Il liquidatore negligente risponde per tutti i i crediti sociali non pagati
Quando non ha assolto ai suoi doveri è responsabile in maniera illimitata secondo il Tribunale di Napoli
Il liquidatore negligente, dopo la cancellazione della società, risponde nei confronti dei creditori sociali in modo illimitato (a differenza dei soci) e non può sottrarsi alle sue responsabilità, contestando la validità della sua nomina, se la delibera è iscritta nel registro delle imprese.
Lo ha chiarito la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli (sentenza del 24 luglio) in una delle tante controversie che insorgono quando i creditori di una società posta in liquidazione non vengono soddisfatti e frattanto essa viene cancellata.
I creditori sociali, a differenza dei soci, non sono legittimati a partecipare al procedimento di liquidazione e non possono nemmeno proporre reclamo avverso il bilancio di liquidazione. Sicché restano esposti al rischio di non poter tutelare il patrimonio della società (e quindi la loro garanzia patrimoniale generica), e di non ottenere nel corso della liquidazione le somme a loro dovute.
È infatti possibile che nessuna iniziativa avverso le inerzie o le scelte dannose del liquidatore venga assunta dai soci, così come era avvenuto nel caso esaminato dai giudici napoletani, nel quale tra l’altro la società era a socio unico e quell’unico socio era anche stato nominato liquidatore.
I creditori possono però fare ricorso all’azione prevista dall’articolo 2495 secondo comma del Codice civile, se entro un anno dalla cancellazione non è intervenuta dichiarazione di fallimento. Possono in particolare far valere i loro crediti insoddisfatti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
La giurisprudenza ha spiegato che nei confronti dei soci dopo la liquidazione si verifica una sorta di successione nel rapporto contrattuale entro i limiti di quanto ciascuno ha ottenuto a seguito della liquidazione.
Se quindi il socio nulla ha ottenuto, nulla potrà chiedergli il creditore insoddisfatto.
L’azione contro i liquidatori
L’azione nei confronti dei liquidatori ha invece natura extracontrattuale. Il creditore oltre a a dimostrare di avere un credito nei confronti della società estinta, dovrà dimostrare anche che i liquidatori non hanno assolto ai loro doveri (paralleli a quelli degli amministratori) di conservazione del patrimonio sociale, di recupero dei crediti della società e poi di corretto pagamento dei debiti sociali e di distribuzione dell’attivo residuo. Se però tali doveri non sono stati assolti con diligenza, i liquidatori risponderanno per l’intero del pregiudizio patito dai creditori sociali insoddisfatti.
Nella vicenda in esame, i creditori avevano convenuto in giudizio il liquidatore di una società estinta che ne era anche socio unico ma al quale nel bilancio di liquidazione non era stato distribuito alcun attivo.
In qualità di socio l’azione quindi risutava vana ma i creditori gli avevano contestato il fatto che, come liquidatore, non aveva riscosso i crediti residui della società, non aveva valorizzato le rimanenze e anzi aveva utilizzato disponibilità liquide senza fornire alcuna giustificazione nel bilancio.
La validità della nomina
A fronte della documentata grave negligenza, il socio convenuto aveva, nel corso dell’istruttoria, disconosciuto il documento prodotto in giudizio che riproduceva un verbale di assemblea nel quale egli era stato nominato liquidatore.Ma il Tribunale ha affermato che il documento doveva considerarsi tacitamente riconosciuto perché non era stato contestato alla prima udienza (articolo 215 del Codice di procedura civile).
In ogni caso il disconoscimento era inutile; la delibera era stata iscritta nel registro delle imprese e tale forma di pubblicità ha efficacia costituiva. Sicché almeno dal giorno in cui è stata iscritta, non poteva più contestarsi che il convenuto fosse il liquidatore.
REGOLE E GIURISPRUDENZA
1 I debiti non estinti
Le società in liquidazione si estinguono con la cancellazione dal registro delle imprese e i liquidatori devono provvedere alla cancellazione dopo l’approvazione del bilancio di liquidazione. Ma i debiti che la società o i suoi liquidatori non hanno adempiuto non si estinguono e possono essere fatti valere dai creditori entro un anno dalla cancellazione nei confronti dei soci o dei liquidatori.
Codice civile, articolo 2495
2. I trasferimenti
Nei confronti dei soci della società estinta si verifica un fenomeno successorio “sui generis”: sono cioè trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, dei crediti ancora incerti o illiquidi che devono essere ancora accertati giudizialmente. Tutti soci in tal caso subentrano alla società anche in giudizio.
Cassazione, ordinanza 16362/2020
3. I soci
I soci della società estinta rispondono dei debiti della società fino alla concorrenza delle somme da ciascuno riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Nei loro confronti i creditori possono agire, limitandosi a dimostrare il rapporto obbligatorio dal quale ha origine il loro credito insoddisfatto e l’importo che ciascun socio ha riscosso dopo la liquidazione.
Cassazione, sentenza 15474/2017
4. I liquidatori
I liquidatori rispondono nei confronti dei creditori insoddisfatti personalmente e per l'intero. Si tratta di una responsabilità extracontrattuale: non è sufficiente provare il rapporto contrattuale con la società estinta dal quale deriva l’obbligazione non adempiuta. I creditori devono dimostrare anche che il mancato pagamento di quanto a loro dovuto dalla società sia dipeso da colpa dei liquidatori.
Cassazione, ordinanza 521/2020
5. La nomina
Per individuare i soggetti chiamati a rispondere nei confronti dei creditori delle negligenze verificatesi nel procedimento di liquidazione, deve farsi riferimento alla delibera assembleare di nomina dei liquidatori, iscritta nel registro delle imprese. Tale forma di pubblicità ha efficacia costituiva e la validità della delibera non può essere contestata successivamente nei confronti dei terzi creditori.
Tribunale di Napoli, sentenza del 24 luglio 2020