IL FORUM SULLA FATTURA ELETTRONICA - Le risposte alle domande dei lettori
Delega all’intermediario
Una società di capitali si avvale di un intermediario per la trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche. Abbiamo effettuato la registrazione del codice univoco dell'intermediario nel sito dell'Agenzia delle Entrate. È obbligatorio conferire anche una delega al mio intermediario?
No. La società ha sicuramente dato una delega all'intermediario per la gestione delle fatture elettroniche, ma la delega è di tipo privatistico e non comporta nessuna delega da notificare all'agenzia delle Entrate.
L’agriturismo
Un’attività di casa vacanza e agriturismo gestita da una cooperativa agricola che attualmente emette ricevuta fiscale e, solo su richiesta del cliente, fattura, a decorrere dal 1.1.2019 come dovrà comportarsi?
Dal 1° gennaio 2019, nulla cambia per le ricevute fiscali. Dovranno essere emesse elettronicamente, invece, le eventuali fatture, sia quelle fiscali pre-numerate, emesse per certificare i corrispettivi, sia quelle immediate.Se la fattura ordinaria immediata (cioè quella non fiscale o pre-numerata) ha la “funzione sostitutiva” di documenti fiscali che certificano i corrispettivi (scontrino, ricevuta fiscale o fattura fiscale), ad esempio, per la somministrazione di pasti o il pernottamento, il suo rilascio dovrà avvenite «contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione» (circolare 97/E/1997, paragrafo 4.3). Il suo invio, quindi, non sarà possibile entro il termine della liquidazione periodica Iva, per le operazioni effettuate nei primi sei mesi del 2019 ovvero entro 10 giorni dall’effettuazione, per quelle effettuate dal 1° luglio 2019.
Servizi resi a soggetto Ue
In caso di servizi resi a un soggetto comunitario le fatture devono transitare dallo Sdi?
Le fatture emesse per servizi resi a soggetti Ue, escluse dal campo di applicazione Iva ex articolo 7 ter del Dpr 633 del 1972 sono esonerate dall’obbligo di trasmissione tramite il sistema di interscambio.
È comunque possibile trasmetterle facoltativamente al fine di evitare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto “esterometro”). In questo caso, il fornitore indicherà come indirizzo di recapito il codice destinatario “XXXXXXX” e dovrà trasmettere la fattura al cliente estero con le modalità tradizionali (ad esempio via e-mail o posta).
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