Professione

Il commercialista ha l'obbligo di restituire tutta la documentazione relativa all’ex cliente

Il Pronto Ordini 239 chiarisce che non si è tenuti a consegnare appunti, fogli di calcolo e bozze di pareri

di Federico Gavioli

L’obbligo di restituzione dei documenti del cliente, da parte del commercialista, riguarda non solo i documenti consegnati dallo stesso cliente ma anche quelli ricevuti da terzi, per conto del cliente; diversamente ci può essere una responsabilità per inadempimento della prestazione professionale con possibile richiesta di risarcimento danni e la violazione degli obblighi e doveri deontologici. È il chiarimento fornito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il Pronto Ordini 239/2021 pubblicato sul sito istituzionale il 30 novembre 2021.
Il quesito è stato formulato dal Consiglio di disciplina di un Ordine territoriale lombardo che ha chiesto se un iscritto, cioè il commercialista, debba riconsegnare, oltre alla documentazione fornita dal cliente e al risultato della rielaborazione effettuata dal professionista in forza dell’incarico ricevuto, anche gli archivi informatici, ad esempio gli archivi informatici contabilità e/o paghe da poter essere importati dal software del cliente o di altro professionista, e tutto ciò che riguarda la fase intermedia di rielaborazione, comprensiva di tutti i documenti creati dal professionista stesso nell’espletamento dell’incarico e oggetto di proprietà intellettuale.

Il Cndcec, nel richiamare il codice deontologico della professione, ricorda che il professionista nell’ambito della disciplina della rinuncia all’incarico ha l’obbligo di restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l’espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta, con possibilità di trattenere copia di tale documentazione solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l’incasso del proprio compenso.

L’obbligo della restituzione dei documenti è riferito a tutta la documentazione dell’assistito tra i quali , per esempio, rientrano i documenti riguardanti eventuali rapporti del cliente con la pubblica amministrazione , con gli uffici finanziari, nell’ambito di un contenzioso tributario, etc..

Sono esclusi, conclude il Pronto Ordini, i documenti creati dal professionista come le cartelle interne di lavoro (appunti di lavoro, fogli di calcolo, bozze di pareri, bozze di atti giuridici, etc.) finalizzate ad adempiere alle incombenze connesse all’espletamento dell’incarico professionale.

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