La domanda

Una ditta individuale ha aperto la partita Iva in regime forfettario ad aprile 2026. Ha acquistato un immobile strumentale categoria C/2 con partita Iva (in atto notarile è stata indicata la sua partita Iva) da una società che al momento dell’emissione fattura ha applicato Iva. Essendo la ditta in regime forfettario, al momento dell’acquisto dell’immobile non ha detratto Iva e non potrà detrarre nessun costo relativo all’immobile. Per problemi personali deve chiudere partita Iva entro settembre 2026 e di conseguenza dovrà estromettere l’immobile strumentale acquistato senza avere i requisiti per l’estromissione agevolata in quanto ha aperto la partita Iva recentemente. Ai fini dei redditi la plusvalenza da autoconsumo non andrà dichiarata. Vorremmo sapere se è obbligato ai fini Iva a emettere la fattura per l’autoconsumo dell’immobile e, in caso, se è corretto utilizzare come tipologia documento TD27. Inoltre si chiede se è corretto fatturare in esenzione ex articolo 10 oppure, visto che ha acquistato l’immobile in regime forfettario, potrà essere esonerato dalla fattura di autoconsumo in quanto si configura come operazione fuori campo Iva.
M. I. - Milano

L’articolo 2, comma 2, n. 5, del Dpr 633/1972 stabilisce che costituisce cessione di beni «la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore (...) o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19». Dal dato normativo emerge quindi che un bene...

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