Adempimenti

Il credito d’imposta per il Sud entra in bilancio dopo il nullaosta delle Entrate

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di Giosué Manguso

Il credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno decorre dal periodo in cui l’agenzia delle Entrate ne ha autorizzato la fruizione indipendentemente dal periodo in cui sono stati ultimati gli investimenti oggetto di agevolazione.
Le imprese che realizzano investimenti in determinate aree del territorio italiano (zone assistite delle regioni del Centro-Sud Italia) possono fruire del credito di imposta introdotto dalla “Legge di Stabilità per il 2016” (articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208), che consiste di fatto in un contributo in conto impianti di ammontare pari al prodotto tra il costo dell’investimento e una percentuale che varia dal 10% al 45% in funzione delle dimensioni dell’impresa, dell’ammontare dell’investimento e dell’area in cui quest’ultimo è realizzato.

Il credito di imposta è cumulabile con incentivi diversi da quelli qualificabili come “aiuti di Stato” (ad esempio, regimi di super e iper ammortamento) e, generando un incremento degli utili netti d’esercizio, nella misura in cui tali utili siano accantonati in riserve di utili disponibili incrementa il beneficio “Ace” (disponibile, come noto, soltanto fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018) e quello cosiddetto “mini-Ires”.

L’utilizzo del credito è consentito soltanto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997 (senza essere soggetto ai limiti di utilizzabilità previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, e dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), ed è subordinato all’autorizzazione da parte dell’agenzia delle Entrate, la quale controlla i dati contenuti nella comunicazione inviata dall’impresa e, dopo averne verificato la correttezza formale, comunica all’impresa richiedente l’autorizzazione all’utilizzo del credito. Non essendo normativamente prevista l’irrilevanza fiscale di tali crediti, essi dovranno essere assoggettati a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

L’identificazione del periodo di competenza degli investimenti agevolabili avviene in base ai criteri giuridico-formali previsti dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir (circolare 34/E/2016); pertanto, i criteri contabili di imputazione temporale previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione in commento né ai fini delle imposte sui redditi.

Se gli investimenti sono realizzati e ultimati nel medesimo esercizio in cui si ottiene l’autorizzazione da parte dell’agenzia delle Entrate all’utilizzo del credito non sussistono problemi di competenza; il credito di imposta, infatti, potrà essere imputato temporalmente al costo degli investimenti (riducendolo) e potrà essere utilizzato a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito (provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 45080 del 24 marzo 2016).
Tuttavia, capita sovente che al termine dell’esercizio di ultimazione degli investimenti non sia ancora intervenuta la predetta autorizzazione, la quale, invece, è comunicata soltanto tra la data di chiusura dell’esercizio in cui gli investimenti in questione sono stati realizzati e quella di formazione del bilancio. In queste circostanze, dunque, occorre identificare il periodo in cui contabilizzare (e riconoscere ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap) il credito in questione.

Sotto il profilo contabile, il credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno appartiene alla categoria dei contributi in conto esercizio (principio contabile Oic n. 16, paragrafi 86-88), i quali sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi
saranno erogati. Si iscrivono, infatti, in bilancio soltanto i contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Inoltre, i fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio sono classificati dal principio contabile Oic n. 29 (paragrafi 59-63) in funzione della possibilità che gli stessi debbano o meno essere recepiti nei valori del bilancio d’esercizio in chiusura. Anche se gli investimenti realizzati soddisfano i requisiti geografici, temporali e oggettivi normativamente previsti, e il controllo operato dall’agenzia delle Entrate ha un carattere esclusivamente formale, il credito di imposta non può comunque considerarsi già spettante prima dell’autorizzazione comunicata dall’agenzia delle Entrate. Tale circostanza dovrebbe far rientrare il credito in questione tra quei fatti che non incidono sui numeri del bilancio in chiusura in quanto è un fatto indicativo di situazioni (giuridiche) “sorte” dopo la data di bilancio, e dunque di competenza dell’esercizio successivo.

Ciò comporta un differimento del periodo di rilevazione contabile del credito di imposta rispetto a quello in cui sono stati rilevati gli investimenti agevolabili. In particolare, rappresentando contabilmente un contributo in conto impianti il credito in questione può essere rilevato a diretta riduzione del costo del bene oggetto di investimento agevolato (metodo diretto) ovvero tra gli altri ricavi, provvedendo poi, tramite risconti passivi, a identificare la quota dell’agevolazione di competenza di ciascun esercizio (metodo indiretto). In altri termini, il credito di imposta concorrerà alla formazione dell’utile d’esercizio proporzionalmente all’ammortamento dei beni agevolabili. Soltanto nell’esercizio di prima iscrizione del credito dovrà essere rilevata anche la quota riguardante eventuali precedenti periodi in cui gli investimenti agevolati sono stati ammortizzati in assenza della certezza della fruizione del credito di imposta.

Infine, il criterio di imputazione temporale adottato nella rilevazione del credito di imposta assumerà riconoscimento anche ai fini fiscali; infatti, le minori quote di ammortamento degli investimenti oggetto di agevolazione (metodo diretto), ovvero la quota riscontata del provento di competenza dell’esercizio (metodo indiretto), concorreranno alla formazione delle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza dover apportare variazioni fiscali in sede di predisposizioni delle relative dichiarazioni.

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