L'esperto rispondeAdempimenti

Il Cmr firmato dai soggetti coinvolti è una prova valida del trasporto intraUe

Il Cmr (Convenzione internazionale relativa al trasporto internazionale di merci su strada) elettronico o cartaceo è considerato un mezzo di prova idoneo

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di Anna Abagnale

La domanda

Una società che esercita l’attività di commercio all’ingrosso di articoli di abbigliamento donna vende a dettaglianti italiani e comunitari. Per questi ultimi il ritiro della merce avviene prevalentemente con mezzi dell’acquirente che si reca presso il magazzino della società e trasporta la merce acquistata con mezzo proprio previa emissione da parte della società della fattura accompagnatoria previa verifica nell’archivio VIes della validità della partita Iva comunitaria del cliente. La società emette anche un Cmr che viene consegnato al cessionario comunitario e contiene l’indicazione della targa del mezzo del cliente che effettua il trasporto in conto proprio fuori Italia. L’accordo con il cliente è che, una volta arrivato con la merce a destinazione nel proprio Stato membro Ue, la copia del Cmr venga completata con luogo, data e ora dell’arrivo e venga sottoscritta (timbro e firma) da parte della cliente e restituita in copia via mail alla società quale attestazione dell’avvenuto ricevimento della merce nello Stato membro. Si chiede se tale procedura possa ritenersi valida a dimostrazione della avvenuta cessione intracomunitaria non imponibile ai fini Iva.
D. S. - Padova

In materia di cessioni intra Ue, al fine di dimostrare l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro (quale requisito richiesto, insieme ad altri, per la realizzazione di una cessione intraUE, con la conseguente emissione di fattura non imponibile Iva), il Cmr (Convenzione internazionale relativa al trasporto internazionale di merci su strada), elettronico o cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale. Nella ...