicurazione; gli Oicr e i fondi pensione) in caso di successiva circolazione dei titoli.
In sostanza, il primo sottoscrittore (o secondo la dottrina citata nel documento, l’ultimo degli investitori istituzionali soggetti a vigilanza intervenuto nella circolazione del titolo) risponde ex lege della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società.
Va osservato in proposito che questo pare il principale ostacolo alla diffusione dello strumento. Difficilmente l’investitore istituzionale sottoscriverà il titolo di debito senza essersi dotato di idonee garanzie collaterali.
A volte, per limitare il rischio, viene introdotta, nel regolamento del prestito, una clausola che inibisca il trasferimento di titoli di debito da parte di soci o investitori professionali a soggetti privati senza il consenso del sottoscrittore. Oppure viene applicato l’articolo 19 della legge cambiaria che, al comma 2, ammette la possibilità che il girante vieti una nuova girata (v. Parere Abi 934).
Il regime fiscale
Molto utile è la descrizione del regime fiscale dei titoli di debito emessi dalle Srl. Sono assimilati alle obbligazioni se contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, e non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa (articolo 44, comma 2, lettera c, n. 2 del Testo unico). Altrimenti sono inquadrabili fra i titoli atipici. I titoli di debito negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società non quotate o detenuti da uno o più investitori qualificati sono soggetti al regime di cui al Dlgs 239 del 1996 un tempo riservato ai titoli pubblici e a quelli emessi da banche e società quotate.
Cndcec-Fnc, documento sul finanziamento delle Srl: i titoli di debito