Finanza

Il danno da Covid non si misura solo con il taglio dei ricavi

Mediocredito centrale precisa che la valutazione deve fare riferimento a criteri ampi

di Roberto Lenzi

È sufficiente un incremento del fatturato inferiore a quello atteso o aver registrato maggiori costi straordinari per poter sostenere che l’impresa ha subito un danno derivante dall’emergenza Covid-19. È il Mediocredito centrale, con un documento contenente alcune Faq diffuso tramite il proprio sito www.fondidigaranzia.it, che precisa come sia necessario svincolarsi «dal mero dato formale del ricavo lordo/fatturato» per poter definire possibili crisi di liquidità, in atto o presumibili, in capo all’impresa. La precisazione è importante e si inserisce a tutela delle imprese che hanno dichiarato, all’interno del modulo di accesso alla garanzia, che l’attività del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza. Ma l’interpretazione chiarisce questo aspetto controverso anche a beneficio delle imprese che hanno richiesto altre agevolazioni nell’ambito del Temporary framework, quali ad esempio i contributi a fondo perduto cosiddetti ristori rogati dalle Entrate, i cofinanziamenti a fondo perduto erogati da Simest, nonché i bandi regionali emanati sotto lo stesso Quadro temporaneo. Sono molte le imprese che hanno utilizzato lo strumento per il timore di rimanere a secco di liquidità. Poi la situazione, almeno in alcuni comparti, si è normalizzata e le imprese sono uscite con fatturati anche migliori dell’esercizio precedente alla pandemia.

Mediocredito centrale specifica che la normativa emergenziale non fornisce una definizione esatta del danno derivante dalla situazione pandemica e non stabilisce che l’impresa debba aver subito una diminuzione dei propri ricavi; pertanto, le varie casistiche, a parere dell’istituto, devono essere valutate con ricorso a criteri interpretativi più ampi. La Faq evidenzia come la ratio della normativa emergenziale sia quella di fornire alle imprese, attraverso l’intervento del Fondo di garanzia per le Pmi, uno strumento per fronteggiare possibili crisi di liquidità in relazione alle straordinarie dinamiche di mercato in atto. La copertura di tale fabbisogno di liquidità attraverso un finanziamento bancario assistito dalla garanzia del Fondo rappresenta uno dei fini che la norma si prefigge di raggiungere. L’istituto ritiene che la valutazione circa la nozione di “danno” subito dall’impresa debba tener conto dell’attività imprenditoriale nella sua fase dinamica e progettuale, svincolandosi dal mero dato formale del ricavo lordo/fatturato. Tali considerazioni portano ad accogliere un concetto di danno più generale, andando a ricomprendere tutti gli eventuali ulteriori effetti negativi della pandemia sull’attività d’impresa come la crisi di liquidità, un incremento del fatturato inferiore a quello atteso, o fronteggiare possibili crisi di liquidità, in atto o presumibili.

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