Adempimenti

Il curatore testamentario deve anticipare le imposte sugli immobili se l’eredità non ha somme liquide

Con l’interpello 587 l’Agenzia nega la possibilità di sospendere quanto dovuto in attesa dell’accetazione dell’eredità

di Angelo Busani

Il curatore di un’eredità giacente comprendente beni immobili deve anticipare “di tasca propria” le imposte ipotecaria e catastale (e gli altri tributi minori) che occorre auto-liquidare al fine di poter registrare la dichiarazione di successione relativa all’eredità giacente.
È quanto l’agenzia delle Entrate ribadisce nella risposta a interpello 587 di un curatore di eredità giacente che, non disponendo di somme liquide, facenti parte dell’eredità, con le quali assolvere l’obbligo tributario, ha richiesto di poter “sospendere” il versamento dovuto, in attesa che l’eredità fosse accettata da alcuno dei chiamati o in attesa che l’attivo ereditario fosse venduto e ne fossero ricavate le risorse occorrenti per far fronte agli obblighi tributari. Ad analoga conclusione l’agenzia delle Entrate era già recentemente pervenuta nella risposta a interpello 471/2019 (inerente a un esecutore testamentario) e nella risposta a interpello 457/2019 (anch’essa relativa a un curatore di eredità giacente), documenti entrambi non menzionati nella risposta 587/2021.
La posizione dell’Agenzia appare non appropriata in quanto la legge (articolo 33, comma 1-bis, Dlgs 346/1990, il Tus, Testo unico dell’imposta di successione) dispone che se nella dichiarazione di successione sono indicati beni immobili, «gli eredi e i legatari devono provvedere» entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione di successione (e, anzi, anteriormente alla sua presentazione, dato che in essa vanno indicati «gli estremi dell'avvenuto pagamento») «alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie …».
Pertanto, all’effettuazione della predetta autoliquidazione dovrebbero esser tenuti solo «gli eredi e i legatari» ma non gli altri soggetti obbligati alla registrazione della dichiarazione di successione, perimetro nel quale, appunto, rientra anche il curatore dell’eredità giacente. E ciò non a caso: il curatore, ad esempio, normalmente non dispone di denaro liquido da poter utilizzare per pagare i tributi in autoliquidazione. Se mai nell’eredità vi siano denaro o strumenti finanziari, si tratta di asset intoccabili fino a che la dichiarazione non sia registrata perché la banca, presso la quale giacciono, non ne consente (o, meglio, non può consentirne) l’utilizzo.
Pretendere che un curatore di eredità giacente paghi con risorse proprie appare in sé francamente eccessivo (anche a prescindere dal fatto che la legge non lo obbliga). È vero che il curatore prima o poi realizza l’attivo ereditario e che, anteriormente al pagamento dei debiti dell’eredità, egli prededuce i costi della procedura. Ma è anche vero che non si può pensare che esista un obbligo tributario gravante su un soggetto in capo al quale non si manifesta alcuna capacità contributiva e che, anzi, svolgendo il compito di curatore dell’eredità giacente, sta adempiendo a un dovere, dal quale, tra l’altro, non si libera nemmeno dimettendosi, in quanto resta in carica finché il giudice non lo sostituisca.

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