Il consulente aziendale iscritto al Registro imprese non applica la ritenuta d’acconto sui corrispettivi
La risposta a interpello 312/2021: l’importo non va assoggettato ad alcuna ritenuta qualora l’attività sia svolta in forma di impresa (sia essa ditta individuale o società)
Il consulente aziendale iscritto al Registro imprese non applica la ritenuta d’acconto sui propri corrispettivi. È quanto chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta 312/2021 del 30 aprile a un interpello nel quale si chiede di conoscere il corretto trattamento dei compensi fatturati da un consulente aziendale la cui attività non rientra fra quelle organizzate in ordini e collegi (senza albo).
L’agenzia delle Entrate, nell’inquadrare la vicenda richiama i contenuti della legge 4/2013 in tema di consulenti «senza albo» ricordando, in primo luogo, che ai fini di un legittimo affidamento dei terzi costui ha l’obbligo di citare, sempre, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla presente legge.
In ambito prettamente fiscale l’Agenzia puntualizza che tale previsione normativa lascia, quindi, la libertà al professionista per il quale non è prevista l’iscrizione ad un albo professionale di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività.
A dire il vero l’agenzia delle Entrate non entra nel merito della modalità con cui si organizza il servizio e della conseguente distinzione fra reddito d’impresa o professionale proprio in funzione di tale fondamentale principio, ma ribadisce un concetto di natura fiscale specificando che nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 20% in base all’articolo 25 del Dpr 600/1973. Viceversa, qualora invece l’attività sia svolta in forma di impresa (sia essa ditta individuale o società), l’importo corrisposto non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta a titolo d’acconto.