Diritto

Il commercialista che ha l’incarico di tenere la contabilità non risponde degli errori in dichiarazione dei redditi

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di Federico Gavioli

Il presupposto che il commercialista abbia ricevuto dal cliente solo l’incarico per la tenuta della contabilità comporta che non è chiamato a rispondere di errori riscontrati nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione, con la sentenza 25289, dell’11 novembre 2020, ha rigettato il ricorso di un cliente che aveva citato in giudizio il suo commercialista per l’iscrizione di un’ipoteca sui suoi beni, a seguito di errori contenuti nella dichiarazione dei redditi.
Nel caso in esame il cliente ricorrente ha formalmente incaricato un ragioniere commercialista della tenuta di tutte le incombenze contabili e fiscali relative alla propria attività di tabaccheria, a partire dall’anno 2000. Il cliente, tuttavia, aveva ricevuto diverse contestazioni dell’amministrazione finanziaria in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata subendo, in particolare, la notificazione di atto di iscrizione di ipoteca, su di un immobile di sua proprietà, da parte del concessionario del servizio per la riscossione dei tributi, per non aver versato le imposte relative agli anni 1999 e 2001.
Il cliente, per tali errori, si rivolgeva al Tribunale per far valere la responsabilità professionale del commercialista , in ragione dell’omesso adempimento del suo mandato professionale, formulando nei suoi confronti domanda risarcitoria, per importo di poco superiore a 10mila euro.
La Corte territoriale accoglieva l’impugnazione del commercialista sul presupposto che il cliente non avesse provato il conferimento dell’incarico professionale al ragioniere commercialista; il cliente è ricorso in Cassazione.

La sentenza della Cassazione

I giudici di legittimità osservano che la motivazione di ricorso relativa al difetto di prova, in ordine al conferimento dell’incarico professionale, non è affatto “illogica”; la circostanza che le scritture contabili siano il presupposto per la predisposizione della dichiarazione dei redditi non implica affatto che l’incarico della tenuta delle prime, conferito ad un professionista, unitamente alla presenza delle seconde presso lo studio del medesimo, possa far presumere , secondo un rapporto di consequenzialità necessaria , che l’incarico comprenda pure la predisposizione di tali dichiarazioni.

Più in generale, osserva la Cassazione , va poi ribadito, circa il fatto che l’oggetto dell’incarico professionale fosse limitato alla tenuta della contabilità , che nei giudizi di responsabilità, a carico di professionisti, grava sull’attore l’onere di provare l’avvenuto conferimento dell’incarico del quale è lamentato l’inadempimento in conformità, del resto, con il principio secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca anche solo per il risarcimento del danno «deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto».

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